CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17834/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della Corte di appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Larino del 8 luglio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia grave, lesione personale e danneggiamento e, applicate le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo ed il secondo motivo, che vengono argomentati unitariamente, il ricorrente lamenta rispettivamente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo della sentenza impugnata e da atti del processo, in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello non ha fornito risposta ai rilievi, contenuti nell'atto di appello, con i quali si contestava la attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. 2.2. Con il terzo ed il quarto motivo, che pure sono stati sviluppati in modo unitario, il ricorrente, in relazione sussistenza del reato di danneggiamento, si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 635 cod. pen. e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo della sentenza impugnata e da atti del processo. Sostiene il ricorrente che il danneggiamento non è punibile in quanto non commesso con minaccia o violenza alla persona, occorrendo, secondo alcune pronunce di questa Corte di cassazione, che la minaccia o la violenza siano state attuate come mezzo allo scopo di compiere il danneggiamento, mentre per altre pronunce di legittimità è sufficiente la contestualità della minaccia o della violenza alla persona con il danneggiamento, ma in questa ipotesi la minaccia resta assorbita dal delitto di danneggiamento. Nel caso di specie, invece, la Corte di appello non è neppure riuscita a collocare nel tempo il danneggiamento. 3. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, onde sostenere l'ammissibilità dei motivi di ricorso e ribadire gli argomenti addotti a sostegno degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di impugnazione è inammissibile, atteso che le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di ricorso per cassazione, che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) e che la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che dalla motivazione della sentenza di secondo grado risulta che la Corte di appello ha fornito adeguata risposta a tutti i rilievi con i quali l'odierno ricorrente poneva in dubbio la attendibilità della persona offesa. 3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente in quanto strettamente connessi, sono fondati nei limiti di seguito esposti. Questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato, in epoca recente, che il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, nel testo riformulato dall'art. 2, lett. 0, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, è configurabile anche nel caso in cui non sussiste un nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento, posto che la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nella esecuzione del reato, in tal modo ribadendo l'orientamento già espresso prima della modifica apportata al testo dell'art. 635 cod. pen. con il d.lgs. sopra citato (Sez. 5, n. 15643 del 13/12/2019, dep. 2020, Forte, Rv. 279105; Sez. 6, n. 16563 del 15/03/2016, Cava, Rv. 266996; Sez. 2, n. 1377 del 12/12/2014, dep. 2015, Pompili, Rv. 261824). È, quindi, sufficiente che la violenza alla persona o la minaccia siano state attuate contestualmente al danneggiamento e nel caso di specie la Corte di appello ha ribadito tale contestualità. Ne deriva che, laddove si sostiene che non sussiste il delitto di danneggiamento, il ricorso è manifestamente infondato. Tuttavia, come osservato dal ricorrente, la minaccia deve ritenersi assorbita dal delitto di danneggiamento (vedi Sez. 2, n. 1377 del 12/12/2014, dep. 2015, Pompili, Rv. 261824). 4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto di minaccia, assorbito dal delitto di danneggiamento, eliminando la relativa pena di giorni quindici di reclusione e rideterminando la pena per gli altri reati in mesi sette di reclusione. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Il ricorrente, risultato soccombente nei confronti della parte civile, deve, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., essere condannato alla rifusione in favore della stessa delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di minaccia, ritenuto assorbito nel reato di danneggiamento di cui al capo D), e rinvia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio alla Corte di appello di