CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41971/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso lette le conclusioni del difensore che con nota del 6/2/2021 ha insistito per l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, veniva riconosciuto dal GUP del Tribunale di Isernia colpevole del delitto di peculato e, con le attenuanti generiche, condannato alla pena di anni due di reclusione. Veniva, invece assolto dal reato di truffa contestatogli. 2. In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello di Campobasso il 15/11/2018 concedeva al Marcucci il beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Avverso tale pronuncia il pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione, rilevando che erroneamente l'imputato era stato ritenuto incensurato, pur avendo riportato precedente condanna alla pena di mesi quattro di reclusione: questa Corte di legittimità, con sentenza del 6/6/2019, ha annullato la pronuncia della Corte territoriale limitatamente al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, rinviando gli atti alla Corte di Appello di Salerno per nuovo giudizio sul punto. 4. La Corte territoriale così individuata, con sentenza in data 8/1/2020, riconoscendo che il Marcucci aveva già riportato precedente condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, ritenuta ostativa al beneficio della sospensione condizionale della pena, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Isernia. 5. Averso quest'ultima pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Marcucci, sollevando due motivi di impugnazione: - Violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen., per essersi ritenuto che al ricorrente, benché ultrasettantenne, potesse essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena solo per un periodo massimo di due anni, anziché per un periodo di due anni e sei mesi. - Violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 314 cod. pen. per essere stata confermata la sentenza del Tribunale di Isernia che, giudicando condotte sia precedenti che successive all'entrata in vigore della modifica disposta dalla I. 190/2012, aveva determinato la pena in relazione al delitto di cui all'art. 314 cod. pen. considerando il minimo edittale nella misura prevista dalla legge predetta. 6. Con requisitoria scritta del 24/5/2021 il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 7. Con note scritte del 3/6/2021 la difesa del Marcucci ha insistito nel ricorso, assumendo: a) che le condotte appropriative si sarebbero comunque l realizzate solo dopo il compimento del 70 anno di età e sarebbero, pertanto, compatibili con la concessione del beneficio della sospensione condizionale in relazione a pena fino a due anni e sei mesi; b) che il reato si sarebbe consumato già il 10/3/2012, sotto il vigore del più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla disciplina previgente la legge 190/2012 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Va premesso che non risulta in alcun modo conforme alle risultanze delle pronunce di merito l'assunto difensivo secondo cui tutte le condotte appropriative contestate al Marcucci sarebbero state poste in essere dopo il compimento del settantesimo anno di età da parte di questo: il ricorrente, nato il 9/34942, ha compiuto il settantesimo anno il 9/3/2012, mentre l'imputazione contestatagli, della quale è stato riconosciuto colpevole, si riferisce ad una condotta "dall'anno 2009 al mese di marzo 2013". Soprattutto, deve rilevarsi che la sentenza del GUP del Tribunale di Isernia — s4' le cui argomentazioni integrano la—virerrd-3 con quella del giudice di appello confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617) - ha ben evidenziato che il Marcucci ha versato con alcuni mesi di ritardo rispetto alle scadenze previste i tributi automobilistici incassati per conto della regione Molise "a decorrere dalla scadenza del 10 gennaio 2012 in poi" (pag. 6 sentenza di primo grado), ben prima, pertanto, del compimento del settantesimo anno di età .Giova, pertanto, ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità il pubblico ufficiale che ha ricevuto denaro per conto della pubblica amministrazione realizza l'appropriazione sanzionata dal delitto di peculato nel momento stesso in cui ne ometta o ritardi il versamento, cominciando in tal modo a comportarsi "uti dominus" nei confronti del bene del quale ha il possesso per ragioni d'ufficio (Sez. 6, n. 43279 del 15/10/2009, Rv. 244992), ciò in quanto tale comportamento costituisce un inadempimento non ad un proprio debito pecuniario, ma all'obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario, con la conseguenza che, sottraendo la "res" alla disponibilità dell'ente pubblico per un lasso temporale ragionevolmente apprezzabile, egli realizza una inversione del titolo del possesso "uti dominus (Sez. 6, n. 53125 del 25/11/2014, Rv. 261680). Tanto premesso, ai fini dell'applicazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. non può rilevare la considerazione che parte delle condotte di cui il ricorrente si è reso responsabile sia.no state realizzate dopo il settantesimo anno di età. E' fuor di dubbio, infatti, in primo luogo, che ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163, comma terzo, cod. pen., è necessario che la pena detentiva inflitta non superi i due anni e sei mesi e che l'autore del reato abbia compiuto i settanta anni di età al momento della commissione del fatto, e non al momento della celebrazione del processo (Sez. 1, n. 746 del 19/10/2017, Rv. 274761). E' altrettanto pacifico, inoltre, che "in presenza di più episodi criminosi, avvinti dal vincolo della continuazione, ove alcuni di essi - come nel caso di specie - siano stati commessi in epoca in cui l'imputato non aveva ancora compiuto i settant'anni di età, non può trovare applicazione il disposto dell'art.163 comma 3 cod. pen., che presuppone che tutti i fatti siano stati commessi "da chi ha compiuto gli anni settanta", richiedendo, dunque, che tutti i fatti e non solo alcuni di essi, siano stati commessi dopo il raggiungimento della predetta età anagrafica" (così Sez. 3, n. 28374 del 12/04/2019, Rv. 276243; analogamente sez. 1, 42822 del 06/07/2016, n. 267803; sez. 2, n. 1538 del 14/04/1981 n. 149414). 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in primo luogo perché la quantificazione della pena fuoriesce dalla cognizione del giudizio di rinvio conseguente alla sentenza di questa Corte di Cassazione, sez. 6 n. 31918 del 06/06/2019 che, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha annullato la sentenza in quella sede impugnata solo limitatamente alla sospensione condizionale della pena, ed ha rigettato il ricorso del Marcucci che, peraltro, non aveva ad oggetto la legalità della pena. Peraltro, per mera completezza di esposizione, va altresì rilevata la manifesta infondatezza della censura in parola, atteso che, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice (Sez. U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013 Rv. 255347), sicché legittimamente è stata ritenuta più grave la violazione commessa dopo l'entrata in vigore del più severo trattamento sanzionatorio. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in camera d