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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04137/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Glattravsntral+e-iyarti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -- che la Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata ha rideterminato il trattamento sanzionatorio dell'appellante BASILE Luigi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine ai reati allo stesso contestati, concernenti la violazione della disciplina sugli stupefacenti, sulle armi e la ricettazione -- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen. -- che la pena risulta determinata, secondo quanto specificato in sentenza, sulla base della concorde richiesta delle parti previa rinuncia di tutti gli altri motivi di impugnazione e che non sussistevano in ogni caso i presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; -- che quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processùali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 17/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] •4.[OSCURATO:PERSONA] C \ tif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Glattravsntral+e-iyarti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -- che la Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata ha rideterminato il trattamento sanzionatorio dell'appellante BASILE Luigi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine ai reati allo stesso contestati, concernenti la violazione della disciplina sugli stupefacenti, sulle armi e la ricettazione -- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen. -- che la pena risulta determinata, secondo quanto specificato in sentenza, sulla base della concorde richiesta delle parti previa rinuncia di tutti gli altri motivi di impugnazione e che non sussistevano in ogni caso i presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; -- che quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processùali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 17/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] •4.[OSCURATO:PERSONA] C \ tif
Sentenza Cassazione n. 04137/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris