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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 27131/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22100/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] (USL) di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalle Avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in calce al ricorso, ex legedomiciliata in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di cassazione (pec: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale Oggetto:Struttura sanitaria accreditata –Credito prestazioni riabilitative erogate nell’ambito del SSN – Mancanza rapporto/contratto.

C.C. 28.05.2024 r.g.n. 22100/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

G. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 39, giusta procura speciale a margine delcontroricorso; –controricorrente– nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]e per essa, cancellata e d estinta, la società [OSCURATO:SOCIETA]. quale socio unico della HCR; –intimata – avverso la sentenzadella CORTE di APPELLO diL’AQUILA n. 814/2022pubblicata il 31/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2024 dal la Consiglieradr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione nel dicembre 2010, l’Azienda U.S.L. di Pescara proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avverso il decreto ingiuntivo n. 20505/2010notificatole nel novembre 2011, emesso dallo stesso Tribunale in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (quale cessionaria della cessionaria [OSCURATO:PERSONA]) con cui era stato ingiunto alla Azienda USL di Pescara il pagamento della somma di Euro 860.165,11,quale importo dovutole a titolo di interessi moratori maturati sulle fatture emesse per il complessivo importo di Euro 18.594.992,96 per prestazioni sanitarie rese in regime provvisorio dalle Case di Cura “[OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA].” , “[OSCURATO:SOCIETA].”, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” “[OSCURATO:SOCIETA].” e “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” dal mese di agosto 2006 a maggio 2007.

Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva il rigetto dell’opposizione.

C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 22100/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 1.1.Il Tribunale di Roma con sentenza n. 4147/2014 revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Pescara. 1.2.Riassunto dinanzi al Tribunale di Pescara il giudizio dalla Azienda USL di Pescara, la Finanziaria opposta non si costituiva restando contumace; nel corso del giudizio si costituiva [OSCURATO:PERSONA] dichiarandosi successore a titolo particolare della società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.per aver riacquistato la ttolarità del credito controverso e unica titolare del credito di Euro 860.165,11; la stessa Banca aveva riassunto anch’essa il giudizio davanti al Tribunale di Pescara nel quale si costituiva l’Azienda USL di Pescara contestando e chiedendo il rigetto della domanda.

I due giudizi così riassunti venivano riuniti e d esperita una CTU contabile, il Tribunale di Pescara con sentenza n. 628/2018 condannava l’Azienda USL di Pescara al pagamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di e uro 860.165,11 , con compensazione per un sesto delle spese di lite e per il residuo ponendole a carico dell’Azienda.

2. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello l’Azienda USL di Pescara; si è costituitala [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto del gravame; non si è costituitala società [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa, cancellata e estinta, la società [OSCURATO:SOCIETA]. quale socio unico della HCR.

La Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza n. 814 /2022 ha respinto il gravame e ha confermato inte gr almente la sentenza di prime cure, ha condannatol’Azienda USL alla refusione delle spese di lite del grado di giudizio in favore della [OSCURATO:PERSONA].

3. A vverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila , la USL di Pescaraha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motiv i .

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; sebbene intimata la società [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa, cancellata e C.C. 28.05.2024 r.g.n. 22100/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi estinta, la società [OSCURATO:SOCIETA]. quale socio unico della HCRnon ha svolto attività difensiva.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c.

Le partihanno depositato rispettiv a memori a . [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta con il primo motivo di ricorso la “violazione e/o falsa ed erronea applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 324 c.p.c. e 342 c.p.c. in materia di formazione del giudicato implicito; violazione e/o falsa ed erronea applicazione dell’art 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv. con modif.dalla l. n. 423 del 1993; violazione e/o falsa ed erronea applicazione dell’art. 38 della l.r.

Abruzzon. 146/96, come modificato dall’art. 122 della l.r.

Abruzzon. 15/2004; violazione e/o falsa ed erronea applicazione degli artt. 10 e 13 del contratto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esterna erogate dalle strutture private accreditate con il S.S.N. della Regione [OSCURATO:SOCIETA] e quindi con le ASL in esso operanti, tra cui la ASL di Pescara; violazione e/o falsa ed erronea applicazione degli articoli 99 e 101 del codice di procedura civile e dell’art. 111, commi 1 e 2, della costituzione; difetto di legittimazione passiva della azienda U.S.L. di Pescara; violazione e/o falsa ed erronea applicazione di ogni norma e principio in materia di giusto processo e di formazione del contraddittorio; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.”; in particolare, censura la sentenza d’appello per essere incorsa in errore , rigettando l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata della Azienda U.S.L. di Pescarache aveva indicato quale unica legittimata passiva, in rapporto e correlazione con le domande e le pretese creditorie avanzate, dapprima,monitoriamente dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e , successivamente , dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Azienda USL di Pescara, in luogo di quest’ultima, la [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo,a torto, che si fosse formato il giudicato implicito su tale questione; sostiene invece che l’esperimento di un’eccezione di difetto di legittimazione passiva integri una C.C. 28.05.2024 r.g.n. 22100/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi “mera difesa” sollevabile in qualunque stato e grado del giudizio e che, allo stesso tempo, sarebbe sostanzialmente preclusa la formazione di un giudicato interno implicito su questioni preliminari di merito, essendo necessaria una espressa pronuncia del Giudice. 1.1.Il motivo è inammissibile.

Le censure articolatenel motivo, lungi dal proporre la violazione o falsa applicazione delle norme indicate,si risolvono nella richiesta di accertamento di fatto in merito alla titolarità del rapporto controverso dal lato passivo inammissibile nella sede di legittimità.

Vale in proposito osservare che , seppure l’eccezione sollevata dalla controparte integra una “mera difesa” ed in quanto tale , è svincolata dal regime delle preclusioni processuali, tale difesa è eccepibile “in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità”; in altri termini, la questione posta,relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, (Cass., Sez. 2, 23/05/2012 n. 8175) non attiene alla legitimatio ad causam , ma al merito della lite, risolvendosi la questione nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata ( Cass. Sez.

U, 16/02/2016 n. 2951).

Al riguardo, la parte controricorrente in memoria ha correttamente sottolineato che l’A zienda, odierna ricorrente, ha sollevato la questione relativa alla propria carenza di legittimazione passiva dopo ben 11 anni dall’inizio del giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Roma a favore di un soggetto, la FIRA, il cui nome è comparso per la prima volta nella comparsa conclusionale in appello della stessa Azienda, soggetto terzo che avrebbe pure potuto chiamare in causa al fine di essere manlevata dalla p retesa creditoria avanzata dalla Banca (cfr. pagg. 6 e 7 della memoria della Banca controricorrente).

Quanto infine alla censura con cui si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo, motivo in esame rivela un ulteriore profilo di inammissibilità, tenuto conto che, come accaduto nella specie, n ell'ipotesi di "doppia conforme" ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c., è onere del ricorrente indicare le C.C. 28.05.2024 r.g.n. 22100/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse e detto onere non viene meno in caso di successione nel diritto controverso tra primo e secondo grado, giacché il sopravvenuto mutamento del soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio non implica necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto alla base della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado di appello ([OSCURATO:PERSONA]. 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 26934).

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente denuncia con il secondo motivo la “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. nonche’ dell’art. 1353 cod. civ.; difetto assoluto di legittimazione attiva e processuale in capo alla [OSCURATO:PERSONA] a. e comunque difetto radicale in capo a quest’ultima del potere ex art.111 c.p.c. di riassumere il giudizio in luogo della HCR finanziaria spa ” e d in particolare,impugna la sentenza in esame e torna a dedurre che la [OSCURATO:PERSONA] A. non poteva né può ritenersi successore a titolo particolare della [OSCURATO:SOCIETA].; conseguentemente la Banca non poteva riassumere il giudizio e la sentenza gravata appare viziata anche sotto tale profilo, di non poco momento.Evidenzia che il Tribunale di Pescara prima e la Corte d’appello poi avrebbero ritenuto erroneamente valida la riassunzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 7356/2010 R.G. operata dalla [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo in favore di questa la legittimazione a riassumere detto giudizio ex art. 111 c.p.c. in virtù di una presunta condizione risolutiva ex art. 1353 c.c. che sarebbe stata apposta al contratto di cessione.

Detta clausola avrebbe sciolto e caducato il contratto di cessione di crediti tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., di modo che automaticamente la [OSCURATO:PERSONA] A. sarebbe rientrata (quale retrocessionaria) nella titolarità dei crediti oggetto della cessione.

La Corte di Appello di L’Aquila avrebbeomesso di valutare ciò e la stessa esistenza di tale clausola ; n é un mero scambio di lettere e di corrispondenza avvenuto tra la Banca e la società HCR p otrebbe sopperire e sostituire - come erroneamente affermato dalla Corte di Appello di L’Aquila al punto 6.2della sentenza impugnata- l’assenza di una clausola risolutiva espressa all’interno del contratto.

Ritiene infine che la clausola in C.C. 28.05.2024 r.g.n. 22100/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi questione costituisca un mero escamotage della [OSCURATO:PERSONA] (elaborato nelle more del giudizio intrapreso da [OSCURATO:SOCIETA].) teso a superare ed eludere l'intervenuta estinzione della [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi la naturale corrispondente sorte del processo. 2.1.Il motivo è inammissibile.

La censura dell ’ Azienda sanitaria ricorrente investendo il rilievo probatorio attribuito dalla Corte territoriale alla documentazione comprovante la cessione del credito ( Cass. Sez. 3 , 20/09/2023, n. 26934 ) si risolve anch’essa in un apprezzamento delle circostanze di fatto ed in una valutazione delle risultanze istruttorie che spettano al giudice del merito, restando incensurabili in sede di legittimità; omette, dunque , parte ricorrente di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 6 -3, 04/07/2017 n. 16467; Cass. Sez. 1, 23/05/2014 n. 11511; Cass. Sez.

L, 13/06/2014 n. 13485; Cass. Sez.

L, 15/07/2009 n. 16499). 3.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la “ violazione e/o falsa ed erronea applicazione degli artt. 69 e 70 del r.d. 18.11.1923 n. 2440;violazione e/o falsa ed erronea applicazione dell’art. 9, allegato e, l. 20 marzo 1865 n. 2248; violazione e/o falsa ed erronea applicazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001 (TUPI); violazione e/o falsa ed erronea applicazione del d.lgs. n. 163/2006 nonchédell’art. 2 l. 192/2012; inefficacia della cessione dei crediti nei confronti della AUSL di P escara e comunque inopponibilit à alla stessa di tale cessione relativa a contratti di somministrazione; correlato difetto di legittimazione attiva di controparti e passiva dell’AUSL di P escara ” ; nello specifico, la sentenza di appello viene censurata nella parte in cui non avrebbe correttamente inquadrato la fattispecie dedotta, asseritamente violando e facendo falsa e/o erronea applicazione sia del coacervo normativo di riferimento indicato in rubrica sia dello specifico regolamento contrattuale C.C. 28.05.2024 r.g.n. 22100/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi applicabile in concreto .

La ricorrente i nsiste nel sostenere che le cessioni di credito aventi ad oggetto somme dovute dallo Stato (tanto più se riferite a contratti di durata quali quelli di somministrazione e/o di appalto di servizi e/o fornitura, come inequivocabilmente quelli in oggetto) sono soggette ad apposita, speciale ed inderogabile disciplina normativa, contenuta negli artt. 69 e 70 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. 3.1.Il motivo è inammissibile .

Esso è volto a censurare un accertamento di fatto svolto dalla Corte d’appello e , come tale inammissibile , quindi, per le medesime ragioni già indicate a proposito del mezzo precedente.

La corte d’appello, nello specifico , oltre a evidenziare che per la prima cessionefosse intervenuta l’accettazione da parte della Azienda per mezzo di comportamenti concludenti«avendo fatto luogo al pagamento in favore di DB delle somme dovute», ha aggiunto che per la seconda cessione l’accettazione era risultata «nei fatti irrilevante, una volta che si consideri che il relativo contratto, ripassato tra DB e HCR si è risolto prima che DB riassumere la causa dinanzi al Tribunale di Pescara» (cfr. punto 8.6 della sentenza impugnata in motivazione). 4.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la “ violazione e/o falsa ed erronea applicazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002; inapplicabilità alla azienda USL di P escara del d.lgs. 231/2002 (ante novella) prevedente l’automatismo della costituzione in mora in base alla semplice emissione della fattura”; in particolare, contesta che la Corte d’a ppello di L’Aquila nella impugnata sentenza (punti dal 9.1 al 10.5), ritenendo dovuti gli interessi moratori, haaffermato che la l . n.231/2002 trova applicazione anche ai crediti vantati verso la Aziende USL da soggetti che rendono prestazioni sanitarie in regime di convenzionee che il d .lgs. n. 231/2002 , nella versione novellata , non è applicabile ratione temporis al caso di specie, relativo a prestazioni inerenti il triennio 2005-2007.

C.C. 28.05.2024 r.g.n. 22100/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] che gli invocati (ed erroneamente applicati) interessi moratori di cui al d .lgs . n. 231/2002 ante novella non sarebbero applicabili , in mancanza di espressa intimazione nei confronti della P.A.

4.1. Il motivoè infondato.

4.1.1. Giova rammentare, in via generale, come chiarito da questa Corte ancora di recente, che la disciplina, di cui si lamenta la violazione, dettata dal d. lgs. 9/01/2002, n. 231, introdotta in attuazione della direttiva 2000/35/CE (relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), ha il chiaro intento di evitare che, nell’ambito delle transazioni commerciali, possano essere previste condizioni contrattuali che ritardino l’adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo e che si ripercuotano negativamente non soltanto sul singolo creditore, ma anche sull’intera attività d’impresa e, quindi, sul settore del mercato di riferimento (Cass. Sez. 3, 08/02/2023 n. 3736).

Siffatto obiettivo è stato perseguito dal legislatore del 2002 mediante la previsione sia di termini di pagamento predeterminati e molto stringenti, con una forte limitazione alla eventuale deroga pattizia e la cui decorrenza comporta l’automatico obbligo di corresponsione degli interessi di mora, senza che sia necessaria la previa costituzione in mora, sia della misura del saggio degli interessi per il ritardato pagamento pari al tasso di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] maggiorato di sette punti.

Di recente, le Sezioni unite di questa Corte hanno altresì chiarito che rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto -accessivo all’accreditamento -concluso in forma scritta con la P.A. dopo l’8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell’obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato (cfr. Cass. Sez.

U. 14.12.2023, n. 35092).

C.C. 28.05.2024 r.g.n. 22100/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

4.1.2. Tanto rammentato in sintesi e venendo all’esame della fattispecie, non sussistono le violazioni di legge o le false applicazioni paventate, tenuto conto che la Corte d’appello in conformità a quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità haaffermato che nel caso in esame, ratione temporis(art. 4 d. lgs. n. 231/2002 nel testo originario), non fosse necessario un atto di formale messa in messa in mora e che gli interessi così come previsto nel contratto de quo fossero dovuti dal sessantesimo giorno successivo alla data di fattura quanto all’85% della somma dovuta, quanto al restante 15% dal 30 aprile dell’anno successivoe che il saggio di interesse fosse quello applicato dalla BCE alla sua più recente operazione d rifinanziamento principale,maggiorato di 7 punti percentuali (punto 10.3 della sentenza impugnata in motivazione).

5. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

Per questi motivi La Corte rigettail ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00, di cui e uro 9.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Azienda ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22100/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] (USL) di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalle Avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in calce al ricorso, ex legedomiciliata in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di cassazione (pec: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale Oggetto:Struttura sanitaria accreditata –Credito prestazioni riabilitative erogate nell’ambito del SSN – Mancanza rapporto/contratto. C.C. 28.05.2024 r.g.n. 22100/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. G. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 39, giusta procura speciale a margine delcontroricorso; –controricorrente– nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]e per essa, cancellata e d estinta, la società [OSCURATO:SOCIETA]. quale socio unico della HCR; –intimata – avverso la sentenzadella CORTE di APPELLO diL’AQUILA n. 814/2022pubblicata il 31/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2024 dal la Consiglieradr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione nel dicembre 2010, l’Azienda U.S.L. di Pescara proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avverso il decreto ingiuntivo n. 20505/2010notificatole nel novembre 2011, emesso dallo stesso Tribunale in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (quale cessionaria della cessionaria [OSCURATO:PERSONA]) con cui era stato ingiunto alla Azienda USL di Pescara il pagamento della somma di Euro 860.165,11,quale importo dovutole a titolo di interessi moratori maturati sulle fatture emesse per il complessivo importo di Euro 18.594.992,96 per prestazioni sanitarie rese in regime provvisorio dalle Case di Cura “[OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA].” , “[OSCURATO:SOCIETA].”, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” “[OSCURATO:SOCIETA].” e “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” dal mese di agosto 2006 a maggio 2007. Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva il rigetto dell’opposizione. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 22100/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 1.1.Il Tribunale di Roma con sentenza n. 4147/2014 revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Pescara. 1.2.Riassunto dinanzi al Tribunale di Pescara il giudizio dalla Azienda USL di Pescara, la Finanziaria opposta non si costituiva restando contumace; nel corso del giudizio si costituiva [OSCURATO:PERSONA] dichiarandosi successore a titolo particolare della società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.per aver riacquistato la ttolarità del credito controverso e unica titolare del credito di Euro 860.165,11; la stessa Banca aveva riassunto anch’essa il giudizio davanti al Tribunale di Pescara nel quale si costituiva l’Azienda USL di Pescara contestando e chiedendo il rigetto della domanda. I due giudizi così riassunti venivano riuniti e d esperita una CTU contabile, il Tribunale di Pescara con sentenza n. 628/2018 condannava l’Azienda USL di Pescara al pagamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di e uro 860.165,11 , con compensazione per un sesto delle spese di lite e per il residuo ponendole a carico dell’Azienda. 2. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello l’Azienda USL di Pescara; si è costituitala [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto del gravame; non si è costituitala società [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa, cancellata e estinta, la società [OSCURATO:SOCIETA]. quale socio unico della HCR. La Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza n. 814 /2022 ha respinto il gravame e ha confermato inte gr almente la sentenza di prime cure, ha condannatol’Azienda USL alla refusione delle spese di lite del grado di giudizio in favore della [OSCURATO:PERSONA]. 3. A vverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila , la USL di Pescaraha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motiv i . Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; sebbene intimata la società [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa, cancellata e C.C. 28.05.2024 r.g.n. 22100/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi estinta, la società [OSCURATO:SOCIETA]. quale socio unico della HCRnon ha svolto attività difensiva. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. Le partihanno depositato rispettiv a memori a . [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta con il primo motivo di ricorso la “violazione e/o falsa ed erronea applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 324 c.p.c. e 342 c.p.c. in materia di formazione del giudicato implicito; violazione e/o falsa ed erronea applicazione dell’art 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv. con modif.dalla l. n. 423 del 1993; violazione e/o falsa ed erronea applicazione dell’art. 38 della l.r. Abruzzon. 146/96, come modificato dall’art. 122 della l.r. Abruzzon. 15/2004; violazione e/o falsa ed erronea applicazione degli artt. 10 e 13 del contratto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esterna erogate dalle strutture private accreditate con il S.S.N. della Regione [OSCURATO:SOCIETA] e quindi con le ASL in esso operanti, tra cui la ASL di Pescara; violazione e/o falsa ed erronea applicazione degli articoli 99 e 101 del codice di procedura civile e dell’art. 111, commi 1 e 2, della costituzione; difetto di legittimazione passiva della azienda U.S.L. di Pescara; violazione e/o falsa ed erronea applicazione di ogni norma e principio in materia di giusto processo e di formazione del contraddittorio; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.”; in particolare, censura la sentenza d’appello per essere incorsa in errore , rigettando l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata della Azienda U.S.L. di Pescarache aveva indicato quale unica legittimata passiva, in rapporto e correlazione con le domande e le pretese creditorie avanzate, dapprima,monitoriamente dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e , successivamente , dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Azienda USL di Pescara, in luogo di quest’ultima, la [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo,a torto, che si fosse formato il giudicato implicito su tale questione; sostiene invece che l’esperimento di un’eccezione di difetto di legittimazione passiva integri una C.C. 28.05.2024 r.g.n. 22100/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi “mera difesa” sollevabile in qualunque stato e grado del giudizio e che, allo stesso tempo, sarebbe sostanzialmente preclusa la formazione di un giudicato interno implicito su questioni preliminari di merito, essendo necessaria una espressa pronuncia del Giudice. 1.1.Il motivo è inammissibile. Le censure articolatenel motivo, lungi dal proporre la violazione o falsa applicazione delle norme indicate,si risolvono nella richiesta di accertamento di fatto in merito alla titolarità del rapporto controverso dal lato passivo inammissibile nella sede di legittimità. Vale in proposito osservare che , seppure l’eccezione sollevata dalla controparte integra una “mera difesa” ed in quanto tale , è svincolata dal regime delle preclusioni processuali, tale difesa è eccepibile “in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità”; in altri termini, la questione posta,relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, (Cass., Sez. 2, 23/05/2012 n. 8175) non attiene alla legitimatio ad causam , ma al merito della lite, risolvendosi la questione nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata ( Cass. Sez. U, 16/02/2016 n. 2951). Al riguardo, la parte controricorrente in memoria ha correttamente sottolineato che l’A zienda, odierna ricorrente, ha sollevato la questione relativa alla propria carenza di legittimazione passiva dopo ben 11 anni dall’inizio del giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Roma a favore di un soggetto, la FIRA, il cui nome è comparso per la prima volta nella comparsa conclusionale in appello della stessa Azienda, soggetto terzo che avrebbe pure potuto chiamare in causa al fine di essere manlevata dalla p retesa creditoria avanzata dalla Banca (cfr. pagg. 6 e 7 della memoria della Banca controricorrente). Quanto infine alla censura con cui si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo, motivo in esame rivela un ulteriore profilo di inammissibilità, tenuto conto che, come accaduto nella specie, n ell'ipotesi di "doppia conforme" ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c., è onere del ricorrente indicare le C.C. 28.05.2024 r.g.n. 22100/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse e detto onere non viene meno in caso di successione nel diritto controverso tra primo e secondo grado, giacché il sopravvenuto mutamento del soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio non implica necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto alla base della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado di appello ([OSCURATO:PERSONA]. 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 26934). 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente denuncia con il secondo motivo la “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. nonche’ dell’art. 1353 cod. civ.; difetto assoluto di legittimazione attiva e processuale in capo alla [OSCURATO:PERSONA] a. e comunque difetto radicale in capo a quest’ultima del potere ex art.111 c.p.c. di riassumere il giudizio in luogo della HCR finanziaria spa ” e d in particolare,impugna la sentenza in esame e torna a dedurre che la [OSCURATO:PERSONA] A. non poteva né può ritenersi successore a titolo particolare della [OSCURATO:SOCIETA].; conseguentemente la Banca non poteva riassumere il giudizio e la sentenza gravata appare viziata anche sotto tale profilo, di non poco momento.Evidenzia che il Tribunale di Pescara prima e la Corte d’appello poi avrebbero ritenuto erroneamente valida la riassunzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 7356/2010 R.G. operata dalla [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo in favore di questa la legittimazione a riassumere detto giudizio ex art. 111 c.p.c. in virtù di una presunta condizione risolutiva ex art. 1353 c.c. che sarebbe stata apposta al contratto di cessione. Detta clausola avrebbe sciolto e caducato il contratto di cessione di crediti tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., di modo che automaticamente la [OSCURATO:PERSONA] A. sarebbe rientrata (quale retrocessionaria) nella titolarità dei crediti oggetto della cessione. La Corte di Appello di L’Aquila avrebbeomesso di valutare ciò e la stessa esistenza di tale clausola ; n é un mero scambio di lettere e di corrispondenza avvenuto tra la Banca e la società HCR p otrebbe sopperire e sostituire - come erroneamente affermato dalla Corte di Appello di L’Aquila al punto 6.2della sentenza impugnata- l’assenza di una clausola risolutiva espressa all’interno del contratto. Ritiene infine che la clausola in C.C. 28.05.2024 r.g.n. 22100/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi questione costituisca un mero escamotage della [OSCURATO:PERSONA] (elaborato nelle more del giudizio intrapreso da [OSCURATO:SOCIETA].) teso a superare ed eludere l'intervenuta estinzione della [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi la naturale corrispondente sorte del processo. 2.1.Il motivo è inammissibile. La censura dell ’ Azienda sanitaria ricorrente investendo il rilievo probatorio attribuito dalla Corte territoriale alla documentazione comprovante la cessione del credito ( Cass. Sez. 3 , 20/09/2023, n. 26934 ) si risolve anch’essa in un apprezzamento delle circostanze di fatto ed in una valutazione delle risultanze istruttorie che spettano al giudice del merito, restando incensurabili in sede di legittimità; omette, dunque , parte ricorrente di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 6 -3, 04/07/2017 n. 16467; Cass. Sez. 1, 23/05/2014 n. 11511; Cass. Sez. L, 13/06/2014 n. 13485; Cass. Sez. L, 15/07/2009 n. 16499). 3.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la “ violazione e/o falsa ed erronea applicazione degli artt. 69 e 70 del r.d. 18.11.1923 n. 2440;violazione e/o falsa ed erronea applicazione dell’art. 9, allegato e, l. 20 marzo 1865 n. 2248; violazione e/o falsa ed erronea applicazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001 (TUPI); violazione e/o falsa ed erronea applicazione del d.lgs. n. 163/2006 nonchédell’art. 2 l. 192/2012; inefficacia della cessione dei crediti nei confronti della AUSL di P escara e comunque inopponibilit à alla stessa di tale cessione relativa a contratti di somministrazione; correlato difetto di legittimazione attiva di controparti e passiva dell’AUSL di P escara ” ; nello specifico, la sentenza di appello viene censurata nella parte in cui non avrebbe correttamente inquadrato la fattispecie dedotta, asseritamente violando e facendo falsa e/o erronea applicazione sia del coacervo normativo di riferimento indicato in rubrica sia dello specifico regolamento contrattuale C.C. 28.05.2024 r.g.n. 22100/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi applicabile in concreto . La ricorrente i nsiste nel sostenere che le cessioni di credito aventi ad oggetto somme dovute dallo Stato (tanto più se riferite a contratti di durata quali quelli di somministrazione e/o di appalto di servizi e/o fornitura, come inequivocabilmente quelli in oggetto) sono soggette ad apposita, speciale ed inderogabile disciplina normativa, contenuta negli artt. 69 e 70 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. 3.1.Il motivo è inammissibile . Esso è volto a censurare un accertamento di fatto svolto dalla Corte d’appello e , come tale inammissibile , quindi, per le medesime ragioni già indicate a proposito del mezzo precedente. La corte d’appello, nello specifico , oltre a evidenziare che per la prima cessionefosse intervenuta l’accettazione da parte della Azienda per mezzo di comportamenti concludenti«avendo fatto luogo al pagamento in favore di DB delle somme dovute», ha aggiunto che per la seconda cessione l’accettazione era risultata «nei fatti irrilevante, una volta che si consideri che il relativo contratto, ripassato tra DB e HCR si è risolto prima che DB riassumere la causa dinanzi al Tribunale di Pescara» (cfr. punto 8.6 della sentenza impugnata in motivazione). 4.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la “ violazione e/o falsa ed erronea applicazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002; inapplicabilità alla azienda USL di P escara del d.lgs. 231/2002 (ante novella) prevedente l’automatismo della costituzione in mora in base alla semplice emissione della fattura”; in particolare, contesta che la Corte d’a ppello di L’Aquila nella impugnata sentenza (punti dal 9.1 al 10.5), ritenendo dovuti gli interessi moratori, haaffermato che la l . n.231/2002 trova applicazione anche ai crediti vantati verso la Aziende USL da soggetti che rendono prestazioni sanitarie in regime di convenzionee che il d .lgs. n. 231/2002 , nella versione novellata , non è applicabile ratione temporis al caso di specie, relativo a prestazioni inerenti il triennio 2005-2007. C.C. 28.05.2024 r.g.n. 22100/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] che gli invocati (ed erroneamente applicati) interessi moratori di cui al d .lgs . n. 231/2002 ante novella non sarebbero applicabili , in mancanza di espressa intimazione nei confronti della P.A. 4.1. Il motivoè infondato. 4.1.1. Giova rammentare, in via generale, come chiarito da questa Corte ancora di recente, che la disciplina, di cui si lamenta la violazione, dettata dal d. lgs. 9/01/2002, n. 231, introdotta in attuazione della direttiva 2000/35/CE (relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), ha il chiaro intento di evitare che, nell’ambito delle transazioni commerciali, possano essere previste condizioni contrattuali che ritardino l’adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo e che si ripercuotano negativamente non soltanto sul singolo creditore, ma anche sull’intera attività d’impresa e, quindi, sul settore del mercato di riferimento (Cass. Sez. 3, 08/02/2023 n. 3736). Siffatto obiettivo è stato perseguito dal legislatore del 2002 mediante la previsione sia di termini di pagamento predeterminati e molto stringenti, con una forte limitazione alla eventuale deroga pattizia e la cui decorrenza comporta l’automatico obbligo di corresponsione degli interessi di mora, senza che sia necessaria la previa costituzione in mora, sia della misura del saggio degli interessi per il ritardato pagamento pari al tasso di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] maggiorato di sette punti. Di recente, le Sezioni unite di questa Corte hanno altresì chiarito che rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto -accessivo all’accreditamento -concluso in forma scritta con la P.A. dopo l’8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell’obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato (cfr. Cass. Sez. U. 14.12.2023, n. 35092). C.C. 28.05.2024 r.g.n. 22100/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 4.1.2. Tanto rammentato in sintesi e venendo all’esame della fattispecie, non sussistono le violazioni di legge o le false applicazioni paventate, tenuto conto che la Corte d’appello in conformità a quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità haaffermato che nel caso in esame, ratione temporis(art. 4 d. lgs. n. 231/2002 nel testo originario), non fosse necessario un atto di formale messa in messa in mora e che gli interessi così come previsto nel contratto de quo fossero dovuti dal sessantesimo giorno successivo alla data di fattura quanto all’85% della somma dovuta, quanto al restante 15% dal 30 aprile dell’anno successivoe che il saggio di interesse fosse quello applicato dalla BCE alla sua più recente operazione d rifinanziamento principale,maggiorato di 7 punti percentuali (punto 10.3 della sentenza impugnata in motivazione). 5. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva. Per questi motivi La Corte rigettail ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00, di cui e uro 9.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Azienda ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Sentenza Cassazione n. 27131/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris