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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18893/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione Maria [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale del difensore di fiducia e procuratore speciale della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni scritte di quest'ultima pervenute in data 20 dicembre 2022.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 febbraio 2019 il Giudice di pace di Grumello del Monte ha condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia oltre statuizioni civili per il reato di cui all'art.612 cod. pen. per avere, mimando gesti che rivelavano la volontà di percuoterlo, pronunciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la frase: "Vieni qui che la risolvo io a modo mio.

Vieni qui che ti faccio vedere".

2. A seguito dell'appello proposto dall'imputato, il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica con sentenza del 26 maggio 2022 ha confermato la sentenza.

3. Avverso la decisione ha proposto ricorso il Fantoni attraverso il difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo ha dedotto la inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali perché raccolte in forma riassuntiva in un verbale illeggibile nonché nullità del verbale, nullità a regime intermedio.

Le dichiarazioni testimoniali di Faletti, Torri, [OSCURATO:PERSONA] verbalizzate in forma riassuntiva alla udienza del 28 gennaio 2021 sono riportate in forma grafica illeggibile.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e mancanza di motivazione delle sentenze di merito.

In particolare, il vizio da cui era affetta la sentenza di primo grado quanto alla assenza di motivazione in relazione alla valutazione delle prove poste a fondamento della penale responsabilità del ricorrente, è stato riprodotto nella sentenza impugnata la quale ha operato un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado.

Né il vizio era sanabile attesa la impossibilità anche per il giudice di appello di comprendere il contenuto delle dichiarazioni testimoniali nella verbalizzazione in forma riassuntiva, così come eccepito nel primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Va premesso che contro le sentenze pronunciate in grado di appello avverso le sentenze del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. (così l'art. 39 -bis del d.lgs. n. 274 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 11 del 2018, coerente con il disposto dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., quanto allo specifico mezzo di impugnazione del ricorso per cassazione). 1.1.Con specifico riferimento al primo motivo di ricorso, ad avviso del collegio e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dall'esame degli atti (consultabili in ragione della natura del motivo di ricorso dedotto) risulta che i verbali di udienza - contenenti in forma riassuntiva le dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'udienza dinanzi al Giudice di pace- sono intellegibili, nonostante la brutta grafia dell'ausiliario che ha proceduto alla verbalizzazione.

La cattiva grafia non impedisce di leggere quanto verbalizzato, né di comprenderne il contenuto con conseguente manifesta infondatezza del primo motivo, nonché genericità dello stesso nella parte in cui reitera la medesima doglianza proposta dinanzi al giudice di appello e in quella sede correttamente disattesa.

1.2. Peraltro, ai sensi dell'art. 32 comma terzo D. Igs. 274/00, il verbale dell'udienza dinanzi al giudice di pace è redatto di regola in forma riassuntiva, con la conseguenza che le prove dichiarative sono state acquisite nelle forme previste dalla legge (nel contraddittorio delle parti e redatte in forma riassuntiva) e come tali risultano pienamente utilizzabili ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. 2.

Manifestamente infondato nonché generico risulta anche il secondo motivo.

Il Tribunale quale giudice di appello, nella conferma della sentenza di condanna di primo grado non ha redatto una motivazione apparente, unica ipotesi che si traduce in violazione di legge con conseguente ammissibilità del ricorso.

Al contrario la sentenza dà conto di quei requisiti richiesti dall'art. 546 primo comma lett. e) cod proc. pen. che consentono di conoscere quale sia stato il percorso motivazionale che ha condotto il giudice all'epilogo decisorio con specifico riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali (Faletti, Torre e [OSCURATO:PERSONA]).

Ne consegue che la doglianza del ricorrente non si risolve in una violazione di legge quanto piuttosto in una censura in relazione al percorso motivazionale e come tale non proponibile nel caso di specie.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00.

4. Quanto alla liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile, le stesse non vengono liquidate dal momento che il sostituto processuale presente in udienza si è unicamente riportato alle conclusioni scritte del difensore di fiducia pervenute in data 20 dicembre 2022 con le quali non è stata formulata alcuna richiesta di liquidazione di spese.

A tal riguardo si richiama la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: "In tema di spese processuali, la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione, non essendo anche necessario che abbia presentato apposita nota-spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen.". (Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Rv. 283379 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione Maria [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale del difensore di fiducia e procuratore speciale della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni scritte di quest'ultima pervenute in data 20 dicembre 2022. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 febbraio 2019 il Giudice di pace di Grumello del Monte ha condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia oltre statuizioni civili per il reato di cui all'art.612 cod. pen. per avere, mimando gesti che rivelavano la volontà di percuoterlo, pronunciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la frase: "Vieni qui che la risolvo io a modo mio. Vieni qui che ti faccio vedere". 2. A seguito dell'appello proposto dall'imputato, il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica con sentenza del 26 maggio 2022 ha confermato la sentenza. 3. Avverso la decisione ha proposto ricorso il Fantoni attraverso il difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali perché raccolte in forma riassuntiva in un verbale illeggibile nonché nullità del verbale, nullità a regime intermedio. Le dichiarazioni testimoniali di Faletti, Torri, [OSCURATO:PERSONA] verbalizzate in forma riassuntiva alla udienza del 28 gennaio 2021 sono riportate in forma grafica illeggibile. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e mancanza di motivazione delle sentenze di merito. In particolare, il vizio da cui era affetta la sentenza di primo grado quanto alla assenza di motivazione in relazione alla valutazione delle prove poste a fondamento della penale responsabilità del ricorrente, è stato riprodotto nella sentenza impugnata la quale ha operato un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado. Né il vizio era sanabile attesa la impossibilità anche per il giudice di appello di comprendere il contenuto delle dichiarazioni testimoniali nella verbalizzazione in forma riassuntiva, così come eccepito nel primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Va premesso che contro le sentenze pronunciate in grado di appello avverso le sentenze del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. (così l'art. 39 -bis del d.lgs. n. 274 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 11 del 2018, coerente con il disposto dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., quanto allo specifico mezzo di impugnazione del ricorso per cassazione). 1.1.Con specifico riferimento al primo motivo di ricorso, ad avviso del collegio e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dall'esame degli atti (consultabili in ragione della natura del motivo di ricorso dedotto) risulta che i verbali di udienza - contenenti in forma riassuntiva le dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'udienza dinanzi al Giudice di pace- sono intellegibili, nonostante la brutta grafia dell'ausiliario che ha proceduto alla verbalizzazione. La cattiva grafia non impedisce di leggere quanto verbalizzato, né di comprenderne il contenuto con conseguente manifesta infondatezza del primo motivo, nonché genericità dello stesso nella parte in cui reitera la medesima doglianza proposta dinanzi al giudice di appello e in quella sede correttamente disattesa. 1.2. Peraltro, ai sensi dell'art. 32 comma terzo D. Igs. 274/00, il verbale dell'udienza dinanzi al giudice di pace è redatto di regola in forma riassuntiva, con la conseguenza che le prove dichiarative sono state acquisite nelle forme previste dalla legge (nel contraddittorio delle parti e redatte in forma riassuntiva) e come tali risultano pienamente utilizzabili ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. 2. Manifestamente infondato nonché generico risulta anche il secondo motivo. Il Tribunale quale giudice di appello, nella conferma della sentenza di condanna di primo grado non ha redatto una motivazione apparente, unica ipotesi che si traduce in violazione di legge con conseguente ammissibilità del ricorso. Al contrario la sentenza dà conto di quei requisiti richiesti dall'art. 546 primo comma lett. e) cod proc. pen. che consentono di conoscere quale sia stato il percorso motivazionale che ha condotto il giudice all'epilogo decisorio con specifico riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali (Faletti, Torre e [OSCURATO:PERSONA]). Ne consegue che la doglianza del ricorrente non si risolve in una violazione di legge quanto piuttosto in una censura in relazione al percorso motivazionale e come tale non proponibile nel caso di specie. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. 4. Quanto alla liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile, le stesse non vengono liquidate dal momento che il sostituto processuale presente in udienza si è unicamente riportato alle conclusioni scritte del difensore di fiducia pervenute in data 20 dicembre 2022 con le quali non è stata formulata alcuna richiesta di liquidazione di spese. A tal riguardo si richiama la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: "In tema di spese processuali, la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione, non essendo anche necessario che abbia presentato apposita nota-spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen.". (Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Rv. 283379 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di
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