CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 16534/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19048/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E-[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 79, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – Oggetto: Servitù – Interruzione – Decesso della parte difesa in proprio ex art. 86 – Riassunzione –Termine – Decorrenza R.G.N. 19048/2020 Ud. 11/05/2023CC Sez. S2 -R.G. 19048/2020 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 2 di 10 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO SALERNO n. 80/2020 depositata il 24/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne, innanzi il Tribunale di Vallo della Lucania, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna della convenuta alla rimozione di un traliccio posto in prossimità di un immobile di sua proprietà. Nella regolare costituzione di [OSCURATO:PERSONA] – che si oppose all’accoglimento della domanda – il Tribuna le, con sentenza 516/2012, accolse la domanda. 2. Proposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA] e costituitosi [OSCURATO:PERSONA], il procedimento si interruppe a causa del decesso di quest’ultimo in data 18 luglio 2017. In particolare, in data 21 maggio 2018, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] - depositò “istanza di interruzione del processo” comunicandola all’appellante a mezzo PEC, ed a seguito di tale deposito, la Corte d’appello –che aveva già trattenuto la causa in decisione -dispose la rimessione della causa sul ruolo e, all’udienza del 4 ottobre 2018, dichiarò l’interruzione del processo. A seguito della riassunzione del giudizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -la Corte d’appello di Salerno dichiarò il giudizio di appello estinto per tardiva riassunzione. La Corte, infatti, rilevò che il ricorso per riassunzione di [OSCURATO:PERSONA] era stato depositato in data 19 dicembre 2018, Sez. S2 -R.G. 19048/2020 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 3 di 10 affermando che, tuttavia, il termine di tre mesi per la riassunzione doveva ritenersi avesse iniziato a decorrere dalla già citata istanza del 21 maggio 2018, rilevando che la stessa era stata regolarmente inoltrata a mezzo PEC al procuratore della [OSCURATO:PERSONA], e che tale comunicazione doveva ritenersi equivalente alla notificazione effettuata per mezzo del servizio postale. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno ricorre ora E-[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]). Resistono congiuntamente con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. 5. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1. Il primo motivo di ricorso è intitolato dalla ricorrente “nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. – errata declaratoria di estinzione dell’appello per tardiva riassunzione – error in procedendo – erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto efficacia di conoscenza legale ad una comunicazione stragiudiziale inviata da una parte provata – anche in subordine, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. –violazione degli artt. 305, 301, 299, 300, 302, 303 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost.”. Il ricorso impugna la decisione nella partein cui ha ritenuto che la comunicazione del 21 maggio 2018 fosse idonea a determinare l’interruzione in quanto inviata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], argomentando in senso contrario che sia nel giudizio di primo sia nel Sez. S2 -R.G. 19048/2020 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 4 di 10 giudizio di secondo grado l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era unico difensore di séstesso e quindi costituito in proprio. Conseguentemente, argomenta il ricorso, la comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersi proveniente dal difensore della parte e, come tale, era inidonea a determinare l’interruzione del giudizio anche in considerazione del contenuto della medesima che – secondo la ricorrente – non era idoneo a determinare la legale conoscenza dell’evento interruttivo 1.2. Il secondo motivo di ricorso è intitolato dalla ricorrente “nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. – errata declaratoria di estinzione dell’appello nella parte in cui ha affermato l’efficacia di un evento interruttivo benché notificato dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni e l’assegnazione a sentenza della causa - anche in subordine, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – violazione degli artt. 305, 301, 299, 300, 302, 303 c.p.c., nonché degli artt. 112, 113, 121, 153, 156, 170, 190, 325, 326, 328, 331, 352 c.p.c.; 76, 87, 125 disp. att. c.p.c.; del d.P.R. 68/2005, d.lgsvo 82/2005, dell’art. 16 bis D.L. 179/2012, del D.L. 83/2015; artt. 24 e 111 Cost.”. La ricorrente impugna la decisione della Corte d’appello nella parte in cui quest’ultima ha attribuito rilevanza alla comunicazione del 21 maggio 2018, sebbene la stessa sia stata inviata dopo che la controversia era stata assunta in decisione dalla Corte in data 10 maggio 2018, invocando il disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 300 c.p.c. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è intitolato dalla ricorrente “nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. – errata declaratoria di estinzione dell’appello per tardiva riassunzione – error in procedendo - erroneità della sentenza nella Sez. S2 -R.G. 19048/2020 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 5 di 10 parte in cui non ha riconosciuto l’intervenuta prosecuzione volontaria del processo ad opera della parte colpita dall’evento interruttivo – anche in subordine, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – violazione degli artt. 305, 301, 299, 300, 302, 303 c.p.c., nonché degli artt. 112, 113, 121, 153, 156, 170, 190, 325, 326, 328, 331, 352 c.p.c.; 76, 87, 125 disp. att. c.p.c.; del d.P.R. 68/2005, d.lgsvo 82/2005, dell’art. 16 bis D.L. 179/2012, del D.L. 83/2015; artt. 24 e 111 Cost.”. Argomenta, in particolare, il ricorso che la “istanza di interruzione” depositata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi costituire attodi prosecuzione volontaria del giudizio ex art.302 c.p.c. 1.4. Il quarto motivo di ricorso è intitolato dalla ricorrente “nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. – errata declaratoria di estinzione dell’appe llo per tardiva riassunzione – error in procedendo - erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la non imputabilità alla parte appellante della affermata decadenza e non ha disposto la rimessione in termini – anche in subordine, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – violazione degli artt. 305, 301, 299, 300, 302, 303 c.p.c., nonché degli artt. 112, 113, 121, 153, 156, 170, 190, 325, 326, 328, 331, 352 c.p.c.; 76, 87, 125 disp. att. c.p.c.; del d.P.R. 68/2005, d.lgsvo 82/2005, dell’art. 16 bis D.L. 179/2012, del D.L. 83/2015; artt. 24 e 111 Cost.”. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte, pur ammettendo che la riassunzione dovesse considerarsi tardiva, non abbia considerato che tale ritardo derivava da causa non imputabile alla stessa ricorrente e non abbia quindi disposto la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. Sez. S2 -R.G. 19048/2020 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 6 di 10 2. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e devono essere complessivamente disattesi, risultando il dispositivo della decisione conforme a diritto, pur dovendosi procedere alla correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c. 3. Appaiono in primo luogo infondate le doglianze – veicolate col secondo motivo di ricorso – in ordine alla sussistenza di un error in procedendo per avere la Corte territoriale affermato l’efficacia di un evento interruttivo comunque comunicato alla Corte medesima in epoca posteriore alla celebrazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni. Ferme le peculiarità del caso in esame, che verranno esaminate in seguito, le deduzioni della ricorrente circa una non corretta applicazione dell’art. 300 c.p.c. risultano del tutto contrastanti con i principi affermati da questa Corte, che, infatti, ha già in passato chiarito il riferimento all’udienza di “discussione” contenuto all’art. 300 c.p.c. deve essere inteso come riferito non all’udienza di precisazione delle conclusioni bensì alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 33203 del 10/11/2022 ; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 7076 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14472 del 09/06/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23042 del 30/10/2009). Poiché nella specie l’evento interruttivo – che peraltro non colpiva semplicemente una parte ma, come sottolineato dalla stessa ricorrente, la parte che si difendeva in proprio ex art. 86 c.p.c. –risulta essere stato notificato nella pendenza dei termini ex art. 190 c.p.c. , consegue che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che tale evento fosse in grado di determinare l’interruzione del giudizio, interruzione che peraltro è stata dichiarata aseguito della rimessione della controversia sul ruolo, e quindi a seguito di formale riapertura Sez. S2 -R.G. 19048/2020 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 7 di 10 dell’istruttoria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2895 del 24/02/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7789 del 17/05/2012). 4. Escluso, quindi, l’error in procedendo della Corte territoriale nel dichiarare l’evento interruttivo, deve comunque ritenersi –seppure con motivazione diversa da quella adottata dal giudice di merito – che la riassunzione del giudizio ad opera dell’odierna ricorrente sia stata effettuata tardivamente. Rammentato, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in proprio ex art. 86 c.p.c. e che, conseguentemente, l’effetto interruttivo si era venuto a produrre automaticamente indipendentemente da qualsiasi dichiarazione (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 25846 del 14/10/2019 ) ; rammentato altresì che, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c. ad opera della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 159/1971), il termine per la riassunzione del giudizio veniva a decorrere dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo da parte dell’odierna ricorrente (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3782 del 25/02/2015), non si può ritenere che la comunicazione PEC inviata dall’odierno controricorrente [OSCURATO:PERSONA] all’odierna ricorrente potesse avere la valenza di “conoscenza legale” dell’evento interruttivo, avendo questa Corte chiarito sia che , i n tema di interruzione del processo per morte del procuratore di una delle parti, il termine per la relativa riassunzione decorre dalla data in cui la parte rimasta senza difensore ha avuto dell'evento conoscenza legale, acquisita tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita, e dovendo tale conoscenza avere ad oggetto tanto l'evento in sé considerato, quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 10594 del 16/04/2019 ) sia Sez. S2 -R.G. 19048/2020 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 8 di 10 che in caso di morte del procuratore costituito, non costituisce mezzo di conoscenza legale dell'evento interruttivo per le altre parti il telegramma inviato dalla parte rappresentata all'organo giudiziario per comunicare l'avvenuto decesso del difensore, senza che abbia rilievo l'avvenuta allegazione dello stesso al fascicolo d'ufficio disposta dal giudice, risolvendosi tale comunicazione in una mera dichiarazione di scienza proveniente da un soggetto privato(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4851 del 26/03/2012) Poiché [OSCURATO:PERSONA] – contrariamente a quanto asserito nel provvedimento impugnato –non rivestiva la veste di legale del defunto [OSCURATO:PERSONA], la comunicazione da esso inviata –al di là di ogni profilo inerente la completezzaed il rispetto degli oneri formali dei documenti presenti n ella comunicazione medesima – non poteva costituire formale conoscenza dell’evento morte, del tutto irrilevante essendo la circostanza che la comunicazione era stata inviata mediante PEC, dal momento che la posta elettronica certificata attesta unicamente la provenienza dello stesso messaggio di posta elettronica dal soggetto che si avvale del relativo indirizzo certificato ma non vale invece ad eleggere il contenuto della comunicazione al rango di formale atto processuale. Occorre, tuttavia, rilevare che la stessa Corte d’appello, con ordinanza in data18 giugno 2018, ebbe a disporre la rimessione della causa sul ruolo con l’espressa motivazione dell’intervenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA]. Tale ordinanza, regolarmente ricevuta dalla odierna ricorrente in data 21 giugno 2018 ed anzi allegata in atti (DOC. 16), valeva invece a costituire, essa sì, formale conoscenza dell’evento interruttivo, determinando, conseguentemente, la decorrenza da tale data del termine perentorio trimestrale (operando il nuovo termine sostitutivo Sez. S2 -R.G. 19048/2020 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 9 di 10 di quello semestrale precedente ex art. 58, Legge n. 69/2009) di cui all’art. 305 c.p.c. Da ciò deriva che l’atto di riassunzione della ricorrente depositato in data 19 dicembre 2018 doveva ritenersi in ogni caso tardivo e conseguentemente corretta è la decisione della Corte territoriale, nel momento in cui ha dichiarato il giudizio estinto per tardiva riassunzione. 5. Infondata è la tesi sostenuta dalla ricorrente nel terzo motivo di ricorso, e cioè che l’atto depositato da [OSCURATO:PERSONA] in data 22 maggio 2018 costituiva atto di costituzione per la prosecuzione del processo. L’esame dell’atto in questione –possibile, essendo dedotto un error in procedendo che rende questa Corte giudice del fatto processuale – evidenzia, infatt i, che il tenore del medesimo era del tutto alieno all’espressione di una volontà di proseguire il giudizio– costituendo la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo elementoessenziale affinché l’atto di prosecuzione raggiunga il suo scopo (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 11193 del 09/05/2018) -ed anzi univoco nel sollecitare alla Corte un provvedimento di tenore del tutto opposto, e cioè la formale declaratoria di interruzione del giudizio. 6. Quanto, infine, alle doglianze concernenti la mancata adozione da parte della Corte territoriale di un provvedimento di rimessione in termini, le stesse sfociano direttamente nella inammissibilità, non avendo la ricorrente neppure dedotto rite et recte la fondamentale circostanza dell’avvenuta formulazione dell’istanza ex art. 153, secondo comma, c.p.c. Sez. S2 - R.G. 19048/2020 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 10 di 10 7. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza d ei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i