Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12870/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10051/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso il proprio domicilio digitale (PEC) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore - intimati – Oggetto: tributi – giudizio di rinvio – mancata riassunzione – cartella - prescrizione – decadenza -decorrenza N.10051/17 R.G.

Est.

F. D’Aquino - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio , n. 5973/02/16, depositata in data 13 ottobre 2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una cartella di pagamentonotificata in data 4 luglio 2014 (come risulta dalla sentenza impugnata), relativa a tributi dei periodi di imposta 1997 e 1998; la cartella era stata emessa a seguito della mancata riassunzione di un giudizio di rinvio, disposto da una sentenza di questa Corte (Cass., n. 23541/2012), con conseguente definitività degli avvisi di accertamentooriginariamente impugnati.

Il contribuente ha dedotto la prescrizione dei crediti e la decadenza dall’azione di riscossione.

2. La CTP di Viterbo ha rigettato il ricorso.

3. La CTR del Lazio , con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello del contribuente.

Ha ritenuto il giudice di appello che l’omessa riassunzione del giudizio di rinvio comporta la definitività della pretesa impositivaper effetto dell’estinzione del giudizio tributario.

La sentenza impugnata ha ritenuto, inoltre, che non vi fosse stata decadenza dall’azione di riscossione, dovendosi avere riguardo al termine di riassunzione del giudizio di rinvio.

In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto tempestiva l’emissione della cartella di pagamento a termini dell’art. 25, comma 1, lett. c) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, avuto riguardo al deposito della sentenza del giudizio rescindente in data 20 dicembre 2012.

Quanto alla prescrizione, il giudice di appello ha ritenuto tempestiva la notifica della cartella in data 4 luglio 2014, avuto riguardo alla originaria notifica degli avvisi di accertamento, avvenuta in data 5 ottobre 2005, nel termine ordinario di prescrizione.Quanto alle sanzioni il giudice di appello ha ritenuto che N.10051/17 R.G.

Est.

F. D’Aquino il termine non sarebbe decorso sino alla definitività del provvedimento di contestazione e ha, inoltre, ritenuto che la decorrenza del termine prescrizionale è interrotta dall’impugnazione del provvedimento.

4. Propone ricorso per cassazione il contribuente , affidato a un unico motivo; l’amministrazione e il concessionario della riscossione intimati non sisono costituiti in giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 2946 cod. civ., dell’art. 393 cod. proc. civ. e dell’art. 63 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato le eccezioni di decadenza e di prescrizione.

Osserva parte ricorrente che, in caso di mancata riassunzione, le sentenze di merito «sopravvivono nella sola parte non toccata dalle successive impugnazioni»; il tal caso, sopravvivrebbero alla mancata riassunzione i capi autonomi non oggetto di specifica impugnazione.

Deduce, inoltre, parte ricorrente che in caso di estinzione non si verifica durante il processo l’effetto sospensivo del termine di prescrizione, circostanza che inciderebbe anche sul termine di decadenza dalla riscossione, potendo l’Ufficio procedere alla riscossione mediante ruolo anche in pendenza di giudizio .

Invoca, infine, la prescrizione quinquennale per tributi, nonché per interessi e sanzioni.

2. Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze posto che, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze, in precedenza facenti capo al Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 57, comma 1, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero non è più legittimatonei processi pendenti riguardanti i servizi attribuiti alle agenzie fiscali (Cass., Sez.

V, 26 febbraio 2019, n. 5556), N.10051/17 R.G.

Est.

F. D’Aquino spettando sia la legittimazione ad causam, sia quella ad processumalle suddette agenzie, con conseguente inammissibilità della domanda azionata nei confronti del Ministero (Cass., Sez.

V, 15 marzo 2021, n. 7159; Cass., Sez.

V, 29 maggio 2020, n. 10240; Cass., Sez.

VI, 19 dicembre 2019, n. 33809; Cass., Sez.

V, 6 dicembre 2017, n. 29183; Cass., Sez.

V, 25 ottobre 2006, n. 22889).

3. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità nella parte in cui il ricorrente deduce la sopravvivenza all’estinzione dei capi autonomi delle sentenze di merito non oggetto di impugnazione, non avendo il ricorrente trascritto, né indicato quali sarebbero i suddetti capi autonomi.

4. Il ricorso è infondato nella parte in cui deduce la prescrizione dei crediti tributari, posto che in caso di estinzione del processo tributario dovuta all'omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, la regola generale dell'art. 2945, terzo comma, cod. civ. non trova applicazione e il termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione(Cass., Sez.

V, 16 settembre 2021, n. 25014).

Le ragioni della mancata applicazione della predetta regola generale sono fondate sulla natura impugnatoria del processo tributario e sul la natura amministrativa, e non processuale, dell'atto impositivoimpugnato, con la conseguente definitività di questo per effetto dell'estinzione del giudizio di impugnazione di esso proposto dal contribuente.

5. E’, poi, stata evidenziata l'irrazionalità della soluzione opposta, atteso che essa farebbe decorrere la prescrizione a carico dell'amministrazione finanziaria da una data (l'introduzione del giudizio) antecedente alla definitività dell'atto impositivo; ciò ingenererebbe la paradossale conseguenza che il titolo dell'imposizione potrebbe risultare ineseguibile (perché estinto per prescrizione) ancor prima che lo stesso fosse divenuto definitivo .

Per effetto di tali N.10051/17 R.G.

Est.

F. D’Aquino considerazioni, la giurisprudenza di questa Corte ha fatto propria la soluzione dell'insussistenza, nel processo tributario, della ratiodell'art. 2945, terzo comma, cod. civ. , atteso che, stante la natura impugnatoria di tale processo, e per la definitività che assume l'atto impositivo per effetto dell'estinzione nel caso di mancata riassunzione, è il solo contribuente ad avere interesse alla riassunzione del giudizio (Cass., Sez.

V, 22 dicembre 2023, n. 35907; Cass., Sez.

V, 22 aprile 2022, n. 12838; Cass., Sez.

VI, 12 aprile 2017, n. 9521; Cass., Sez.

V, 18 novembre 2016, n. 23502; Cass., Sez.

V, 15 gennaio 2016, n. 556).

6. Infondato, è inoltre, il ricorso in punto di decadenza, posto che in tema di riscossione delle imposte sui redditi i termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 iniziano a decorrere anch’essi da quando la pretesa tributaria è oramai divenuta definitiva .

Ne consegue che, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell'accertamento consegua alla mancata riassunzione del giudizio a opera di una delle parti, il termine di decadenza inizierà a decorrere da quando il giudizio si sarà estinto, essendosi esaurito a tale data il tempo utile ai fini di provvedere alla riassunzione del giudizio .

Nel qual caso deve ritenersi, sotto questo profilo, irrilevante il potere dell'amministrazione finanziaria (ove ne sussistano i presupposti) di procedere a esecuzione parziale provvisoria in corso di causa, così come deve ritenersi irrilevantela disciplina delle cause di sospensione e interruzione, proprie non della decadenza, bensì della prescrizione (Cass., V, 8 marzo 2022, n. 7444).

7. Il ricorso va, pertanto, rigettato; nulla per le spese in assenza di costituzione degli enti intimati; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P. Q. M. N.10051/17 R.G.

Est.

F. D’[OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e rigetta nel resto il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10051/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso il proprio domicilio digitale (PEC) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore - intimati – Oggetto: tributi – giudizio di rinvio – mancata riassunzione – cartella - prescrizione – decadenza -decorrenza N.10051/17 R.G. Est. F. D’Aquino - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio , n. 5973/02/16, depositata in data 13 ottobre 2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una cartella di pagamentonotificata in data 4 luglio 2014 (come risulta dalla sentenza impugnata), relativa a tributi dei periodi di imposta 1997 e 1998; la cartella era stata emessa a seguito della mancata riassunzione di un giudizio di rinvio, disposto da una sentenza di questa Corte (Cass., n. 23541/2012), con conseguente definitività degli avvisi di accertamentooriginariamente impugnati. Il contribuente ha dedotto la prescrizione dei crediti e la decadenza dall’azione di riscossione. 2. La CTP di Viterbo ha rigettato il ricorso. 3. La CTR del Lazio , con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello del contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che l’omessa riassunzione del giudizio di rinvio comporta la definitività della pretesa impositivaper effetto dell’estinzione del giudizio tributario. La sentenza impugnata ha ritenuto, inoltre, che non vi fosse stata decadenza dall’azione di riscossione, dovendosi avere riguardo al termine di riassunzione del giudizio di rinvio. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto tempestiva l’emissione della cartella di pagamento a termini dell’art. 25, comma 1, lett. c) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, avuto riguardo al deposito della sentenza del giudizio rescindente in data 20 dicembre 2012. Quanto alla prescrizione, il giudice di appello ha ritenuto tempestiva la notifica della cartella in data 4 luglio 2014, avuto riguardo alla originaria notifica degli avvisi di accertamento, avvenuta in data 5 ottobre 2005, nel termine ordinario di prescrizione.Quanto alle sanzioni il giudice di appello ha ritenuto che N.10051/17 R.G. Est. F. D’Aquino il termine non sarebbe decorso sino alla definitività del provvedimento di contestazione e ha, inoltre, ritenuto che la decorrenza del termine prescrizionale è interrotta dall’impugnazione del provvedimento. 4. Propone ricorso per cassazione il contribuente , affidato a un unico motivo; l’amministrazione e il concessionario della riscossione intimati non sisono costituiti in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 2946 cod. civ., dell’art. 393 cod. proc. civ. e dell’art. 63 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato le eccezioni di decadenza e di prescrizione. Osserva parte ricorrente che, in caso di mancata riassunzione, le sentenze di merito «sopravvivono nella sola parte non toccata dalle successive impugnazioni»; il tal caso, sopravvivrebbero alla mancata riassunzione i capi autonomi non oggetto di specifica impugnazione. Deduce, inoltre, parte ricorrente che in caso di estinzione non si verifica durante il processo l’effetto sospensivo del termine di prescrizione, circostanza che inciderebbe anche sul termine di decadenza dalla riscossione, potendo l’Ufficio procedere alla riscossione mediante ruolo anche in pendenza di giudizio . Invoca, infine, la prescrizione quinquennale per tributi, nonché per interessi e sanzioni. 2. Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze posto che, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze, in precedenza facenti capo al Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 57, comma 1, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero non è più legittimatonei processi pendenti riguardanti i servizi attribuiti alle agenzie fiscali (Cass., Sez. V, 26 febbraio 2019, n. 5556), N.10051/17 R.G. Est. F. D’Aquino spettando sia la legittimazione ad causam, sia quella ad processumalle suddette agenzie, con conseguente inammissibilità della domanda azionata nei confronti del Ministero (Cass., Sez. V, 15 marzo 2021, n. 7159; Cass., Sez. V, 29 maggio 2020, n. 10240; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 33809; Cass., Sez. V, 6 dicembre 2017, n. 29183; Cass., Sez. V, 25 ottobre 2006, n. 22889). 3. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità nella parte in cui il ricorrente deduce la sopravvivenza all’estinzione dei capi autonomi delle sentenze di merito non oggetto di impugnazione, non avendo il ricorrente trascritto, né indicato quali sarebbero i suddetti capi autonomi. 4. Il ricorso è infondato nella parte in cui deduce la prescrizione dei crediti tributari, posto che in caso di estinzione del processo tributario dovuta all'omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, la regola generale dell'art. 2945, terzo comma, cod. civ. non trova applicazione e il termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione(Cass., Sez. V, 16 settembre 2021, n. 25014). Le ragioni della mancata applicazione della predetta regola generale sono fondate sulla natura impugnatoria del processo tributario e sul la natura amministrativa, e non processuale, dell'atto impositivoimpugnato, con la conseguente definitività di questo per effetto dell'estinzione del giudizio di impugnazione di esso proposto dal contribuente. 5. E’, poi, stata evidenziata l'irrazionalità della soluzione opposta, atteso che essa farebbe decorrere la prescrizione a carico dell'amministrazione finanziaria da una data (l'introduzione del giudizio) antecedente alla definitività dell'atto impositivo; ciò ingenererebbe la paradossale conseguenza che il titolo dell'imposizione potrebbe risultare ineseguibile (perché estinto per prescrizione) ancor prima che lo stesso fosse divenuto definitivo . Per effetto di tali N.10051/17 R.G. Est. F. D’Aquino considerazioni, la giurisprudenza di questa Corte ha fatto propria la soluzione dell'insussistenza, nel processo tributario, della ratiodell'art. 2945, terzo comma, cod. civ. , atteso che, stante la natura impugnatoria di tale processo, e per la definitività che assume l'atto impositivo per effetto dell'estinzione nel caso di mancata riassunzione, è il solo contribuente ad avere interesse alla riassunzione del giudizio (Cass., Sez. V, 22 dicembre 2023, n. 35907; Cass., Sez. V, 22 aprile 2022, n. 12838; Cass., Sez. VI, 12 aprile 2017, n. 9521; Cass., Sez. V, 18 novembre 2016, n. 23502; Cass., Sez. V, 15 gennaio 2016, n. 556). 6. Infondato, è inoltre, il ricorso in punto di decadenza, posto che in tema di riscossione delle imposte sui redditi i termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 iniziano a decorrere anch’essi da quando la pretesa tributaria è oramai divenuta definitiva . Ne consegue che, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell'accertamento consegua alla mancata riassunzione del giudizio a opera di una delle parti, il termine di decadenza inizierà a decorrere da quando il giudizio si sarà estinto, essendosi esaurito a tale data il tempo utile ai fini di provvedere alla riassunzione del giudizio . Nel qual caso deve ritenersi, sotto questo profilo, irrilevante il potere dell'amministrazione finanziaria (ove ne sussistano i presupposti) di procedere a esecuzione parziale provvisoria in corso di causa, così come deve ritenersi irrilevantela disciplina delle cause di sospensione e interruzione, proprie non della decadenza, bensì della prescrizione (Cass., V, 8 marzo 2022, n. 7444). 7. Il ricorso va, pertanto, rigettato; nulla per le spese in assenza di costituzione degli enti intimati; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. N.10051/17 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e rigetta nel resto il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par
Sentenza Cassazione n. 12870/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris