CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 08207/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria delSostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’annullamento della pronuncia impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado di assoluzione dell’imputato dai delitti ascritti di lesioni e minacce in danno diGianluca [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la richiamata sentenza la parte civile ha proposto ricors o per cassazione, con il difensore di fiducia , deducendo , con un unico motivo , violazione di legge in relazione alla violazione e falsa interpretazione dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. Al riguardo evidenziache la costituzione di parte civile è intervenuta in data 9 ottobre 2024 e che, per tale ragione, considerato che il giudice d’appello ha ritenuto non fondato il gravame, avrebbe dovuto arrestarsi al giudizio preliminare di (implicita) ammissibilità dell’impugnazione e, di qui, rinviare il giudizio di appello alla sezione civile per la decisione, senza decidere sul merito, come invece avvenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate . 2. Occorre considerare che l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., è stato introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e stabilisce che: « Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». 3. Fondamentale, per laricostruzione della portata della disposizione, anche rispetto all’ambito di applicazione ratione temporis dell a stessa, è la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 38481 del 25/05/2023 (D., Rv. 285036 – 01), la quale ha chiarito il significato da attribuire alla norma, ponendo in evidenza la mutata struttura della costituzione di parte civile e le conseguenze che ne sono derivate in punto di rapporto tra l’azione civile proposta in sede penale e la sua prosecuzione in sede civile, quando l’impugnazione a fini civili non sia inammissibile. In detta sentenza è stato osservato che la riforma attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto un rilevante mutamento sistemico nella disciplina delle impugnazioni proposte dalla parte civile per i soli interessi civili nel processo penale, ridefinendone struttura, funzioni e sviluppo processuale. In particolare, si è osservato che, con l’introduzione del nuovo art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., il legislatore ha previsto che, quando l’impugnazione riguarda esclusivamente profili civili, il giudice dell'impugnazione penale – verificata la non inammissibilità del ricorso – dispone il rinvio del processo al giudice o alla sezione civile competente, che prosegue il giudizio e decide sulla domanda risarcitoria. Tale disciplina segna un mutamento rispetto al sistema precedente, in cui l’impugnazione per soli interessi civili restava nella competenza del giudice penale. La nuova normativa determina, invece, un passaggio della competenza al giudice civile, che tuttavia non comporta la nascita di un nuovo processo, bensì costituisce una prosecuzione, senza soluzione di continuità, del giudizio già incardinato in sede penale. L’esigenza che l’atto di costituzione di parte civile nel processo penale sia già modulato in considerazione della possibilità di questa trasmigrazione del giudizio in sede civile comporta, come hanno puntualizzato le Sezioni Unite nella stessa pronuncia richiamata, che la disposizione trova applicazione solo se la costituzione di parte civile è avvenuta dopo la data del 31 ottobre 2022. 3.Vi è dunque che, a fronte di un’impugnazione ai soli effetti civili, il giudice penale effettua solo un vaglio preliminare di non inammissibilità e ove l’appello o il ricorso siano non inammissibili, il giudizio deve proseguire davanti al giudice civile, senza soluzione di continuità e senza che sia necessaria nessuna iniziativa delle parti, in coerenza con le finalità della riforma, ossia il dichiarato obiettivo di velocizzare i procedimenti e di “riportare” le domande risarcitorie nella loro naturale sede, davanti al giudice civile. 4. Ha dunque errato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel decidere sul merito dell’appello proposto dalla parte civile, senza previamente rimettere, a fronte dell’ammissibilità dell’impugnazione(posto che è stata ritenuta non fondata), la stessa alla sezione civile, atteso che la disposizione espressa dall’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. doveva trovare applicazione nella fattispecie in esame, nella quale la costituzione di parte civile è intervenuta in data 9 ottobre 2024. 5.Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata e va disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello Così è deciso, 28/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]