CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42723/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione PAULANGELO Maurizio ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale cittadino di condanna in ordine a due ipotesi in continuazione rilevanti ai sensi dell'art. 95, d.P.R. n. 115/2002, commesse rispettivamente in Potenza il 30/6/2015 e il 13/1/2016, con l'aggravante di aver ottenuto il beneficio; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto inosservanza e erronea applicazione della legge penale con riferimento all'elemento psicologico del reato, che si assume integrato dalla sola colpa; che il motivo ripropone argomenti in fatto e non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avuto riguardo alla circostanza che i redditi non dichiarati erano del coniuge convivente e soprattutto propri e che la condotta è stata reiterata, ciò che smentirebbe la asserita negligenza; che detta valutazione è insindacabile in questa sede siccome sostenuta da un ragionamento scevro da vizi, solo genericamente dedotti con conseguente inammissibilità del ricorso; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]