CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 17508/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le memorie di replica depositate dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 03/07/2025, la Corte di appello di Torino, decidendo sull’appelloproposto da XXXXXXXXXXX, confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Torino del 15/10/2024, con cui l’imputato, in esito a giudizio abbreviato, erastato dichiarato colpevole dei reati di rapina aggravata, minaccia e lesioni ascritti in concorsoe, ritenuta la continuazione tra i reati e riconosciute le attenuanti generiche in regime diprevalenza sulla aggravante, condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusioneed euro 412,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino propone ricorso per cassazioneil difensore d’ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dell’imputato, articolando due motivi.2.1. Con primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazioneal mancato accoglimento della richiesta di concordato.Al riguardo il ricorrente, argomentando circa la impugnabilità e sindacabilità delprovvedimento di rigetto e la necessità che siano a tal fine esplicitate le ragioni a sostegno,deduce la assenza di motivazione sul punto, non essendo esplicitate le ragioni per cui laCorte di appello ha ritenuto non concedibile la attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4cod, pen., oggetto di proposta di concordato.2.2. Con secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione inrelazione all’elemento soggettivo del reato.In particolare, rileva il ricorrente come sul punto la motivazione della Corte di appello, afronte di specifico motivo di impugnazione, si profili apodittica, siccome sganciata daqualsiasi riferimento a ‘prove concrete’.3. Il ricorso deve essere rigettato.La non particolare complessità delle questioni proposte con i motivi di ricorso consentela motivazione della decisione in forma semplificata.3.1. Il primo motivo è infondato.Invero, il provvedimento con cui la Corte di appello, non accogliendo il concordato suimotivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, ha naturaordinatoria e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 2647 del10/07/2025, dep. 2026, Bira, Rv. 289005 – 01, che, in motivazione, ha altresì spiegato comenon sia configurabile l'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto della proposta, inquanto tale decisione comporta la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie, conriespansione di tutte le prerogative difensive).3.2. Il secondo motivo è generico e meramente reiterativo della censura dedotta conl’appello, non confrontandosi in modo critico con la motivazione esposta; il motivo, inoltre,risulta anche manifestamente infondato.Costituisce infatti principio di diritto che può dirsi pacifico e costante quello secondo cui,in tema di rapina, l'elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal doloconcomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la coscienza e volontà dellaviolenza o della minaccia siano preesistenti al primo atto della condotta (Sez. 2, n. 9049 del02/02/2023, Popescu, Rv. 284227 – 01; Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi, Rv.265644 – 01; Sez. 1, n. 10097 del 09/01/1974, Acquaviva, Rv. 128864 – 01).Nella specie, i giudici di merito, con motivazione conforme nei due gradi di giudizio,assolutamente congruente e logica, hanno fatto corretta applicazione del principio di dirittosopra esposto, in aderenza alle risultanze processuali (vds. pag. 5 della sentenza di primogrado e pag.5 della sentenza impugnata).3.3. Alla pronuncia di rigetto consegue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.