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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01799/2025

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[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: *IVA Ud.09/10/2 024 CC sul ricorso iscritto al n. 14828/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 8410/2016 depositata il 14/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] –Società di Gestione del Risparmio, spa, quale gestore del Fondo Comune di [OSCURATO:PERSONA] di tipo chiuso denominato “Socrate”, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio che ha accolto l’appello erariale contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma che aveva accolto a sua volta il ricorso della società contro l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle entrate aveva determinato imposta di registro, ipotecaria e catastale per un totale di euro 38.137,00 in relazione ad atto di compravendita stipulato il 24/12/2009, con il quale la società ricorrente aveva ceduto all’[OSCURATO:PERSONA] di Roma un appezzamento di terreno urbano di mq. 6.860 confinante con il complesso immobiliare sede dell’Università.

2. L’operazione era stata assoggettata ad IVA in quanto le aree erano state cedute da «soggetto che agisce in esercizio di impresa a soggetto che intende acquistare al fine di renderle funzionali e pertinenziali alla sua proprietà immobiliare»; l’Ufficio aveva, invece, escluso l’imponibilità dell’operazione a fini IVA, trattandosi di terreni vincolati all’uso pubblico .

La CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio, escludendo la pertinenzialità del bene, già soggett o ad atti d'obbligo regolarmente registrati (per opere di urbanizzazione, destinazione d’uso alla realizzazione della rete del gas, parcheggio privato e pubblico e a giardino) e destinato a « verde pubblico e servizi pubblici»secondo [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma.

3. Il ricorso si fonda su un motivo.

4. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 817 c.c. in combinato disposto con l’art. 10 comma 1, n. 8 ter del d.P.R. n. 633/1972.

Secondo la ricorrente, la cessione delle particelle in questione doveva essere assoggettata ad IVA, avendo queste natura pertinenziale che non poteva essere esclusa né in ragione della destinazione urbanistica né degli atti d’obbligo risalenti nel tempo: questi vincoli, secondo la ricorrente, hanno rilevanza conformativa e non ablatoria e non escludono l’utilizzo delle aree da parte del proprietario.

2. Il motivo èinammissibile comunque infondato.

3. Come noto, « Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra il bene principale e quello accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare un'utilità a quello principale, e non al proprietario di esso; l'accertamento in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano il rapporto pertinenziale fra due immobili e consistenti nella volontaria e permanente destinazione di uno di essi al servizio dell'altro comporta un giudizio di fatto che, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici» (Cass. n. 11970 del 2018; Cass. n. 4599 del 2006).

3. Sul solco di questo orientamento, la CTR, individuata la natura pertinenziale nella «oggettiva destinazione di una cosa al servizio od ornamento di un’altra e dalla volontà del titolare della cosa principale orientata alla costituzione di un rapporto di complementarietà e strumentalità tra le cose, nonché della contiguità tra i due beni», ha escluso un legame pertinenziale in considerazione della destinazione del bene a «verde pubblico e servizi pubblici», secondo Piano regolatore, e dei vincoli gravanti sul bene.

La dichiarazione contrattuale di voler rendere il bene acquistato pertinenza del complesso immobiliare di cui l’acquirente era comproprietario, se è sufficiente a perfezionare l’elemento soggettivo non integra di per s é quello oggettivo, che il giudice di merito, con apprezzamento in fatto incensurabile nel giudizio di legittimità, ha escluso, ritenendo che i vincoli accertati impedissero l’oggettiva destinazione dello stesso al servizio del complesso immobiliare di proprietà dell’acquirente.

Né giova opporre un utilizzo da parte del proprietario compatibile con i vincoli pubblicistici perché così facendo si deduce una situazione di fatto meramente ipotetica, oltre che diversa da quella accertata dal giudice del merito.

4. Senza pregio è anche il riferimento all’art. 10 comma 1 n. 8 ter d.P.R. n. 633/1972 che richiede la strumentalità del bene all’impresa, indimostratain questo caso.

Viene, in evidenza, invece, la regola generale prevista dall’art. 2 comma 2 lett. c) dello stesso d.P.R. n. 633/1972(«le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni» sono fuori campo IVA), a cui la CTR, in sostanza, si è conformata.

5. Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento a favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: *IVA Ud.09/10/2 024 CC sul ricorso iscritto al n. 14828/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 8410/2016 depositata il 14/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] –Società di Gestione del Risparmio, spa, quale gestore del Fondo Comune di [OSCURATO:PERSONA] di tipo chiuso denominato “Socrate”, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio che ha accolto l’appello erariale contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma che aveva accolto a sua volta il ricorso della società contro l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle entrate aveva determinato imposta di registro, ipotecaria e catastale per un totale di euro 38.137,00 in relazione ad atto di compravendita stipulato il 24/12/2009, con il quale la società ricorrente aveva ceduto all’[OSCURATO:PERSONA] di Roma un appezzamento di terreno urbano di mq. 6.860 confinante con il complesso immobiliare sede dell’Università. 2. L’operazione era stata assoggettata ad IVA in quanto le aree erano state cedute da «soggetto che agisce in esercizio di impresa a soggetto che intende acquistare al fine di renderle funzionali e pertinenziali alla sua proprietà immobiliare»; l’Ufficio aveva, invece, escluso l’imponibilità dell’operazione a fini IVA, trattandosi di terreni vincolati all’uso pubblico . La CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio, escludendo la pertinenzialità del bene, già soggett o ad atti d'obbligo regolarmente registrati (per opere di urbanizzazione, destinazione d’uso alla realizzazione della rete del gas, parcheggio privato e pubblico e a giardino) e destinato a « verde pubblico e servizi pubblici»secondo [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma. 3. Il ricorso si fonda su un motivo. 4. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 817 c.c. in combinato disposto con l’art. 10 comma 1, n. 8 ter del d.P.R. n. 633/1972. Secondo la ricorrente, la cessione delle particelle in questione doveva essere assoggettata ad IVA, avendo queste natura pertinenziale che non poteva essere esclusa né in ragione della destinazione urbanistica né degli atti d’obbligo risalenti nel tempo: questi vincoli, secondo la ricorrente, hanno rilevanza conformativa e non ablatoria e non escludono l’utilizzo delle aree da parte del proprietario. 2. Il motivo èinammissibile comunque infondato. 3. Come noto, « Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra il bene principale e quello accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare un'utilità a quello principale, e non al proprietario di esso; l'accertamento in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano il rapporto pertinenziale fra due immobili e consistenti nella volontaria e permanente destinazione di uno di essi al servizio dell'altro comporta un giudizio di fatto che, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici» (Cass. n. 11970 del 2018; Cass. n. 4599 del 2006). 3. Sul solco di questo orientamento, la CTR, individuata la natura pertinenziale nella «oggettiva destinazione di una cosa al servizio od ornamento di un’altra e dalla volontà del titolare della cosa principale orientata alla costituzione di un rapporto di complementarietà e strumentalità tra le cose, nonché della contiguità tra i due beni», ha escluso un legame pertinenziale in considerazione della destinazione del bene a «verde pubblico e servizi pubblici», secondo Piano regolatore, e dei vincoli gravanti sul bene. La dichiarazione contrattuale di voler rendere il bene acquistato pertinenza del complesso immobiliare di cui l’acquirente era comproprietario, se è sufficiente a perfezionare l’elemento soggettivo non integra di per s é quello oggettivo, che il giudice di merito, con apprezzamento in fatto incensurabile nel giudizio di legittimità, ha escluso, ritenendo che i vincoli accertati impedissero l’oggettiva destinazione dello stesso al servizio del complesso immobiliare di proprietà dell’acquirente. Né giova opporre un utilizzo da parte del proprietario compatibile con i vincoli pubblicistici perché così facendo si deduce una situazione di fatto meramente ipotetica, oltre che diversa da quella accertata dal giudice del merito. 4. Senza pregio è anche il riferimento all’art. 10 comma 1 n. 8 ter d.P.R. n. 633/1972 che richiede la strumentalità del bene all’impresa, indimostratain questo caso. Viene, in evidenza, invece, la regola generale prevista dall’art. 2 comma 2 lett. c) dello stesso d.P.R. n. 633/1972(«le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni» sono fuori campo IVA), a cui la CTR, in sostanza, si è conformata. 5. Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento a favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
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