CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 24133/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 22 febbraio 2023 il Tribunale di Prato, giudice dell'esecuzione individuato quale giudice di rinvio dalla Corte di cassazione, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il dissequestro della somma di euro 40.940,00, sequestrata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 416 cod.pen. e 648-bis cod.pen. Il procedimento n. 18282/2008 R.G.N.R., a carico dello Zhang, è stato definito in data 18 aprile 2018 con la sentenza n. 707 con la quale il Tribunale di Prato ha prosciolto l'imputato per l'intervenuta prescrizione dei reati, e ha disposto la restituzione della somma in suo favore, in quanto sequestrata nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA], nuora dell'imputato, sin dal momento del sequestro aveva però asserito di esserne la proprietaria, e in data 09 maggio 2020 aveva chiesto che la restituzione avvenisse in suo favore, in quanto titolare della stessa. Una sua prima istanza, rivolta al giudice dell'esecuzione, era stata respinta, così come era stata respinta l'opposizione al diniego, affermandosi la mancanza di legittimità della donna a ricorrere al giudice dell'esecuzione, ma la Corte di cassazione aveva annullato tale provvedimento, con rinvio al medesimo giudice per un nuovo giudizio, asserendo, al contrario, che ella era legittimata a ricorrere al giudice dell'esecuzione, permanendo l'incertezza circa l'effettiva titolarità della somma. Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] legittimata ad agire, ma ha valutato non essere provata la sua titolarità sul denaro sequestrato, perché la sua mera affermazione è confermata esclusivamente da una dichiarazione dell'originario indagato, dattiloscritta ma priva di data e munita di una sottoscrizione non autenticata neppure mediante allegazione di un documento di identità del dichiarante. A favore dell'attribuzione della titolarità della somma allo Zhang, originario indagato, milita, invece, il fatto che essa si trovasse nella cassaforte della ditta da lui amministrata, e nella quale non risulta che la Mu ricoprisse alcun incarico o alcun ruolo che possa spiegare perché i suoi risparmi fossero custoditi nella cassaforte del suocero. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi 2.1. Con il primo deduce l'omessa valutazione delle prove, con violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen. Il Tribunale non ha tenuto conto di un elemento di prova a favore della ricorrente, cioè il fatto che il sequestro venne effettuato nella ditta dello Zhang alla presenza di questi e della stessa [OSCURATO:PERSONA], la quale fece mettere a 2 nt verbale che la somma le apparteneva, senza che lo Zhang contestasse tale sua affermazione. La circostanza dell'essere tale affermazione coeva al sequestro e conforme alla dichiarazione scritta rilasciata dallo Zhang, ne conferma l'attendibilità. Inoltre dal medesimo verbale di sequestro risulta che fu la donna a digitare la combinazione per aprire la cassaforte, elemento che dimostra come ella fosse la vera detentrice del forziere. 2.2. Con il secondo motivo deduce l'illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen. La motivazione è illogica perché, pur menzionando, nelle premesse, il fatto che la somma si trovava nella cassaforte che venne aperta dalla [OSCURATO:PERSONA] e che la donna disse immediatamente di esserne la proprietaria, nega il diritto alla restituzione solo menzionando, quale prova della titolarità, la dichiarazione scritta dello Zhang, ritenuta inattendibile e insufficiente, giungendo così ad una conclusione opposta a quella a cui la valutazione delle altre prove, risalenti al momento del sequestro, doveva portare. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in entrambi i suoi motivi, e deve essere accolto. 2. Deve premettersi che il Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, era chiamato a decidere sull'istanza della ricorrente, di disporre la restituzione in suo favore della somma sequestrata in data 28/06/2010 all'interno della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] di cui era legale rappresentante il suocero [OSCURATO:PERSONA]. Il sequestro è stato revocato con la sentenza che ha prosciolto l'imputato da ogni accusa e ha disposto la restituzione al medesimo del denaro sequestrato, ma la restituzione non è stata mai eseguita perché l'imputato ha rinunciato a ritirare la somma, dichiarando che essa appartiene alla nuora [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza è carente e manifestamente illogica nella parte in cui respinge la richiesta della istante per l'insufficienza della sua affermazione di titolarità del denaro, che è stata ritenuta essere l'unico elemento a sostegno della pretesa in quanto la dichiarazione scritta dell'originario imputato [OSCURATO:PERSONA] è stata giudicata, implicitamente, non attendibile perché priva di firma autenticata. Il Tribunale, infatti, ha omesso di esaminare e valutare la rilevanza degli ulteriori elementi di fatto che possono consentire di individuare l'effettivo titolare della somma sequestrata, benché tali elementi siano citati nel corpo del suo provvedimento. L'ordinanza stessa menziona il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] era presente nella ditta amministrata da [OSCURATO:PERSONA] nel momento della perquisizione, digitò lei stessa la combinazione che consentì l'apertura della cassaforte, e subito rivendicò la proprietà non solo della somma in contanti, che venne sequestrata a carico del suocero, indagato, ma anche di alcuni monili, che non vennero sequestrati, evidentemente perché ritenuti appartenenti alla donna, come da lei sostenuto. La Corte di cassazione, nella sentenza Sez. 1, n. 30264 del 21/06/2022, di annullamento della precedente pronuncia del giudice dell'esecuzione, che escludeva la legittimazione della ricorrente ad adire detto giudice, ha attribuito rilevanza alla dichiarazione di appartenenza della somma alla [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'originario imputato ha giustificato la sua rinuncia ad ottenerne la restituzione, in quanto ha affermato che a seguito di tale dichiarazione permane l'incertezza circa l'effettiva titolarità della somma. Tale affermazione è condivisibile, perché alla dichiarazione scritta si accompagna il concreto comportamento del soggetto, che ha rinunciato a ritirare l'importo, confermando così di ritenere di non essere l'avente diritto alla restituzione. Il dubbio sollevato dall'ordinanza impugnata circa l'attendibilità dello scritto apparentemente proveniente dall'originario imputato, perché privo di data e di autenticazione della firma, deve perciò essere superato valutando tale documento insieme al concreto comportamento dell'apparente firmatario e alle circostanze di fatto che l'ordinanza stessa ha richiamato, evidentemente perché contenute nel verbale di perquisizione o di sequestro. L'affermazione del Tribunale, che attribuisce rilevanza, per individuare il vero titolare della somma, al fatto che essa sia stata rinvenuta nella cassaforte della ditta di cui l'imputato era l'amministratore, mentre non vi è prova che la [OSCURATO:PERSONA] ricoprisse un ruolo nella sua gestione, tale da giustificare l'utilizzo da parte sua della cassaforte, è illogica e contraddittoria, perché è l'ordinanza stessa a riferire che, al di là della sussistenza di una formale investitura, la donna era coinvolta nella gestione dell'azienda, tanto da assistere alle operazioni di perquisizione e da intervenire spontaneamente per l'apertura della cassaforte, nella quale erano custoditi anche dei beni, quali i monili, che furono immediatamente riconosciuti come di sua proprietà. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Prato quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione (vedi Sez. 2, n. 7155 del 11/01/2024, Rv. 285999), per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto di quanto sopra puntualizzato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e