CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 09106/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Milano il 19 settembre 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Milano il 24/1/2024, confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina aggravata e lesioni, rideterminando la pena come concordata dalle parti. Ricorre l'imputato deducendo vizio della formazione della volontà dell'imputato, poiché la Corte, pur accogliendo il concordato sulla pena, non ha revocato la misura cautelare cui l'imputato è sottoposto, su cui l'imputato confidava. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché allega la delusione di una mera aspettativa del ricorrente e non di un suo diritto, in quanto le valutazioni in ordine alla misura cautelare non rientrano nell'accordo sulla pena, e non rilevano ai fini della validità dell'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod.proc.pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga [OSCURATO:PERSONA] SEZIO1NL PENALE IL t 4 MAR, 2025 [OSCURATO:PERSONA]