CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 27305/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa Corte di Appello di Lecce con sentenza del 20/03/2026, ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen., ha accolto la richiesta di concordato avanzata dalle parti, a seguito diappello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che l’avevariconosciuto colpevole dei delitti di evasione e di tentata estorsione, in continuazione traloro.Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendola violazione di legge ed il vizio in ordine al trattamento sanzionatorio.Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti: invero, questaCorte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che èinammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, allequali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, inquanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc.pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione delgiudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale,ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunciaall'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), né sonodeducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordatoin appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la suaillegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva.(Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 - 02).Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può esseredichiarata senza formalità, con ordinanza.La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causad’inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto contodell’entità di detta colpa - della somma di tremila euro in favore della Cassa delleAmmende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 3 giugno 2026L’estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]