CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40231/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 2!842/2024 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di 2atanzaro confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen, 73, commi 1 e 4, 80, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati ceducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla afferm sizione di responsabilità dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Stiparo, nonché alla campiona:ura della sostanza stupefacente utilizzata per l'accertamento della percentuale di principio attivo presente nella droga sequestrata (oltre 86 kg. di marijuana); ritenuto che i ricorsi siano inammissibili in quanto gli imputati ha formulato doglianze generiche e manifestamente infondate, a fronte di una minivazione nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge o vizio di .nanifesta illogicità (v. pagg. 1-5 provv. impugn.); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una s omma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nel a misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d'Aie spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delie an . manda. Così decis