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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 09605/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1329/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, Viale di [OSCURATO:PERSONA]- phili, 33, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Corvino -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.C.), elettivamente domi- ciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Er- cole, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1491della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/2/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];R [OSCURATO:PERSONA] : − l a [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione all ’ esecuzione per rilascio intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (in seguito, [OSCURATO:PERSONA] S.C. e oggi, in esito a fusione, [OSCURATO:SOCIETA].) in forza di un titolo esecutivo che era costituito da un’ordinanza del Tribunale di Milano con cui si condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. a rilasciare alla predetta banca un immobile sito in Cava dei Tirreni; − p er quanto è dato comprendere dal lacunoso ricorso introduttivo, la [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso il predetto immobile in locazione finanziaria alla [OSCURATO:SOCIETA], che aveva stipulato contratto di sublocazione con la [OSCURATO:SOCIETA], la quale sosteneva che la risoluzione del contratto di leasing non poteva pregiudicare il suo godimento, fondato su un subcontratto autonomo, anteriore al provvedimento ordinante il rilascio e autorizzato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]; − i l Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 737 del 19/2/2016, respingeva l’opposizione della [OSCURATO:SOCIETA] e la decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Salerno con la sentenza n. 1491 del 4/11/2019, che respingeva l’impugnazione della menzionata società; − a vverso tale pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; − resisteva con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. ; C [OSCURATO:PERSONA] : − con l’unico motivo (formulato ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) la ricorrente deduce un ; − i l ricorso è inammissibile per violazione dell ’ art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., perché l’esposizione del fatto processuale è gravemente lacunosa: difettano elementi essenziali per l’esame del motivo, tra i qua li l ’ indicazione delle doglianze originariamente avanzate col ricorso iniziale e, poi, nel giudizio di merito, le ragioni della decisione del giudice di prime cure (di cui è riportato il solo dispositivo); − a nche la censura svolta è ex se inammissibile ; − in primis , il motivo è formulato senza considerare il vigente art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e, infatti, la ricorrente imputa alla sentenza impugnata un generico vizio di motivazione (comunque insussistente, dato che la motivazione è, al contrario, perspicua e per nulla contraddittoria) senza individuare fatti decisivi e discussi che sarebbero stati pretermessi dal giudice d’appello; − in secondo luogo, l ’ art. 348 - ter , commi 4 e 5, cod. proc. civ. esclude che il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado possa essere proposto per il motivo exart. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; − i noltre, la censura è manifestamente infondata ( ex art. 360 - bis cod. proc. civ.) perché in contrasto col consolidato orientamento di questa Corte sull’efficacia ultra partes (nei confronti di coloro che non vantino un titolo di detenzione autonomo) del titolo esecutivo per rilascio; su una fattispecie analoga, difatti, si è recentemente statuito che «La sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore- sublocatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore o il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o morosità esplicano l’efficacia di titolo esecutivo nei confronti del subconduttore, ancorché quest’ultimo non abbia partecipato al giudizio, né sia menzionato nel titolo, in quanto la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi dell’art. 1595, comma 3, c.c.» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455-02); − in conclusione, va dichiarata l ’ inammissibilità del ricorso, alla quale consegue la condanna dellaricorrente alla rifusione delle spese, liquidate secondo i parametri normativi e nella misura indicata nel dispositivo,in favore della controricorrente; − infine, si deve dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1329/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, Viale di [OSCURATO:PERSONA]- phili, 33, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Corvino -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.C.), elettivamente domi- ciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Er- cole, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1491della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/2/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];R [OSCURATO:PERSONA] : − l a [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione all ’ esecuzione per rilascio intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (in seguito, [OSCURATO:PERSONA] S.C. e oggi, in esito a fusione, [OSCURATO:SOCIETA].) in forza di un titolo esecutivo che era costituito da un’ordinanza del Tribunale di Milano con cui si condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. a rilasciare alla predetta banca un immobile sito in Cava dei Tirreni; − p er quanto è dato comprendere dal lacunoso ricorso introduttivo, la [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso il predetto immobile in locazione finanziaria alla [OSCURATO:SOCIETA], che aveva stipulato contratto di sublocazione con la [OSCURATO:SOCIETA], la quale sosteneva che la risoluzione del contratto di leasing non poteva pregiudicare il suo godimento, fondato su un subcontratto autonomo, anteriore al provvedimento ordinante il rilascio e autorizzato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]; − i l Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 737 del 19/2/2016, respingeva l’opposizione della [OSCURATO:SOCIETA] e la decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Salerno con la sentenza n. 1491 del 4/11/2019, che respingeva l’impugnazione della menzionata società; − a vverso tale pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; − resisteva con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. ; C [OSCURATO:PERSONA] : − con l’unico motivo (formulato ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) la ricorrente deduce un ; − i l ricorso è inammissibile per violazione dell ’ art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., perché l’esposizione del fatto processuale è gravemente lacunosa: difettano elementi essenziali per l’esame del motivo, tra i qua li l ’ indicazione delle doglianze originariamente avanzate col ricorso iniziale e, poi, nel giudizio di merito, le ragioni della decisione del giudice di prime cure (di cui è riportato il solo dispositivo); − a nche la censura svolta è ex se inammissibile ; − in primis , il motivo è formulato senza considerare il vigente art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e, infatti, la ricorrente imputa alla sentenza impugnata un generico vizio di motivazione (comunque insussistente, dato che la motivazione è, al contrario, perspicua e per nulla contraddittoria) senza individuare fatti decisivi e discussi che sarebbero stati pretermessi dal giudice d’appello; − in secondo luogo, l ’ art. 348 - ter , commi 4 e 5, cod. proc. civ. esclude che il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado possa essere proposto per il motivo exart. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; − i noltre, la censura è manifestamente infondata ( ex art. 360 - bis cod. proc. civ.) perché in contrasto col consolidato orientamento di questa Corte sull’efficacia ultra partes (nei confronti di coloro che non vantino un titolo di detenzione autonomo) del titolo esecutivo per rilascio; su una fattispecie analoga, difatti, si è recentemente statuito che «La sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore- sublocatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore o il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o morosità esplicano l’efficacia di titolo esecutivo nei confronti del subconduttore, ancorché quest’ultimo non abbia partecipato al giudizio, né sia menzionato nel titolo, in quanto la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi dell’art. 1595, comma 3, c.c.» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455-02); − in conclusione, va dichiarata l ’ inammissibilità del ricorso, alla quale consegue la condanna dellaricorrente alla rifusione delle spese, liquidate secondo i parametri normativi e nella misura indicata nel dispositivo,in favore della controricorrente; − infine, si deve dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, qualora dovuto.
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