CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21161/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto il primo motivo e il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa sul piano oggettivo e soggettivo, è manifestamente infondato perché si risolvono nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (pagina 4 e 5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 4 e delle circostanze attenuanti generiche è, al pari, manifestamente infondato in presenza di una motivazione puntuale ed esente da evidenti illogicità (pag. 5 della sentenza impugnata). Quanto alla prima diminuente, la Corte territoriale ha fondato il diniego sulla circostanza che il pregiudizio economico derivato alla persona offesa (euro 300,00) non poteva considerarsi particolarmente esiguo; si tratta di un accertamento rimesso al giudice di merito che, in quanto immune da vizi logico-giuridici, non è censurabile in sede di legittimità. Quanto alle attenuanti generiche, il collegio di secondo grado ha argomentato, richiamando i precedenti penali dell'imputato per delitto contro il patrimonio e l'intensità del dolo e così fornendo congrua motivazione, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell