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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 42410/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione aggravato anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; in particolare: - che il primo motivo, con il quale si contesta la mancata derubricazione del delitto di furto in abitazione nella fattispecie tentata, è manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo a quanto accertato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, il ricorrente aveva effettivamente conseguito il possesso del televisore sottratto sia pure per un breve intervallo di tempo (Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266; Sez. 2, n. 546 del 29/06/1981 - dep. 23/01/1982, Rv. 151713); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata esclusione della recidiva contestata, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'esame dell'atto di appello che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere denunciata per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - che il terzo motivo, con il quale si censura il diniego di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto tramite una non consentita incursione nel fatto, pretende una rivalutazione dell'apprezzamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni in ordine al ruolo avuto dal ricorrente nella commissione del reato e alla rilevanza del suo contributo; - che il quarto motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi richiamo all'irrogazione della pena in misura di poco superiore al minimo edittale, tenuto conto della gravità del fatto e della personalità dell'imputato pag. 3, penultimo capoverso, della sentenza impugnata] - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione aggravato anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; in particolare: - che il primo motivo, con il quale si contesta la mancata derubricazione del delitto di furto in abitazione nella fattispecie tentata, è manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo a quanto accertato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, il ricorrente aveva effettivamente conseguito il possesso del televisore sottratto sia pure per un breve intervallo di tempo (Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266; Sez. 2, n. 546 del 29/06/1981 - dep. 23/01/1982, Rv. 151713); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata esclusione della recidiva contestata, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'esame dell'atto di appello che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere denunciata per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - che il terzo motivo, con il quale si censura il diniego di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto tramite una non consentita incursione nel fatto, pretende una rivalutazione dell'apprezzamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni in ordine al ruolo avuto dal ricorrente nella commissione del reato e alla rilevanza del suo contributo; - che il quarto motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi richiamo all'irrogazione della pena in misura di poco superiore al minimo edittale, tenuto conto della gravità del fatto e della personalità dell'imputato pag. 3, penultimo capoverso, della sentenza impugnata] - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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