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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 1978

Cassazione n. 25117/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/05/1978 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il .reato di minaccia grave, commesso in concorso con il fratello Salvatore ai danni di un medico in servizio presso il Pronto soccorso; Rilevato che il fatto di reato è stato ricostruito, in modo conforme dalla cd.

"doppia conforme" di condanna, nei seguenti termini: i fratelli Leoluca e [OSCURATO:PERSONA], contrariati dalla dimissione della propria madre dal [OSCURATO:PERSONA] dell'Ospedale "Manzoni" di Lecco, si rivolgono, entrambi, in modo minaccioso nei confronti del medico [OSCURATO:PERSONA] e, mentre uno dei due si allontana in compagnia della donna, l'altro rivolge ulteriori minacce al medico; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la riconducibilità del fatto all'odierno ricorrente, è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna (pag. 2 sentenza impugnata e pagg. 2-5 sentenza di primo grado), dato che le pronunce, senza incorrere in vizi logici, hanno ritenuto che «vi fu certamente una piena partecipazione e condivisione dell'azione da parte di entrambi gli imputati quantomeno in riferimento alla prima componente dell'azione [...] il fatto che uno dei fratelli si sia allontanato dopo però aver già rivolto frasi dal contenuto intimidatorio nei confronti del medico...» (pag. 5 sentenza di primo grado); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico poiché non si misura adeguatamente con la congrua risposta già ottenuta sul punto da parte della Corte di appello, che ritiene ostativa, in primis, la particolare gravità della condotta (cfr. pag. 3); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che invoca l'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e, ancora, l'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, alla luce delle ragioni poste a fondamento della pronuncia di condanna, non scalfite delle sopra considerate prospettazioni difensive inammissibili in sede di legittimità; Considerato che l'eccezione di invalidità, sollevata con una successiva memoria difensiva, dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza perché non firmato è manifestamente infondata, poiché si tratta di avviso effettuato con il sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali- (cd.

SNT) che utilizza la posta elettronica certificata che assicura la certezza della provenienza; e considerato, peraltro, che l'atto ha raggiunto il suo scopo: il ricorrente ha avuto conoscenza della fissazione dell'udienza e ha trasmesso una memoria a sostegno del ricorso, obiettando ai vizi di inammissibilità rilevati dall'ufficio spoglio; Ritenuto che sulle ulteriori doglianze coltivate con la suddetta memoria si riverbera (ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) la inammissibilità che affligge il ricorso principale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/05/1978 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il .reato di minaccia grave, commesso in concorso con il fratello Salvatore ai danni di un medico in servizio presso il Pronto soccorso; Rilevato che il fatto di reato è stato ricostruito, in modo conforme dalla cd. "doppia conforme" di condanna, nei seguenti termini: i fratelli Leoluca e [OSCURATO:PERSONA], contrariati dalla dimissione della propria madre dal [OSCURATO:PERSONA] dell'Ospedale "Manzoni" di Lecco, si rivolgono, entrambi, in modo minaccioso nei confronti del medico [OSCURATO:PERSONA] e, mentre uno dei due si allontana in compagnia della donna, l'altro rivolge ulteriori minacce al medico; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la riconducibilità del fatto all'odierno ricorrente, è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna (pag. 2 sentenza impugnata e pagg. 2-5 sentenza di primo grado), dato che le pronunce, senza incorrere in vizi logici, hanno ritenuto che «vi fu certamente una piena partecipazione e condivisione dell'azione da parte di entrambi gli imputati quantomeno in riferimento alla prima componente dell'azione [...] il fatto che uno dei fratelli si sia allontanato dopo però aver già rivolto frasi dal contenuto intimidatorio nei confronti del medico...» (pag. 5 sentenza di primo grado); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico poiché non si misura adeguatamente con la congrua risposta già ottenuta sul punto da parte della Corte di appello, che ritiene ostativa, in primis, la particolare gravità della condotta (cfr. pag. 3); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che invoca l'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e, ancora, l'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, alla luce delle ragioni poste a fondamento della pronuncia di condanna, non scalfite delle sopra considerate prospettazioni difensive inammissibili in sede di legittimità; Considerato che l'eccezione di invalidità, sollevata con una successiva memoria difensiva, dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza perché non firmato è manifestamente infondata, poiché si tratta di avviso effettuato con il sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali- (cd. SNT) che utilizza la posta elettronica certificata che assicura la certezza della provenienza; e considerato, peraltro, che l'atto ha raggiunto il suo scopo: il ricorrente ha avuto conoscenza della fissazione dell'udienza e ha trasmesso una memoria a sostegno del ricorso, obiettando ai vizi di inammissibilità rilevati dall'ufficio spoglio; Ritenuto che sulle ulteriori doglianze coltivate con la suddetta memoria si riverbera (ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) la inammissibilità che affligge il ricorso principale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa de