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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2026

Cassazione n. 18172/2026

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ea [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 03KODIT)avverso la sentenza del 10/11/2025 emessa dal Tribunale di Padova;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenzaimpugnata;letta la memoria depositata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]RITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Padova ha assolto OpreaAdrian [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accusati di violenza a pubblico ufficiale, perchéil fatto non costituisce reato.Il Tribunale ha ritenuto che i due imputati non abbiano avuto consapevolezzae volontà di sottoporre a minaccia i pubblici ufficiali, al fine di impedire ilcompimento di atti d’ufficio da parte di questi ultimi; ciò in considerazione dellostato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcol e in ragione del fatto che ilcontegno dei due ricorrenti è stato ritenuto sintomatico – più che di una volontàdi violenta opposizione al compimento di atti d’ufficio – di una genericainsofferenza al controllo.2.

Il Procuratore generale ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe,proponendo tre motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, il Procuratore generale ricorrente deduce erroneaapplicazione della legge penale (art. 43 cod. pen.) per avere il Tribunale ritenutoche lo stato di ubriachezza possa incidere sul dolo.2.2.

Con il secondo motivo, il Procuratore generale ricorrente deduce erroneaapplicazione della legge penale (art. 336 cod. pen.), per avere il Tribunale ritenutoche – per integrare il dolo richiesto dalla fattispecie contestata – sia necessarial’esistenza di una sorta di strategia da parte degli autori di reato: il dolo dellafattispecie contestata, infatti sussiste in presenza della semplice consapevolezza evolontà del fatto che la minaccia sia diretta a influenzare l’attività di ufficio,risultando irrilevanti i contingenti motivi a delinquere – quali la mera avversione oostilità – che informano la condotta.2.3.

Con il terzo motivo, il Procuratore generale ricorrente deducecontraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, viziata dal travisamentodelle deposizioni dei due pubblici ufficiali destinatari delle condotte degli imputati:nella sentenza assolutoria, le condotte di questi ultimi vengono descritte comeostili, insofferenti e poco collaborative; il Tribunale ha però travisato le deposizioni,trascurando che i due pubblici ufficiali hanno fatto univoco riferimento a condotteesplicitamente minatorie e a comportamenti comunque violenti.

A fini diautosufficienza del ricorso, vengono allegate le trascrizioni delle due deposizioni.3.

Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di annullare conrinvio la sentenza impugnata, ritenendo effettivamente travisato il materialeprobatorio e sussistenti le dedotte violazioni di legge penale.4.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositatomemoria difensiva.

In essa si sollecita il rigetto del ricorso, o, in subordine, dimandare comunque assolti gli imputati, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.5.

Il procedimento è stato deciso all’udienza del 21 aprile 2026, in camera diconsiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In via preliminare, è necessario premettere che, nel caso in esame, non siverte in ipotesi di ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen.: sitratta, infatti, di ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avversouna sentenza assolutoria emessa in procedimento relativo a reato per cui l’art.550, comma 2, cod. proc. pen. prevede che si proceda con citazione diretta agiudizio.

Sicché, la sentenza assolutoria del Tribunale risulta inappellabile (ex art.593, comma 2) ed è dunque suscettibile di ricorso ordinario per cassazione, conpossibilità di dedurre tutti i vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., senzaincorrere nelle limitazioni considerate dall’art. 569, comma 3, del codice di rito.Ciò premesso in via preliminare, il Collegio ritiene la fondatezza del ricorso.2.

La sentenza impugnata esclude la sussistenza dell’elemento psicologico delreato fondando il ragionamento su due argomenti.

In primo luogo, lo stato dialterazione psicofisica conseguente all’abuso di sostanze alcooliche «induce aritenere che gli stessi non fossero pienamente consapevoli di porre in essere uncontegno di tipo minatorio nei confronti dei pubblici ufficiali».

In secondo luogo,dalla deposizione dei pubblici ufficiali emerge che i due imputati abbiano fatto «unpo’ i gradassi», tenendo un contegno «ostile e insofferente al controllo, pococollaborativo», ma senza che possa dirsi provata la volontà di minacciare i pubbliciufficiali, essendovi il dubbio che la condotta degli imputati sia stata «espressionedi una generica ostilità al controllo».3.

A fronte di tale impianto motivazionale, sussistono tutti i vizi denunciati nelricorso.3.1.

Quanto al rilievo attribuito allo stato di ubriachezza per escludere lasussistenza dell’elemento psicologico del reato, è sufficiente richiamare lagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui «la colpevolezza di una persona instato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri diindividuazione dell'elemento psicologico del reato e, poiché l'art. 92 cod. pen., neldisciplinarne l'imputabilità, nulla dice in ordine alla di lui colpevolezza, questa deveessere apprezzata alla stregua delle regole dettate dagli artt. 42 e 43 cod. pen.,con la conseguenza che, per ritenere sussistente il dolo diretto, non è richiesto chesia stata effettuata un'analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto cheil soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato perrealizzare l'evento ideato e voluto» (Sez. 6, n. 31749 del 09/06/2015, Gambina,Rv. 264428 - 01).Conseguentemente, la decisione – che in modo quasi meccanico mette indiscussione la sussistenza del dolo per il fatto di avere gli imputati agito in statodi ebbrezza – fa erronea applicazione del dettato degli artt. 43 e 92, primo comma,cod. pen.3.2.

Anche il secondo motivo è fondato.

In sentenza si ritiene che i dueimputati fossero animati da una volontà di esprimere generica ostilità all’interventodei pubblici ufficiali e non invece da consapevolezza e volontà di opporsi alcompimento di atti del pubblico ufficio.Il ricorrente denuncia l’erronea applicazione della legge penale.Il motivo è fondato.

Al riguardo, si deve ribadire che «in tema di resistenza apubblico ufficiale, il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usareviolenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentredel tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di miradall'agente» (Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166 - 01).3.3.

Anche il terzo motivo è fondato.

Il Tribunale ha ritenuto che, dalledeposizioni dei due pubblici ufficiali esaminati a dibattimento, potessesemplicemente ricavarsi prova di un comportamento «ostile e insofferente alcontrollo» e «poco collaborativo».Il Pubblico ministero denuncia vizi di motivazione e lamenta il travisamentodelle due deposizioni, allegando al ricorso le trascrizioni dei relativi atti dichiarativi.Deve essere qui ribadito che «il vizio di "contraddittorietà processuale" (o"travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimitàalla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito deldato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale,incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divietodi rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n.26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01).

Essendo in questo casodedotto un travisamento del «significante» e non del «significato probatorio» lacensura è ammissibile in questa sede.Ciò premesso, dall’esame delle trascrizioni allegate al ricorso, emerge cheeffettivamente, vi sono passaggi delle deposizioni dei due pubblici ufficiali cheascrivono in modo nitido ai due imputati comportamenti fisicamente aggressivi ela formulazione di frasi esplicitamente minacciose rivolte all’indirizzo deglioperatori di polizia; condotte esplicitamente descritte come rivolte a dissuadere ipubblici ufficiali dal compimento di atti di ufficio (si vedano le minacce attribuite aMangia, che fa riferimento – più genericamente – a contegni aggressivi eminacciosi dei due imputati, a pagine 12-13 della deposizione; si veda ilriferimento alla condotta attribuita a [OSCURATO:PERSONA], cui si attribuisce una “presa per ilbraccio” del

V. Brig.

Fabbri e a un energico dimenarsi, descritto dal teste Mangiaa pagina 12 della sua deposizione).Si tratta di elementi di fatto del tutto trascurati dalla sentenza impugnata che,dunque, risulta affetta dalla denunziata “contraddittorietà processuale”.Ne discende, pertanto, la fondatezza anche del terzo motivo di ricorso.4.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alTribunale di Padova per nuovo giudizio.Non può essere accolta la richiesta – formulata dal difensore nella memoriadepositata – di applicazione della causa di non punibilità codificata dall’art. 131-bis cod. pen. in questo giudizio di legittimità.

Come noto, il riconoscimento, in sededi legittimità, dell'esimente della particolare tenuità del fatto postula che i suoipresupposti di applicabilità siano immediatamente ricavabili dagli atti e che nonsiano necessari accertamenti fattuali (così, tra le altre, con riferimento al delitto diresistenza a pubblico ufficiale, cfr. Sez. 6, n. 1803 del 03/12/2025, dep. 2026, S.,Rv. 289200 – 01; Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020, Stolarz, Rv. 279971 – 01, conriferimento all’ipotesi prevista dall’art. 648, secondo comma, cod. pen.).Assume rilievo assorbente la circostanza che il fatto storico non è statocorrettamente ricostruito dal giudice di merito (come reso evidentedall’accoglimento del terzo motivo di ricorso, con riscontro di un vizio dicontraddittorietà processuale).Ciò impedisce in questa sede qualsivoglia apprezzamento in ordine alla tenuitàdell’episodio oggetto di giudizio che sarà eventualmente valutato dal giudice delrinvio, che – nel nuovo giudizio – si atterrà alle indicazioni sopra indicate alconsiderato in diritto n. 3.1.-3.2.-3.3.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diPadova in diversa persona fisica.Così deciso il 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ea [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 03KODIT)avverso la sentenza del 10/11/2025 emessa dal Tribunale di Padova;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenzaimpugnata;letta la memoria depositata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Padova ha assolto OpreaAdrian [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accusati di violenza a pubblico ufficiale, perchéil fatto non costituisce reato.Il Tribunale ha ritenuto che i due imputati non abbiano avuto consapevolezzae volontà di sottoporre a minaccia i pubblici ufficiali, al fine di impedire ilcompimento di atti d’ufficio da parte di questi ultimi; ciò in considerazione dellostato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcol e in ragione del fatto che ilcontegno dei due ricorrenti è stato ritenuto sintomatico – più che di una volontàdi violenta opposizione al compimento di atti d’ufficio – di una genericainsofferenza al controllo.2. Il Procuratore generale ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe,proponendo tre motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il Procuratore generale ricorrente deduce erroneaapplicazione della legge penale (art. 43 cod. pen.) per avere il Tribunale ritenutoche lo stato di ubriachezza possa incidere sul dolo.2.2. Con il secondo motivo, il Procuratore generale ricorrente deduce erroneaapplicazione della legge penale (art. 336 cod. pen.), per avere il Tribunale ritenutoche – per integrare il dolo richiesto dalla fattispecie contestata – sia necessarial’esistenza di una sorta di strategia da parte degli autori di reato: il dolo dellafattispecie contestata, infatti sussiste in presenza della semplice consapevolezza evolontà del fatto che la minaccia sia diretta a influenzare l’attività di ufficio,risultando irrilevanti i contingenti motivi a delinquere – quali la mera avversione oostilità – che informano la condotta.2.3. Con il terzo motivo, il Procuratore generale ricorrente deducecontraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, viziata dal travisamentodelle deposizioni dei due pubblici ufficiali destinatari delle condotte degli imputati:nella sentenza assolutoria, le condotte di questi ultimi vengono descritte comeostili, insofferenti e poco collaborative; il Tribunale ha però travisato le deposizioni,trascurando che i due pubblici ufficiali hanno fatto univoco riferimento a condotteesplicitamente minatorie e a comportamenti comunque violenti. A fini diautosufficienza del ricorso, vengono allegate le trascrizioni delle due deposizioni.3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di annullare conrinvio la sentenza impugnata, ritenendo effettivamente travisato il materialeprobatorio e sussistenti le dedotte violazioni di legge penale.4. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositatomemoria difensiva. In essa si sollecita il rigetto del ricorso, o, in subordine, dimandare comunque assolti gli imputati, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.5. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 21 aprile 2026, in camera diconsiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare, è necessario premettere che, nel caso in esame, non siverte in ipotesi di ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen.: sitratta, infatti, di ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avversouna sentenza assolutoria emessa in procedimento relativo a reato per cui l’art.550, comma 2, cod. proc. pen. prevede che si proceda con citazione diretta agiudizio. Sicché, la sentenza assolutoria del Tribunale risulta inappellabile (ex art.593, comma 2) ed è dunque suscettibile di ricorso ordinario per cassazione, conpossibilità di dedurre tutti i vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., senzaincorrere nelle limitazioni considerate dall’art. 569, comma 3, del codice di rito.Ciò premesso in via preliminare, il Collegio ritiene la fondatezza del ricorso.2. La sentenza impugnata esclude la sussistenza dell’elemento psicologico delreato fondando il ragionamento su due argomenti. In primo luogo, lo stato dialterazione psicofisica conseguente all’abuso di sostanze alcooliche «induce aritenere che gli stessi non fossero pienamente consapevoli di porre in essere uncontegno di tipo minatorio nei confronti dei pubblici ufficiali». In secondo luogo,dalla deposizione dei pubblici ufficiali emerge che i due imputati abbiano fatto «unpo’ i gradassi», tenendo un contegno «ostile e insofferente al controllo, pococollaborativo», ma senza che possa dirsi provata la volontà di minacciare i pubbliciufficiali, essendovi il dubbio che la condotta degli imputati sia stata «espressionedi una generica ostilità al controllo».3. A fronte di tale impianto motivazionale, sussistono tutti i vizi denunciati nelricorso.3.1. Quanto al rilievo attribuito allo stato di ubriachezza per escludere lasussistenza dell’elemento psicologico del reato, è sufficiente richiamare lagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui «la colpevolezza di una persona instato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri diindividuazione dell'elemento psicologico del reato e, poiché l'art. 92 cod. pen., neldisciplinarne l'imputabilità, nulla dice in ordine alla di lui colpevolezza, questa deveessere apprezzata alla stregua delle regole dettate dagli artt. 42 e 43 cod. pen.,con la conseguenza che, per ritenere sussistente il dolo diretto, non è richiesto chesia stata effettuata un'analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto cheil soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato perrealizzare l'evento ideato e voluto» (Sez. 6, n. 31749 del 09/06/2015, Gambina,Rv. 264428 - 01).Conseguentemente, la decisione – che in modo quasi meccanico mette indiscussione la sussistenza del dolo per il fatto di avere gli imputati agito in statodi ebbrezza – fa erronea applicazione del dettato degli artt. 43 e 92, primo comma,cod. pen.3.2. Anche il secondo motivo è fondato. In sentenza si ritiene che i dueimputati fossero animati da una volontà di esprimere generica ostilità all’interventodei pubblici ufficiali e non invece da consapevolezza e volontà di opporsi alcompimento di atti del pubblico ufficio.Il ricorrente denuncia l’erronea applicazione della legge penale.Il motivo è fondato. Al riguardo, si deve ribadire che «in tema di resistenza apubblico ufficiale, il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usareviolenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentredel tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di miradall'agente» (Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166 - 01).3.3. Anche il terzo motivo è fondato. Il Tribunale ha ritenuto che, dalledeposizioni dei due pubblici ufficiali esaminati a dibattimento, potessesemplicemente ricavarsi prova di un comportamento «ostile e insofferente alcontrollo» e «poco collaborativo».Il Pubblico ministero denuncia vizi di motivazione e lamenta il travisamentodelle due deposizioni, allegando al ricorso le trascrizioni dei relativi atti dichiarativi.Deve essere qui ribadito che «il vizio di "contraddittorietà processuale" (o"travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimitàalla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito deldato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale,incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divietodi rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n.26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01). Essendo in questo casodedotto un travisamento del «significante» e non del «significato probatorio» lacensura è ammissibile in questa sede.Ciò premesso, dall’esame delle trascrizioni allegate al ricorso, emerge cheeffettivamente, vi sono passaggi delle deposizioni dei due pubblici ufficiali cheascrivono in modo nitido ai due imputati comportamenti fisicamente aggressivi ela formulazione di frasi esplicitamente minacciose rivolte all’indirizzo deglioperatori di polizia; condotte esplicitamente descritte come rivolte a dissuadere ipubblici ufficiali dal compimento di atti di ufficio (si vedano le minacce attribuite aMangia, che fa riferimento – più genericamente – a contegni aggressivi eminacciosi dei due imputati, a pagine 12-13 della deposizione; si veda ilriferimento alla condotta attribuita a [OSCURATO:PERSONA], cui si attribuisce una “presa per ilbraccio” del V. Brig. Fabbri e a un energico dimenarsi, descritto dal teste Mangiaa pagina 12 della sua deposizione).Si tratta di elementi di fatto del tutto trascurati dalla sentenza impugnata che,dunque, risulta affetta dalla denunziata “contraddittorietà processuale”.Ne discende, pertanto, la fondatezza anche del terzo motivo di ricorso.4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alTribunale di Padova per nuovo giudizio.Non può essere accolta la richiesta – formulata dal difensore nella memoriadepositata – di applicazione della causa di non punibilità codificata dall’art. 131-bis cod. pen. in questo giudizio di legittimità. Come noto, il riconoscimento, in sededi legittimità, dell'esimente della particolare tenuità del fatto postula che i suoipresupposti di applicabilità siano immediatamente ricavabili dagli atti e che nonsiano necessari accertamenti fattuali (così, tra le altre, con riferimento al delitto diresistenza a pubblico ufficiale, cfr. Sez. 6, n. 1803 del 03/12/2025, dep. 2026, S.,Rv. 289200 – 01; Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020, Stolarz, Rv. 279971 – 01, conriferimento all’ipotesi prevista dall’art. 648, secondo comma, cod. pen.).Assume rilievo assorbente la circostanza che il fatto storico non è statocorrettamente ricostruito dal giudice di merito (come reso evidentedall’accoglimento del terzo motivo di ricorso, con riscontro di un vizio dicontraddittorietà processuale).Ciò impedisce in questa sede qualsivoglia apprezzamento in ordine alla tenuitàdell’episodio oggetto di giudizio che sarà eventualmente valutato dal giudice delrinvio, che – nel nuovo giudizio – si atterrà alle indicazioni sopra indicate alconsiderato in diritto n. 3.1.-3.2.-3.3. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diPadova in diversa persona fisica.Così deciso il 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]
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