CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07775/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna in ordine al delitto di furto pluriaggravato, con riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.; provvedendo però alla mitigazione del trattamento sanzionatorio in ragione della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle aggravanti; Premesso: - che l'imputato era stato condannato, in primo grado, alla pena dì anno due e mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa; - che, nel giudizio di appello, aveva rinunciato a tutti i motivi ad esclusione di quelli sul trattamento sanzionatorío; - che, in ragione di questo comportamento processuale, la Corte di appello aveva concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti a tutte le aggravanti, procedendo alla diminuzione della pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso- che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti - è manifestamente infondato, poiché: - le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 3 - 4), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - nella specie, peraltro, gli elementi indicati a sostegno della richiesta coincidono con quelli, già considerati dal giudice di appello, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti; Chiarito che il riferimento alla "esclusione della recidiva" non è supportato da alcuna ragione a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.