Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19564/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati atti di analogo contenuto a firma dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il furto ai danni di un supermercato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'assenza di valida querela in quanto presentata da soggetto asseritamente privo di legittimazione, è manifestamente infondata: - sia in fatto, poiché la querela è stata presentata dal direttore, con rappresentanza legale, della [OSCURATO:PERSONA] 3.0, per di più investito, dal rappresentante nazionale del servizio di sicurezza della medesima società, del potere di proporre querela (pag. 2 sentenza impugnata); - sia in diritto poiché coltiva una tesi in contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità: «Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela» (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975, che, in applicazione del principio, ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela); Considerato che il secondo motivo, comune ai ricorrenti, che contesta la sussistenza della recidiva, è formulato in maniera generica, nei due ricorsi, poiché si evita il confronto con le ragioni esposte nella sentenza impugnata (pagg. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati atti di analogo contenuto a firma dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il furto ai danni di un supermercato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'assenza di valida querela in quanto presentata da soggetto asseritamente privo di legittimazione, è manifestamente infondata: - sia in fatto, poiché la querela è stata presentata dal direttore, con rappresentanza legale, della [OSCURATO:PERSONA] 3.0, per di più investito, dal rappresentante nazionale del servizio di sicurezza della medesima società, del potere di proporre querela (pag. 2 sentenza impugnata); - sia in diritto poiché coltiva una tesi in contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità: «Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela» (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975, che, in applicazione del principio, ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela); Considerato che il secondo motivo, comune ai ricorrenti, che contesta la sussistenza della recidiva, è formulato in maniera generica, nei due ricorsi, poiché si evita il confronto con le ragioni esposte nella sentenza impugnata (pagg. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 19564/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris