CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 17345/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
10/2025 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermatola sentenza di pronunciata dal Tribunale di Ivrea il 23 settembre 2024 nei confronti di ClintonAhmetovic in relazione ai reati di cui agli artt. 116, commi 15 e 17 d.lgs. 285/1992 e 4 l. 110del 1975;Rilevato che con il ricorso, nel primo motivo, si deduce la violazione di legge inrelazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 598-bis e 127 cod. proc. pen. con riferimento allamancata notifica alla difesa dell’avviso di deposito delle conclusioni scritte del Procuratoregenerale della Corte di appello;Rilevato che con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine all’affermazione di responsabilità quanto alla giustificazione relativa alporto degli oggetti atti a offendere rinvenuti;Rilevato che con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.;Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è infondata in quanto, come daultimo evidenziato «nel procedimento cartolare novellato dalla cd. "riforma Cartabia", la cuidisciplina è vigente dal 1° luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delleconclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per ilprevigente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello exart. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendostabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindicigiorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino acinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla partepubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria,mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia",non sussistendo più alcun obbligo al riguardo» (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha,Rv. 287897 - 01);Rilevato che le doglianze oggetto della secondo doglianza sono manifestamenteinfondate in quanto la Corte territoriale, con il riferimento alle modalità del porto degli oggetti,alla mancanza di una immediata giustificazione e, soprattutto, alla totale assenza di elementiidonei a riscontrare quanto tardivamente affermato circa le attività cui il trasporto erafinalizzato (attività peraltro indicate in via meramente ipotetica), ha fornito una rispostaadeguata e coerente alle analoghe censure poste nei motivi di appello e tale motivazione,conforme ai principi posti sul punto e logica, non è sindacabile in questa sede;Rilevato che le doglianze circa l ’applicazione 131-bis cod. pen. sonomanifestamente infondate in quanto la Corte territoriale -con lo specifico riferimento allemodalità del comportamento tenuto dal ricorrente al momento del controllo- ha fatto correttoriferimento ai pacifici principi posti dalla giurisprudenza di legittimità e ha fornito una rispostaadeguata e coerente alla richiesta già formulata nel corso del giudizio;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]