CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 35162/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 14.10.2017; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il GUP del capoluogo piemontese aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di ricettazione e di detenzione illecita di una Carabina marca Diana calibro 4,5 mod. 52, provento di furto in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuto il vincolo della continuazione e la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1 n. 6 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 1.340 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensoe dello Scavo lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della penale responsabilità per il reato di cui al capo a): segnala il carattere scarno ed apodittico della motivazione spesa dalla Corte di Appello che si è limitata a ribadire l'illiceità della detenzione della carabina ed ha invece segnalato che per la normativa contenuta nella legge 526 del 1999, i dispositivi ad aria o a gas compressi di potenza inferiore ai 7,5 joule non sono considerate armi comuni da sparo e che la carabina in questione aveva una potenza inferiore a quella sopra indicata; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità per il delitto di ricettazione: segnala che la Corte di Appello si è trincerata dietro una carenza documentale che non poteva supportare la allegazione difensiva circa la acquisizione del bene abbandonato e che era invece compatibile con l'attività lavorativa del ricorrente; rileva come gli elementi messi a disposizione dalla difesa avrebbero dovuto portare a concludere che la acquisizione della carabina era stata coeva al furto e che, pertanto, il reato era estinto; censura inoltre la motivazione con cui la Corte di Appello ha escluso di poter ricondurre il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen.; 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: richiama la motivazione con cui la Corte ha respinto la richiesta difensiva evidenziandone la apoditticità e la sostanziale elusione dell'obbligo del giudice di dar conto dell'esercizio del suo potere discrezionale; 3. il ricorso era stato assegnato alla VII Sezione Penale che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva stimato di non immediata e pacifica inammissibilità il ricorso dello Scavo che ha pertanto restituito per la sua rassegnazione alla II Sezione penale e la sua discussione in pubblica udienza; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche: rileva che la Corte di Appello si è confrontata con il motivo di gravame sia per quanto concerne la classificazione della carabina che in ordine alla configurabilità del delitto di ricettazione; rileva invece la inadeguatezza della motivazione sulle attenuanti generiche che non ha tenuto conto degli indici e dei parametri valutativi necessari. 5. la difesa ha trasmesso una memoria con conclusioni scritte insistendo sull'accoglimento del ricorso: in particolare, ha ribadito che con legge 526 del 1999 si è stabilito che ie carabine ad aria o gas con energia iniziale non superiore a 7,5 joule non sono considerate armi; ha ribadito la censura sul difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e su quella concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza va annullata quanto al reato di cui al capo b) per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, con rinvio del processo ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per la rideterminazione della pena con riguardo al solo capo a). 1. Premesso che deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (cfr., Cass. SS.UU., 17.12.2015 n. 12.602, Ricci), questa stessa Sezione ha già avuto modo di chiarire che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del "favor rei" in prossimità della data di commissione del reato presupposto (cfr., Cass. Pen., 2, 9.6.2016 n. 31.946, Minutella; Cass. Pen., 2, 20.1.2010 n. 5.132, Gligora; Cass. Pen., 2, 24.5.2006 n. 19.472, Rinaldi). Nel caso di specie, quindi, si deve prendere atto la contestazione indica la data del 14.10.2017 che, tuttavia, è quella dell'avvenuta perquisizione operata presso la abitazione dello Scavo (cfr., pag. 3 della sentenza di primo grado) e, perciò, dell'accertamento del reato laddove, tuttavia, il furto della carabina risale all'inizio di maggio del 2011 atteso che la denuncia di furto era stata sporta da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il delitto di ricettazione, in assenza di cause di sospensione del corso del termine di prescrizione, era dunque estinto già alla data della sentenza impugnata, resa in data 6.5.2021 non essendo inoltre inutile precisare che la recidiva, pur contestata, non era stata applicata già dal giudice di primo grado (cfr., pag. 8 della sentenza del GUP). 2. Il primo motivo, concernente la detenzione della carabina Diana 75 è invece infondato: la Corte di Appello ha fatto leva sulle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], soggetto particolarmente qualificato in quanto titolare di una armeria in Bollengo, ed ha ribadito come la carabina in questione fosse una vera e propria arma per il cui acquisto e detenzione occorre la relativa licenza; il ricorso, in definitiva, è fondato su un presunto travisamento della prova in ordine alle caratteristiche funzionali e di potenza ma in realtà su mere allegazioni inidonee a scardinare la motivazione della sentenza impugnata tenuto altresì conto che la documentazione prodotta dalla difesa era stata già acquisita dal GUP (cfr., pag. 6 della sentenza di primo grado). Ai fini della prescrizione, infine, è appena il caso di precisare che il reato di detenzione d'arma ha natura permanente (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, Sentenza n. 29487 del 26/06/2013, Mancini, Rv. 256115 - 01). 3. Il terzo motivo è infondato. La Corte di Appello ha motivato sul diniego delle attenuanti generiche in termini che non si prestano a rilievi di legittimità essendo allora appena il caso di ribadire che il giudice di merito, nel motivare sul punto, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone). 4. Consegue, perciò, la declaratoria di irrevocabilità della affermazione di responsabilità dello Scavo per il capo a). P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione perché estinto per prescrizione; rigetta nel resto il ricorso e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per la rideterminazione della pena in relazione al solo capo a) per il