CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 novembre 1993
Cassazione n. 03541/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/11/1993 DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/05/1974 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Bari, con sentenza 28 marzo 2022, applicava ex art. 599 bis cod.proc.pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti di anni 4, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed C 1.200,00 di multa ed a Dell'[OSCURATO:PERSONA] quella di anni anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa . 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa di Sciacovelli deducendo l'omessa valutazione delle cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen.. Proponeva inoltre ricorso personalmente il Dell'Aglio. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso Sciacovelli è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, per consolidato orientamento di questa Corte di Cassazione, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis 1 cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01). 2.2 Inammissibile è anche il ricorso personale del Dell'Aglio per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella dell'agosto 2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. il quale impone la sottoscrizione da parte di difensore abilitato. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sergio jeitrni [OSCURATO:PERSONA]/1 :SE