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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2022

Cassazione n. 31476/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 29.1.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma, procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto Leonardo e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di truffa aggravata per cui, con la contestata recidiva e la riduzione per il rito premiale, aveva condannato il primo alla pena di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 400 di multa ed il secondo alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 360 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado escludendo la aggravante di cui all'art. 640 comma 2 n. 2 cod. pen. e rideterminando la pena per [OSCURATO:PERSONA] in anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed Euro 333 di multa ed in anni 1 di reclusione ed Euro 300 di multa per [OSCURATO:PERSONA];

3. entrambi gli imputati avevano proposto ricorso per cassazione con unico atto a firma del medesimo difensore deducendo: 3.1 erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 640 cod. pen.; 3.2 vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo al concorso di persone; 3.3 vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen.;

4. in data 7.6.2022 è pervenuta la rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] al ricorso sicché veniva disposto lo stralcio della posizione del predetto imputato con formazione di autonomo fascicolo e fissazione dell'udienza camerale per la sua trattazione ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen..

5. Il ricorso è inammissibile.

Con dichiarazione pervenuta in Cancelleria il giorno 7.6.2022 [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 3.2.2022 chiedendo che detta sentenza "venga dichiarata definitiva nei miei confronti con conseguente esecutività" (cfr., dall'istanza trasmessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma "[OSCURATO:PERSONA]" in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La rinuncia al ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali mentre la somma da versare in favore della Cassa delle Ammende può essere limitata ad Euro

1.000. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 29.1.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma, procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto Leonardo e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di truffa aggravata per cui, con la contestata recidiva e la riduzione per il rito premiale, aveva condannato il primo alla pena di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 400 di multa ed il secondo alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 360 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado escludendo la aggravante di cui all'art. 640 comma 2 n. 2 cod. pen. e rideterminando la pena per [OSCURATO:PERSONA] in anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed Euro 333 di multa ed in anni 1 di reclusione ed Euro 300 di multa per [OSCURATO:PERSONA]; 3. entrambi gli imputati avevano proposto ricorso per cassazione con unico atto a firma del medesimo difensore deducendo: 3.1 erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 640 cod. pen.; 3.2 vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo al concorso di persone; 3.3 vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen.; 4. in data 7.6.2022 è pervenuta la rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] al ricorso sicché veniva disposto lo stralcio della posizione del predetto imputato con formazione di autonomo fascicolo e fissazione dell'udienza camerale per la sua trattazione ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.. 5. Il ricorso è inammissibile. Con dichiarazione pervenuta in Cancelleria il giorno 7.6.2022 [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 3.2.2022 chiedendo che detta sentenza "venga dichiarata definitiva nei miei confronti con conseguente esecutività" (cfr., dall'istanza trasmessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma "[OSCURATO:PERSONA]" in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La rinuncia al ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali mentre la somma da versare in favore della Cassa delle Ammende può essere limitata ad Euro 1.000. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deci
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