Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 44812/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01XC9ZR) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE di APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.t. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con note scritte, insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Genova dichiarava l'improcedibilità per mancanza di querela del reato di furto - in relazione al quale il Tribunale aveva inflitto due mesi di aumento per la continuazione - confermando, nel resto, la pena inflitta in primo grado.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: sarebbe stato violato l'art. 597 cod. proc. pen. tenuto conto che in assenza di impugnazione del pubblico ministero la pena base, anche se determinata dal Tribunale al di sotto del minimo edittale, non avrebbe potuto essere aumentata;

2.2. violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva basato esclusivamente sul riconoscimento della sussistenza dei precedenti [OSCURATO:PERSONA]

1. Sono fondati entrambi i motivi proposti. 1.1.Invero la Corte di appello, nonostante avesse dichiarato che un reato era estinto per rimessione di querela, confermava la pena inflitta in primo grado, in tal modo violando l'art. 597 cod. proc. pen. che prevede il divieto di reformatio in peius.

La violazione, emergente dalla omessa decurtazione del quantum di pena riferibile al reato estinto, contrariamente a quanto ritenuto, non può essere legittimata dal fatto che la pena era stata determinata in modo illegale, al di sotto del minimo edittale Si riafferma, infatti, che il giudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo (Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279905 - 01; Sez. 2, n. 22494 del 25/05/2021, Karis, Rv. 281453 - 0).

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione in ordine al riconoscimento della sussistenza della recidiva, è fondato.

In materia il collegio riafferma che la facoltatività del riconoscimento della recidiva implica che il giudice debba spiegare le ragioni della sua scelta, dando conto della sussistenza dei presupposti richiesti dai vari commi dell'art. 99 cod. pen., e dovrà motivare perché le caratteristiche qualitative, quantitative e temporali dei fatti criminosi in successione indichino una "più accentuata colpevolezza" e una "maggiore pericolosità del reo" (...).

A fortiori dovrà motivare la sua scelta nel caso in cui decida di non applicare gli incrementi di pena previsti dall'art. 99 cod. pen., pur dando atto della sussistenza degli estremi previsti da tale norma, perché la volontà del legislatore che ha riscritto la disposizione è chiaramente orientata nel senso di attribuire un disvalore maggiore al delitto (non colposo) che costituisce ripetizione o reiterazione di un comportamento delittuoso non colposo, salvo che non sussistano ragioni idonee ad annullare questa gravità addizionale.

Ragioni la cui individuazione, mediante la tecnica della facoltatività, viene affidata al prudente apprezzamento del giudice, il quale dovrà pertanto adeguatamente indicarle.

Sul piano del sindacato di legittimità la sentenza di merito potrà essere valutata in ordine alla possibile "violazione di legge" tanto nel caso in cui abbia applicato gli incrementi dì pena per la recidiva in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 99 cod.pen., quanto nel caso in cui il giudice abbia esercitato la facoltà di applicare o non applicare tali incrementi omettendo del tutto di motivare la scelta.

La decisione potrà infine essere sindacata in sede di legittimità, ai sensi e nei limiti dell'art. 606 cod.proc.pen., comma 1 lett. e), nel caso in cui la motivazione sussista, ma sia contraddittoria o manifestamente illogica" (Sez. 2, n. 19557 del 19.3.2008, Rv 240404).

Incombe pertanto sul giudice uno specifico onere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 15244 del 27/02/2013, Rv. 256183).

Nel caso in esame, nonostante i puntuali rilievi proposti con l'atto di appello, la Corte di merito si limitava a rilevare la presenza di precedenti, senza effettuare nessun valutazione in ordine al concreto accrescimento della pericolosità correlata alla consumazione del reato in giudizio. 2.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova, limitatamente alle valutazioni in ordine alla sussistenza della recidiva ed, in generale, alla definizione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla mancata esclusione della recidiva ed al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01XC9ZR) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE di APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.t. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con note scritte, insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Genova dichiarava l'improcedibilità per mancanza di querela del reato di furto - in relazione al quale il Tribunale aveva inflitto due mesi di aumento per la continuazione - confermando, nel resto, la pena inflitta in primo grado. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: sarebbe stato violato l'art. 597 cod. proc. pen. tenuto conto che in assenza di impugnazione del pubblico ministero la pena base, anche se determinata dal Tribunale al di sotto del minimo edittale, non avrebbe potuto essere aumentata; 2.2. violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva basato esclusivamente sul riconoscimento della sussistenza dei precedenti [OSCURATO:PERSONA] 1. Sono fondati entrambi i motivi proposti. 1.1.Invero la Corte di appello, nonostante avesse dichiarato che un reato era estinto per rimessione di querela, confermava la pena inflitta in primo grado, in tal modo violando l'art. 597 cod. proc. pen. che prevede il divieto di reformatio in peius. La violazione, emergente dalla omessa decurtazione del quantum di pena riferibile al reato estinto, contrariamente a quanto ritenuto, non può essere legittimata dal fatto che la pena era stata determinata in modo illegale, al di sotto del minimo edittale Si riafferma, infatti, che il giudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo (Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279905 - 01; Sez. 2, n. 22494 del 25/05/2021, Karis, Rv. 281453 - 0). 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione in ordine al riconoscimento della sussistenza della recidiva, è fondato. In materia il collegio riafferma che la facoltatività del riconoscimento della recidiva implica che il giudice debba spiegare le ragioni della sua scelta, dando conto della sussistenza dei presupposti richiesti dai vari commi dell'art. 99 cod. pen., e dovrà motivare perché le caratteristiche qualitative, quantitative e temporali dei fatti criminosi in successione indichino una "più accentuata colpevolezza" e una "maggiore pericolosità del reo" (...). A fortiori dovrà motivare la sua scelta nel caso in cui decida di non applicare gli incrementi di pena previsti dall'art. 99 cod. pen., pur dando atto della sussistenza degli estremi previsti da tale norma, perché la volontà del legislatore che ha riscritto la disposizione è chiaramente orientata nel senso di attribuire un disvalore maggiore al delitto (non colposo) che costituisce ripetizione o reiterazione di un comportamento delittuoso non colposo, salvo che non sussistano ragioni idonee ad annullare questa gravità addizionale. Ragioni la cui individuazione, mediante la tecnica della facoltatività, viene affidata al prudente apprezzamento del giudice, il quale dovrà pertanto adeguatamente indicarle. Sul piano del sindacato di legittimità la sentenza di merito potrà essere valutata in ordine alla possibile "violazione di legge" tanto nel caso in cui abbia applicato gli incrementi dì pena per la recidiva in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 99 cod.pen., quanto nel caso in cui il giudice abbia esercitato la facoltà di applicare o non applicare tali incrementi omettendo del tutto di motivare la scelta. La decisione potrà infine essere sindacata in sede di legittimità, ai sensi e nei limiti dell'art. 606 cod.proc.pen., comma 1 lett. e), nel caso in cui la motivazione sussista, ma sia contraddittoria o manifestamente illogica" (Sez. 2, n. 19557 del 19.3.2008, Rv 240404). Incombe pertanto sul giudice uno specifico onere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 15244 del 27/02/2013, Rv. 256183). Nel caso in esame, nonostante i puntuali rilievi proposti con l'atto di appello, la Corte di merito si limitava a rilevare la presenza di precedenti, senza effettuare nessun valutazione in ordine al concreto accrescimento della pericolosità correlata alla consumazione del reato in giudizio. 2.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova, limitatamente alle valutazioni in ordine alla sussistenza della recidiva ed, in generale, alla definizione del trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla mancata esclusione della recidiva ed al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 44812/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris