CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25237/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (031F31) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; %v• RG 7686/25 - TAOUSI Rachid OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 cod. pen. e 73, quinto comma, DPR 309/1990); Esaminato l'unico motivo di ricorso, che censura l'omessa motivazione in relazione all'aumento di pena di tre mesi disposto per il reato di spaccio lieve a titolo di continuazione; Considerato che, sul punto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte d'appello ha motivato in maniera logica e puntuale; la quantificazione dell'aumento in mesi tre è stata ritenuta adeguata «in considerazione della particolare insidiosità dello stupefacente detenuto [...] e della totale assenza di effetti deterrenti derivanti dalle precedenti plurime condanne in materia di violazione della legge sugli stupefacenti» (cfr. pp. 3-4 del provvedimento impugnato). Si tratta di una motivazione in cui la Corte d'appello mostra di aver proceduto a un'autonoma valutazione dell'aumento sanzionatorio, correttamente valorizzando - a conferma della valutazione già effettuata in primo grado - i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso