CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13694/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zo di posta elettronicacertificata, come in atti, dell’[OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.3297/2022depositata il 20/10/2022;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 11/05/2026Il PresidenteLina Rubino