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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14963/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9022del ruolo generale dell’anno 2015proposto da: A. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Denza, n. 20, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Oggetto: avvisi di accertamento –spese di pubblicità –deducibilità - stinazione - contro Agenzia delle entrate, i n persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Toscana, n. 1887/17/14, depositata in data2 ottobre 2014 ; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 6 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a lla società A. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., relativamente agli anni di imposta 2005, 2006 e 2007, due avvisi di accertamento per ogni annualità con i quali aveva contestato la mancanza di inerenza dei costi relativi al noleggio di imbarcazioni che la società aveva parzialmente dedotto come spese di rappresentanza; avverso i suddetti atti impositivi la società aveva proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l’appello; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a tre motivi di censura,cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; con atto del 19 febbraio 2018 la società ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’art. 6, d.l. n. 119/2018;con atto del 4 giugno 2019 la società ha depositato la documentazione comprovante la presentazione delle domande di definizione agevolata delle controversie tributarie; l’Agenzia delle entrate ha depositato , in data 3 gennaio 2023, un’istanza con la quale ha chiesto di dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per avere la parte proposto regolare domanda di definizione della controversia e provveduto al versamento dovuto; con memoria del 26 gennaio 2023 la società, preso atto dell’istanza dell’Agenzia delle entrate, ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere; considerato che: ai fini della definizione del presente giudizio, va dato atto della richiesta delle parti di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo la società proposto regolare domanda di definizione della controversia, ai sensi dell’art. 6, d.l.n. 119/2018 e provveduto al pagamento di quantodovuto; deve, quindi, dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9022del ruolo generale dell’anno 2015proposto da: A. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Denza, n. 20, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Oggetto: avvisi di accertamento –spese di pubblicità –deducibilità - stinazione - contro Agenzia delle entrate, i n persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Toscana, n. 1887/17/14, depositata in data2 ottobre 2014 ; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 6 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a lla società A. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., relativamente agli anni di imposta 2005, 2006 e 2007, due avvisi di accertamento per ogni annualità con i quali aveva contestato la mancanza di inerenza dei costi relativi al noleggio di imbarcazioni che la società aveva parzialmente dedotto come spese di rappresentanza; avverso i suddetti atti impositivi la società aveva proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l’appello; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a tre motivi di censura,cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; con atto del 19 febbraio 2018 la società ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’art. 6, d.l. n. 119/2018;con atto del 4 giugno 2019 la società ha depositato la documentazione comprovante la presentazione delle domande di definizione agevolata delle controversie tributarie; l’Agenzia delle entrate ha depositato , in data 3 gennaio 2023, un’istanza con la quale ha chiesto di dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per avere la parte proposto regolare domanda di definizione della controversia e provveduto al versamento dovuto; con memoria del 26 gennaio 2023 la società, preso atto dell’istanza dell’Agenzia delle entrate, ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere; considerato che: ai fini della definizione del presente giudizio, va dato atto della richiesta delle parti di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo la società proposto regolare domanda di definizione della controversia, ai sensi dell’art. 6, d.l.n. 119/2018 e provveduto al pagamento di quantodovuto; deve, quindi, dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico
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