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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 44618/2022

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Salerno in funzione di giudice dell'esecuzione udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del S. Procuratore Generale, G. Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati giudicati: 1) con sentenza del 14 maggio 2018, resa dalla Corte d'appello di Napoli, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21 marzo 2019, in relazione al medesimo titolo di reato, di condanna alla pena di anni quattro mesi due di reclusione ed euro 14.000 di multa, con le quali, per effetto dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 14 gennaio 2020 è stata irrogata la complessiva pena di anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 15.000 di multa, riconosciuta la continuazione con i fatti giudicati con sentenza del 14 maggio 2018, dalla Corte d'appello di Napoli; 2) con sentenza del 21 maggio 2019, resa dalla Corte d'appello di Salerno, in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 1, TU Stup., con la quale è stata irrogata la pena di anni quattro mesi due di reclusione ed euro 20.000 di multa.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha rideterminato la pena complessiva irrogata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. in quella di anni sei e mesi nove di reclusione ed euro 25.000 di multa, individuato il reato più grave in quello giudicato con la sentenza del 21 marzo 2019 della Corte d'appello di Napoli, partendo dalla pena base irrogata per effetto dell'ordinanza del 14 gennaio 2020 di anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 15.000 di multa (che a sua volta riconosceva il vincolo della continuazione con fatti giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14 maggio 2018), procedendo per i reati satellite, ad un aumento pari ad anni due mesi 1 di reclusione ed euro 10.000 di multa. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza il condannato, per il tramite del difensore, avv.

C. [OSCURATO:PERSONA], denunciando erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e 442 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.

2.1. Si deduce che l'aumento operato ex art. 671 cod. proc. pen. non è stato effettuato individuando la pena base precedente alla riduzione per effetto del rito abbreviato, nonché operando l'aumento ex art. 81 cod. pen., per quanto riguarda i reati giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 21 maggio 2019, senza effettuare la riduzione per il rito abbreviato.

All'uopo, la difesa produce le sentenze cui si riferisce la richiesta, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso e richiama precedenti di questa Corte che, ai fini della individuazione del reato più grave, nel caso di continuazione tra giudicati definiti con il rito abbreviato, pretendono che il giudice dell'esecuzione indichi la pena base, prima della riduzione per il rito speciale, con aumento per la continuazione, per poi operare, successivamente, la riduzione di un terzo per il rito prescelto in sede di cognizione.

2.2. Il ricorrente, inoltre, denuncia che sulla pena come calcolata all'esito dell'aumento operato ex art. 81 cod. pen., non è stata effettuata la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen., nonostante si trattasse di reati giudicati all'esito di rito abbreviato. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, G. Romano, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.Come correttamente osservato anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria scritta, questa Corte di legittimità ha affermato ripetutamente il principio secondo il quale il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, con l'aumento per continuazione operato su detta pena base, entità sulla quale, infine, computare la diminuente per il rito abbreviato, cioè applicando la riduzione sull'intera pena in tal modo ottenuta (tra le altre, Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276838; Sez. 1, n. 20007 del 05/05/2010, Serafino, Rv. 247616).

2. Tale essendo il principio cui il Collegio intende dare continuità, si osserva preliminarmente che, come si evince anche dall'esame delle sentenze allegate dal ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza, tutte le sentenze cui si riferisce l'istanza di continuazione sono state emesse all'esito di rito abbreviato.

2.1. Risulta, poi, che nell'ordinanza impugnata il giudice dell'esecuzione è partito dalla individuazione della pena base irrogata per il reato considerato più grave, quello per il quale Sodano ha riportato condanna alla pena di anni quattro mesi due di reclusione ed euro 14.000 di multa, giudicato con sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli in data 21 marzo 2019, all'esito di rito abbreviato, partendo dalla pena base complessiva di anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 15.000 di multa, come determinata per effetto dell'ordinanza del 14 gennaio 2020, con la quale, in sede esecutiva, era stata ritenuta la continuazione tra la citata sentenza del 21 marzo 2019 e quella del 14 maggio 2018.

Quindi, la Corte d'appello è partita da una pena che risulta già diminuita di un terzo.Inoltre, su detta entità, il Giudice dell'esecuzione ha operato l'aumento per la continuazione, pari ad anni due mesi uno di reclusione ed euro 10.000 di multa.

2.2. In applicazione dei principi richiamati invece, il giudice avrebbe dovuto conteggiare dapprima la pena base per il reato più grave, disporre l'aumento per la continuazione e, da ultimo, applicare la diminuente per il rito abbreviato prescelto.

Diverso sarebbe stato il caso se, partendo dalla pena base già diminuita per il rito, il giudice dell'esecuzione avesse disposto l'aumento per la continuazione, specificando che anche tale aumento era stato determinato con la diminuente del rito scelto.

In tal caso, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità, tale modus procedendi avrebbe portato, sul piano aritmetico, agli stessi risultati (Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca, non mass. sul punto).

Nel caso di specie, quindi, non è stato esplicitato se la misura dell'aumento per la continuazione sia stata determinata già riconoscendo su questo la diminuente del rito abbreviato, con la conseguenza che il primo motivo di ricorso deve ritenersi fondato, assorbendo detta conclusione anche la questione posta con il secondo motivo.

3. All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla medesima Corte d'appello, diversamente composta, per nuovo esame, in ossequio al principio di diritto affermato (cfr. quanto all'individuazione del giudice di rinvio, ex artt. 623, comma 1, lett. a) e 34, comma 1, cod. proc. pen., sentenza della Corte Cost., n. 183 del 2013, che ha dichiarato illegittime le norme citate, nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato o del concorso formale, ai sensi dell'art. 671 dello stesso codice).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Salerno in funzione di giudice dell'esecuzione udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del S. Procuratore Generale, G. Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati giudicati: 1) con sentenza del 14 maggio 2018, resa dalla Corte d'appello di Napoli, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21 marzo 2019, in relazione al medesimo titolo di reato, di condanna alla pena di anni quattro mesi due di reclusione ed euro 14.000 di multa, con le quali, per effetto dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 14 gennaio 2020 è stata irrogata la complessiva pena di anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 15.000 di multa, riconosciuta la continuazione con i fatti giudicati con sentenza del 14 maggio 2018, dalla Corte d'appello di Napoli; 2) con sentenza del 21 maggio 2019, resa dalla Corte d'appello di Salerno, in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 1, TU Stup., con la quale è stata irrogata la pena di anni quattro mesi due di reclusione ed euro 20.000 di multa. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha rideterminato la pena complessiva irrogata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. in quella di anni sei e mesi nove di reclusione ed euro 25.000 di multa, individuato il reato più grave in quello giudicato con la sentenza del 21 marzo 2019 della Corte d'appello di Napoli, partendo dalla pena base irrogata per effetto dell'ordinanza del 14 gennaio 2020 di anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 15.000 di multa (che a sua volta riconosceva il vincolo della continuazione con fatti giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14 maggio 2018), procedendo per i reati satellite, ad un aumento pari ad anni due mesi 1 di reclusione ed euro 10.000 di multa. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza il condannato, per il tramite del difensore, avv. C. [OSCURATO:PERSONA], denunciando erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e 442 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. 2.1. Si deduce che l'aumento operato ex art. 671 cod. proc. pen. non è stato effettuato individuando la pena base precedente alla riduzione per effetto del rito abbreviato, nonché operando l'aumento ex art. 81 cod. pen., per quanto riguarda i reati giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 21 maggio 2019, senza effettuare la riduzione per il rito abbreviato. All'uopo, la difesa produce le sentenze cui si riferisce la richiesta, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso e richiama precedenti di questa Corte che, ai fini della individuazione del reato più grave, nel caso di continuazione tra giudicati definiti con il rito abbreviato, pretendono che il giudice dell'esecuzione indichi la pena base, prima della riduzione per il rito speciale, con aumento per la continuazione, per poi operare, successivamente, la riduzione di un terzo per il rito prescelto in sede di cognizione. 2.2. Il ricorrente, inoltre, denuncia che sulla pena come calcolata all'esito dell'aumento operato ex art. 81 cod. pen., non è stata effettuata la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen., nonostante si trattasse di reati giudicati all'esito di rito abbreviato. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, G. Romano, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.Come correttamente osservato anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria scritta, questa Corte di legittimità ha affermato ripetutamente il principio secondo il quale il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, con l'aumento per continuazione operato su detta pena base, entità sulla quale, infine, computare la diminuente per il rito abbreviato, cioè applicando la riduzione sull'intera pena in tal modo ottenuta (tra le altre, Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276838; Sez. 1, n. 20007 del 05/05/2010, Serafino, Rv. 247616). 2. Tale essendo il principio cui il Collegio intende dare continuità, si osserva preliminarmente che, come si evince anche dall'esame delle sentenze allegate dal ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza, tutte le sentenze cui si riferisce l'istanza di continuazione sono state emesse all'esito di rito abbreviato. 2.1. Risulta, poi, che nell'ordinanza impugnata il giudice dell'esecuzione è partito dalla individuazione della pena base irrogata per il reato considerato più grave, quello per il quale Sodano ha riportato condanna alla pena di anni quattro mesi due di reclusione ed euro 14.000 di multa, giudicato con sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli in data 21 marzo 2019, all'esito di rito abbreviato, partendo dalla pena base complessiva di anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 15.000 di multa, come determinata per effetto dell'ordinanza del 14 gennaio 2020, con la quale, in sede esecutiva, era stata ritenuta la continuazione tra la citata sentenza del 21 marzo 2019 e quella del 14 maggio 2018. Quindi, la Corte d'appello è partita da una pena che risulta già diminuita di un terzo.Inoltre, su detta entità, il Giudice dell'esecuzione ha operato l'aumento per la continuazione, pari ad anni due mesi uno di reclusione ed euro 10.000 di multa. 2.2. In applicazione dei principi richiamati invece, il giudice avrebbe dovuto conteggiare dapprima la pena base per il reato più grave, disporre l'aumento per la continuazione e, da ultimo, applicare la diminuente per il rito abbreviato prescelto. Diverso sarebbe stato il caso se, partendo dalla pena base già diminuita per il rito, il giudice dell'esecuzione avesse disposto l'aumento per la continuazione, specificando che anche tale aumento era stato determinato con la diminuente del rito scelto. In tal caso, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità, tale modus procedendi avrebbe portato, sul piano aritmetico, agli stessi risultati (Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Dedinca, non mass. sul punto). Nel caso di specie, quindi, non è stato esplicitato se la misura dell'aumento per la continuazione sia stata determinata già riconoscendo su questo la diminuente del rito abbreviato, con la conseguenza che il primo motivo di ricorso deve ritenersi fondato, assorbendo detta conclusione anche la questione posta con il secondo motivo. 3. All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla medesima Corte d'appello, diversamente composta, per nuovo esame, in ossequio al principio di diritto affermato (cfr. quanto all'individuazione del giudice di rinvio, ex artt. 623, comma 1, lett. a) e 34, comma 1, cod. proc. pen., sentenza della Corte Cost., n. 183 del 2013, che ha dichiarato illegittime le norme citate, nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato o del concorso formale, ai sensi dell'art. 671 dello stesso codice). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Co
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