CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 25656/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 14 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in data 26 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la mancata derubricazione del fatto contestato nella fattispecie di furto, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 3 ha evidenziato come dall'istruttoria fosse emersa la condotta violenta da parte dell'imputato, e dunque la pacifica integrazione del delitto di rapina, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non cpnsentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'ari:. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Considerato che la seconda doglianza, che lamentEi la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, è. manifestamente infondata, avendo il secondo giudice a pagina 3 congruamente evidenziato come la soluzione dell'equivalenza fosse la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, stante l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare la prevalenza delle generiche (sul punto, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]