CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025
Cassazione n. 24172/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che Tra ne Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, confermando la decisione di primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624-bis e 625, n. 2 cod. pen.; Letta la memoria in data 2 maggio 2025, con la quale il ricorrente insiste nei motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo - con il quale il Trane si duole del vizio di motivazione circa l'erronea valutazione delle deposizioni testimoniali - non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 del provvedimento impugnato), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato e della dichiarazione di responsabilità; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in riferimento al rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - è anch'esso inammissibile poiché prospetta deduzioni generiche, versate in fatto, e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, senza confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte di appello, la quale ha rigettato l'avanzata richiesta sulla base di un giudizio prognostico negativo, fondato sui numerosi precedenti penali gravanti sull'imputato, tutti consistenti in reati di furto, posti in essere anche successivamente all'applicazione della misura di prevenzione (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 maggio 2025 Il Consigliere estensore r DEPOSITATA Il Presidente