CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17653/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 11 aprile 2022, ha confermato la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Napoli, emessa il 5 marzo 2015, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto reiterativo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito, con corretti argomenti giuridici con cui il ricorrente non si confronta. In particolare, ai fini del diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., la pronuncia gravata valorizza la personalità trasgressiva ed incline al crimine dell'imputato, nonché la gravità della condotta, desunta dalle concrete modalità della stessa (estrinsecatasi mediante l'apposizione di targhe nuove su auto provento di furto, l'alterazione del telaio e la simulazione circa l'importazione delle stesse auto), e non dalla valorizzazione in astratto degli elementi costitutivi della fattispecie contestata (pagg. 2 e 3 della pronuncia impugnata). Peraltro, deve rileva precisare come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo Collegio, nel motivare il diniego delle attenuanti richieste è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec