Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 07931/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Hapronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del proc. l.r.p.t., rappr.e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] edelett. dom. presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]. 6, come da procura a margine de ll’atto -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del curatore p.t. -intimato– R.G.N.

Ud. 30.1.2023 Pagina2di 6 - RGN 6 782 /201 6 estensore cons. m.ferro percassazione de l decreto Trib. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , rep. n. 386 / 201 6 , inR.G. n. 10146/2015 ; uditala relazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] . [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] . [MPS] impugna il decretoTrib. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 386/2016, in R.G. n. 10146/2015 che ne ha rigettato l’ opposizione allo stato passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente all’insinuazione del duplice saldo del conto corrente n. 2832 , 42 (pari a 42.548,13 €) e del conto anticipi n. 41137208,90(pari a 156.215,80 €) , del tutto esclus i già dal giudice delegato ;

2. il tribunale ha premesso che : a) l’esclusione dal passivo era stata disposta ‘per carenza di documentazione’; b) la banca aveva opposto la anterioritàdel contratto di c.c. rispetto al fallimento , per via del timbro postale appostosui contratti di fidejussione collegati ai contratti stipulati dalla società, nonchédalla documentazione del rapporto ;

3. il tribunale ha così ritenuto , con riguardo al saldo passivo del c.c. che: a) la mancata contestazione del conto nel termine ex art.1832 c.c. non pregiudica per la parte la possibilità di negare la validità dei negozi da cui derivanole annotazioni , mentre la terzietà del curatore rispetto al fallito non fa gravare sui creditori gl i effetti della eventuale dichiarazione confessoria stragiudiziale conseguente all’approvazione per omessa contestazione dell’estrattoda parte del fallito ; b) la banca, in tali casi, ha dunque l’onere di provareil cr edito con la documentazione dello svol gimento del conto, cioè dei rapporti in esso regolati; c) nella specie , MPS non ha dimostrato la ‘formazione...della dichiarazione confessoria rispetto alle annotazioni contabili di segno negativo riportate sugli estratti’, né pari forza assume l’estratto autenticonotarile ex art.2710 c.c. , inopponibile ex se al curatore, che non è unimprenditore; Pagina3di 6 - RGN 6 782 /201 6 estensore cons. m.ferro

4. quanto al saldo del conto anticipi , il decreto ha evidenziato che: a) coerentemente alle regole di funzionamento del contratto di sconto che abbia ad oggetto cessioni ripetute di crediti e dunque , come tali , inserite in un contrattonormativo che ne disciplini il flusso tra le stesse parti, è mancata la prova di un elemento fondamentale quale l’inadempimento del debitore ceduto; b) nella cessione salvo buon fine, non basta che la banca invochi la scadenzadel termine per il pagamento del ceduto per avanzare la sua pretesa restitutoria verso il proprio cliente - scontatario, ma deve provare del primo l’inesecuzionedella prestazione , questa essendo la condizione risolutiva della cessionestessa; c) con la clausola pro solvendo , a sua volta e come nel caso, il cedente garantisce la solvibilità del debitore e per questo la banca deve prima escutere il ceduto o provarne l’insolvenza e solo poi agire verso il cedentein restituzione; d) pur provocando allora la sentenza di fallimento la scadenza del termine ad esigere ex art.1186 c.c. , il diritto della banca scontante resta assoggettato alla condizione risolutiva del citato inadempimento del debitore ceduto, con ‘trasferimento della titolarità del credito allo scontatario’ , la cui obbligazione diviene ‘sospesa’, incerta od eventuale; e) nonostante la certezza di data del contratto normati vo posto dalle parti originarie a fondamento dei successivi contratti di sconto , è pertantoinammissibile nel caso la pretesa della banca che non abbia allegato nédimostrato l’insolvenza dei debitori ceduti , elemento della causa petendi ;

5. la banca h a avversato il decreto con ricorso in due motivi; il fallimento nonha depositato difese. [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche:

1. con il primo motivo , il ricorrente ha dedotto la violazione de gli artt. 1832e 1857 c.c. con riguardo all’onere della prova, in capo al curatore, di contestare specificamente le risultanze del conto qualora il creditore abbia, comenel caso, prodotto l’intera movimentazione ;

2. con il secondo motivo s’invoca la violazione dell’ art. 1858 c.c., anche come vizio di motivazione, contestando la omessa considerazione di un Pagina4di 6 - RGN 6 782 /201 6 estensore cons. m.ferro elementotestuale del contratto normativo 14.4.2005 fra le parti che, riportato dalricorrente, prevede – secondo una deroga di atipicità rispetto alla figura codicistica - che l’affidato sia tenuto al rimborso degli anticipi ricevuti a semplicerichiesta della banca ove una o più fatture non siano state (dal terzo) onoratealla scadenza , ciò escludendo ogni onere della banca di procedere a previaescussione del debitore ceduto;

3. i l primo motivo è fondato; secondo la specifica indicazione delle ragioni della domanda ed in assenza di più precisa puntualizzazione nel decreto delle difese assunte nel merito dal curatore, questi non avrebbe in realtàoperato alcuna contestazione puntuale delle annotazioni risultanti dagli estratti, a loro volta prodotti dalla banca a copertura dell’integralità delle operazionicontabilizzate; né il richiamo da parte del tribunale a lla terzietà del curatore ha assunto una univoca valenza di invocazione applicativa della diversaed aggiuntiva regola della inopponibilità delle citate scritture , essendo statodeclinato ad illustrazione, molto più generica, della non esaustività degli estratti conto ancorc hé non contestati dal fallito ;

4. in realtà, la posizione processuale del curatore, per quanto emerso, non sembra essersi confrontata con l’assunzione della regol a probatoria per cuiegli, a fronte di estratti conto integrali, ha l’onere di procedere ad una loro specificacontestazione, censurando non l’opponibilità in blocco delle relative risultanze ( ove non si avval ga dell’inefficacia della for mazione della scri ttura exart.2704 c.c.) ma l’idoneità rappresentativa d i ciascuna annotazione e del lororimando ai saldi progressivi e a quello finale , che già – nella vicenda – puòdirsi oggetto di non contestazione anche da parte del fallito;

5. per Cass. 22 2 08/2018, inf atti, nell'insinuare il credito derivante da saldonegativo di conto corrente, è vero che la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali;ma il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, « ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenzadelle quali la banca ha, a sua volta, l'onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il Pagina5di 6 - RGN 6 782 /201 6 estensore cons. m.ferro tribunale,in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, purconservando il potere di r ilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle soleparti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio » (conf.

Cass.27201/2019,34462/2022);

6. così, Cass. 2002/2022 ha conseguentemente statuito che « il collegio dell’opposizione, in presenza degli estratti conto integrali di tutti i rapporti, doveva perciò constatare che la curatela, non costituendosi nell’ambito del giudizio di opposizione, non aveva sollevato contestazioni specifiche (in mancanzadelle quali la creditrice istante non era tenuta alla produzione della documentazione sottostante alle singole operazioni registrate negli estratti conto)e, di conseguenza, era tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica delrapporto come rappresentata negli estratti conto prodotti »;

7. il secondo motivo è fondato; i principi esposti dal decreto, afferenti alla disciplinaastratta del contratto di sconto, per un verso n on si coordinano con la stessa fattispecie, pur sinteticamente riassunta dal tribunale (pag. 2 ) , che riferiscein premessa d el saldo passi vo di un “conto anticipi” ;

8. non appare perspicua , infatti e decisivamente, l’affermazione in decreto per cui la clausola pro solvendo nelle cession i di crediti ripetuti implicherebbe per il finanziatore, al fine di rientrare della provvista sovvenzionata, la allegazione e prova della insolvenza del debitore ceduto; operaanche in tema di sconto, e piuttosto, il principio per cui « il diritto della banca di ottenere dal cliente la restituzione della somma anticipata è subordinatoall'inadempimento del debitore ceduto » (Cass. 12079/2013) ; più recentemente, è stato ribadito che l 'esigibilità del credito della banca scontantepostula indefettibilmente l'ina dempienza del terzo, il che vale tanto nello sconto di cambiali o assegni (art.1859 c.c.) tanto in quello ordinario (ar.1858c.c.) di anticipazione dietro cessione del credito «salvo buon fine», in cui il «cattivo fine » della cessione medesima, cioè l'ina dempimento del debitore ceduto, opera quale condizione risolutiva dell'erogazione ; con la conseguenzache anche « nello sconto, il credito della banca «scontante» nei confrontidel cliente, scontatario, è esigibile solo a seguito dell'inadempimento Pagina6di 6 - RGN 6 782 /201 6 estensore cons. m.ferro delterzo debitore ceduto, cosicché grava sulla banca, che agisca in giudizio controil cliente, provare l'inadempimento del debitore ceduto, fatto costitutivo delsuo credito » (Cass. 16837/2022 in motivazione);

9. s’impone pertanto la conseguente cassazione con rin vio al giudice di merito, in diversa composizione, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Hapronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del proc. l.r.p.t., rappr.e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] edelett. dom. presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]. 6, come da procura a margine de ll’atto -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del curatore p.t. -intimato– R.G.N. Ud. 30.1.2023 Pagina2di 6 - RGN 6 782 /201 6 estensore cons. m.ferro percassazione de l decreto Trib. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , rep. n. 386 / 201 6 , inR.G. n. 10146/2015 ; uditala relazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] . [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] . [MPS] impugna il decretoTrib. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 386/2016, in R.G. n. 10146/2015 che ne ha rigettato l’ opposizione allo stato passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente all’insinuazione del duplice saldo del conto corrente n. 2832 , 42 (pari a 42.548,13 €) e del conto anticipi n. 41137208,90(pari a 156.215,80 €) , del tutto esclus i già dal giudice delegato ; 2. il tribunale ha premesso che : a) l’esclusione dal passivo era stata disposta ‘per carenza di documentazione’; b) la banca aveva opposto la anterioritàdel contratto di c.c. rispetto al fallimento , per via del timbro postale appostosui contratti di fidejussione collegati ai contratti stipulati dalla società, nonchédalla documentazione del rapporto ; 3. il tribunale ha così ritenuto , con riguardo al saldo passivo del c.c. che: a) la mancata contestazione del conto nel termine ex art.1832 c.c. non pregiudica per la parte la possibilità di negare la validità dei negozi da cui derivanole annotazioni , mentre la terzietà del curatore rispetto al fallito non fa gravare sui creditori gl i effetti della eventuale dichiarazione confessoria stragiudiziale conseguente all’approvazione per omessa contestazione dell’estrattoda parte del fallito ; b) la banca, in tali casi, ha dunque l’onere di provareil cr edito con la documentazione dello svol gimento del conto, cioè dei rapporti in esso regolati; c) nella specie , MPS non ha dimostrato la ‘formazione...della dichiarazione confessoria rispetto alle annotazioni contabili di segno negativo riportate sugli estratti’, né pari forza assume l’estratto autenticonotarile ex art.2710 c.c. , inopponibile ex se al curatore, che non è unimprenditore; Pagina3di 6 - RGN 6 782 /201 6 estensore cons. m.ferro 4. quanto al saldo del conto anticipi , il decreto ha evidenziato che: a) coerentemente alle regole di funzionamento del contratto di sconto che abbia ad oggetto cessioni ripetute di crediti e dunque , come tali , inserite in un contrattonormativo che ne disciplini il flusso tra le stesse parti, è mancata la prova di un elemento fondamentale quale l’inadempimento del debitore ceduto; b) nella cessione salvo buon fine, non basta che la banca invochi la scadenzadel termine per il pagamento del ceduto per avanzare la sua pretesa restitutoria verso il proprio cliente - scontatario, ma deve provare del primo l’inesecuzionedella prestazione , questa essendo la condizione risolutiva della cessionestessa; c) con la clausola pro solvendo , a sua volta e come nel caso, il cedente garantisce la solvibilità del debitore e per questo la banca deve prima escutere il ceduto o provarne l’insolvenza e solo poi agire verso il cedentein restituzione; d) pur provocando allora la sentenza di fallimento la scadenza del termine ad esigere ex art.1186 c.c. , il diritto della banca scontante resta assoggettato alla condizione risolutiva del citato inadempimento del debitore ceduto, con ‘trasferimento della titolarità del credito allo scontatario’ , la cui obbligazione diviene ‘sospesa’, incerta od eventuale; e) nonostante la certezza di data del contratto normati vo posto dalle parti originarie a fondamento dei successivi contratti di sconto , è pertantoinammissibile nel caso la pretesa della banca che non abbia allegato nédimostrato l’insolvenza dei debitori ceduti , elemento della causa petendi ; 5. la banca h a avversato il decreto con ricorso in due motivi; il fallimento nonha depositato difese. [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: 1. con il primo motivo , il ricorrente ha dedotto la violazione de gli artt. 1832e 1857 c.c. con riguardo all’onere della prova, in capo al curatore, di contestare specificamente le risultanze del conto qualora il creditore abbia, comenel caso, prodotto l’intera movimentazione ; 2. con il secondo motivo s’invoca la violazione dell’ art. 1858 c.c., anche come vizio di motivazione, contestando la omessa considerazione di un Pagina4di 6 - RGN 6 782 /201 6 estensore cons. m.ferro elementotestuale del contratto normativo 14.4.2005 fra le parti che, riportato dalricorrente, prevede – secondo una deroga di atipicità rispetto alla figura codicistica - che l’affidato sia tenuto al rimborso degli anticipi ricevuti a semplicerichiesta della banca ove una o più fatture non siano state (dal terzo) onoratealla scadenza , ciò escludendo ogni onere della banca di procedere a previaescussione del debitore ceduto; 3. i l primo motivo è fondato; secondo la specifica indicazione delle ragioni della domanda ed in assenza di più precisa puntualizzazione nel decreto delle difese assunte nel merito dal curatore, questi non avrebbe in realtàoperato alcuna contestazione puntuale delle annotazioni risultanti dagli estratti, a loro volta prodotti dalla banca a copertura dell’integralità delle operazionicontabilizzate; né il richiamo da parte del tribunale a lla terzietà del curatore ha assunto una univoca valenza di invocazione applicativa della diversaed aggiuntiva regola della inopponibilità delle citate scritture , essendo statodeclinato ad illustrazione, molto più generica, della non esaustività degli estratti conto ancorc hé non contestati dal fallito ; 4. in realtà, la posizione processuale del curatore, per quanto emerso, non sembra essersi confrontata con l’assunzione della regol a probatoria per cuiegli, a fronte di estratti conto integrali, ha l’onere di procedere ad una loro specificacontestazione, censurando non l’opponibilità in blocco delle relative risultanze ( ove non si avval ga dell’inefficacia della for mazione della scri ttura exart.2704 c.c.) ma l’idoneità rappresentativa d i ciascuna annotazione e del lororimando ai saldi progressivi e a quello finale , che già – nella vicenda – puòdirsi oggetto di non contestazione anche da parte del fallito; 5. per Cass. 22 2 08/2018, inf atti, nell'insinuare il credito derivante da saldonegativo di conto corrente, è vero che la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali;ma il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, « ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenzadelle quali la banca ha, a sua volta, l'onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il Pagina5di 6 - RGN 6 782 /201 6 estensore cons. m.ferro tribunale,in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, purconservando il potere di r ilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle soleparti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio » (conf. Cass.27201/2019,34462/2022); 6. così, Cass. 2002/2022 ha conseguentemente statuito che « il collegio dell’opposizione, in presenza degli estratti conto integrali di tutti i rapporti, doveva perciò constatare che la curatela, non costituendosi nell’ambito del giudizio di opposizione, non aveva sollevato contestazioni specifiche (in mancanzadelle quali la creditrice istante non era tenuta alla produzione della documentazione sottostante alle singole operazioni registrate negli estratti conto)e, di conseguenza, era tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica delrapporto come rappresentata negli estratti conto prodotti »; 7. il secondo motivo è fondato; i principi esposti dal decreto, afferenti alla disciplinaastratta del contratto di sconto, per un verso n on si coordinano con la stessa fattispecie, pur sinteticamente riassunta dal tribunale (pag. 2 ) , che riferiscein premessa d el saldo passi vo di un “conto anticipi” ; 8. non appare perspicua , infatti e decisivamente, l’affermazione in decreto per cui la clausola pro solvendo nelle cession i di crediti ripetuti implicherebbe per il finanziatore, al fine di rientrare della provvista sovvenzionata, la allegazione e prova della insolvenza del debitore ceduto; operaanche in tema di sconto, e piuttosto, il principio per cui « il diritto della banca di ottenere dal cliente la restituzione della somma anticipata è subordinatoall'inadempimento del debitore ceduto » (Cass. 12079/2013) ; più recentemente, è stato ribadito che l 'esigibilità del credito della banca scontantepostula indefettibilmente l'ina dempienza del terzo, il che vale tanto nello sconto di cambiali o assegni (art.1859 c.c.) tanto in quello ordinario (ar.1858c.c.) di anticipazione dietro cessione del credito «salvo buon fine», in cui il «cattivo fine » della cessione medesima, cioè l'ina dempimento del debitore ceduto, opera quale condizione risolutiva dell'erogazione ; con la conseguenzache anche « nello sconto, il credito della banca «scontante» nei confrontidel cliente, scontatario, è esigibile solo a seguito dell'inadempimento Pagina6di 6 - RGN 6 782 /201 6 estensore cons. m.ferro delterzo debitore ceduto, cosicché grava sulla banca, che agisca in giudizio controil cliente, provare l'inadempimento del debitore ceduto, fatto costitutivo delsuo credito » (Cass. 16837/2022 in motivazione); 9. s’impone pertanto la conseguente cassazione con rin vio al giudice di merito, in diversa composizione, a
Decreto Cassazione n. 07931/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris