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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 17664/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6260/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende all’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 36/2017 depositata il11/01/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di Bassano del Grappa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] con la quale gli attori chiesero la condanna della convenuta al risarcimento del danno corrispondente al costo degli interventi necessari per l’eliminazione dei vizi di realizzazione di un’abitazione.

Gli attori dedussero di aver stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e figli un contratto avente ad oggetto la realizzazione di un edificio ad uso residenziale con annesso rustico; esposero che nel maggio del 2005 avevano riscontrato vizi e difetti della pavimentazione antistante l’edificio, che avevano denunciato con raccomandata a.r. del 31.05.2005. [OSCURATO:PERSONA] snc si costituì e, in via preliminare, eccepì la prescrizione e la decadenza dell’azione.

Il Tribunale di Bassano del Grappa dichiarò inammissibili le eccezioni di prescrizione e decadenza perché formulate dopo l’udienza ex art.183 c.p.c.; ritenne sussistente la responsabilità della ditta appaltatrice, che condannò al pagamento della somma di euro 19.095,00, pari al costo degli interventi necessari al ripristino della rampa d’accesso in porfido e della pavimentazione.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettò l’appello.

Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte d’Appello considerò dirimente il fatto, accertato sulla base della prova testimoniale assunta, che l’edificio destinato all’abitazione fu completato non prima del 1996 e che i vizi si erano manifestati nei dieci anni dal compimento dell’opera.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., per avere la Corte d’appello omessodi valutare la c.t.u. nella parte in cui avrebbe fatto risalire l’ultimazione dei lavori all’anno 1995 e non al 1996, come erroneamente accertato dalla Corte d’appello.

Il ricorrente evidenzia come l’attività di c.t.u. rientri nell’attività di accertamento di una situazione di fatto, per contrastare la quale, la Corte d’appello avrebbe dovuto motivare in modo adeguato ed esauriente.

Al contrario, la decisione sarebbe stata erroneamente fondata sulla prova testimoniale dedotta dagli attori nel giudizio di primo grado, peraltro in contrasto con una testimonianza di segno opposto.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito, nell’ambito della valutazione del materiale probatorio, ha posto a fondamento della decisione le risultanze della prova testimoniale, assunta in grado di appello, da cui si evinceva che l’edificio fu completato non prima del 1996 e che, a quell’epoca, esso era privo di strada di accesso.

Ha dato, inoltre rilievo, alla mancata contestazione, nella comparsa di risposta delle date indicate nel prospetto riepilogativo riportanti la contabilità giornaliera.

A fronte di tale apprezzamento, incensurabile in sede di legittimità, la ricorrente si limita a riportare uno stralcio della CTU, che colloca l’ultimazione di alcuni lavori nel corso del 1995, non considerando che la Corte d’appello, proprio al fine di un più puntuale accertamento, ha ammesso la prova testimoniale in sede di gravame.

Non è stata, pertanto, omesso l’esame di un fatto decisivo ma è stato dato rilievo alla prova testimoniale, che, secondo il prudente apprezzamento della Corte di merito, consentiva di accertare con esattezza la data di ultimazione dei lavori ( pag.5 della sentenza impugnata).

Il ricorso si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, pretendendo di attribuire alla consulenza tecnica, svolta a distanza di molti anni dalla realizzazione delle opere appaltate, una maggiore efficacia probatoria rispetto alle puntuali indicazioni dei testi, per come apprezzate dalla Corte di merito.

Ilricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6260/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende all’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 36/2017 depositata il11/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di Bassano del Grappa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] con la quale gli attori chiesero la condanna della convenuta al risarcimento del danno corrispondente al costo degli interventi necessari per l’eliminazione dei vizi di realizzazione di un’abitazione. Gli attori dedussero di aver stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e figli un contratto avente ad oggetto la realizzazione di un edificio ad uso residenziale con annesso rustico; esposero che nel maggio del 2005 avevano riscontrato vizi e difetti della pavimentazione antistante l’edificio, che avevano denunciato con raccomandata a.r. del 31.05.2005. [OSCURATO:PERSONA] snc si costituì e, in via preliminare, eccepì la prescrizione e la decadenza dell’azione. Il Tribunale di Bassano del Grappa dichiarò inammissibili le eccezioni di prescrizione e decadenza perché formulate dopo l’udienza ex art.183 c.p.c.; ritenne sussistente la responsabilità della ditta appaltatrice, che condannò al pagamento della somma di euro 19.095,00, pari al costo degli interventi necessari al ripristino della rampa d’accesso in porfido e della pavimentazione. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettò l’appello. Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte d’Appello considerò dirimente il fatto, accertato sulla base della prova testimoniale assunta, che l’edificio destinato all’abitazione fu completato non prima del 1996 e che i vizi si erano manifestati nei dieci anni dal compimento dell’opera. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., per avere la Corte d’appello omessodi valutare la c.t.u. nella parte in cui avrebbe fatto risalire l’ultimazione dei lavori all’anno 1995 e non al 1996, come erroneamente accertato dalla Corte d’appello. Il ricorrente evidenzia come l’attività di c.t.u. rientri nell’attività di accertamento di una situazione di fatto, per contrastare la quale, la Corte d’appello avrebbe dovuto motivare in modo adeguato ed esauriente. Al contrario, la decisione sarebbe stata erroneamente fondata sulla prova testimoniale dedotta dagli attori nel giudizio di primo grado, peraltro in contrasto con una testimonianza di segno opposto. Il motivo è infondato. La Corte di merito, nell’ambito della valutazione del materiale probatorio, ha posto a fondamento della decisione le risultanze della prova testimoniale, assunta in grado di appello, da cui si evinceva che l’edificio fu completato non prima del 1996 e che, a quell’epoca, esso era privo di strada di accesso. Ha dato, inoltre rilievo, alla mancata contestazione, nella comparsa di risposta delle date indicate nel prospetto riepilogativo riportanti la contabilità giornaliera. A fronte di tale apprezzamento, incensurabile in sede di legittimità, la ricorrente si limita a riportare uno stralcio della CTU, che colloca l’ultimazione di alcuni lavori nel corso del 1995, non considerando che la Corte d’appello, proprio al fine di un più puntuale accertamento, ha ammesso la prova testimoniale in sede di gravame. Non è stata, pertanto, omesso l’esame di un fatto decisivo ma è stato dato rilievo alla prova testimoniale, che, secondo il prudente apprezzamento della Corte di merito, consentiva di accertare con esattezza la data di ultimazione dei lavori ( pag.5 della sentenza impugnata). Il ricorso si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, pretendendo di attribuire alla consulenza tecnica, svolta a distanza di molti anni dalla realizzazione delle opere appaltate, una maggiore efficacia probatoria rispetto alle puntuali indicazioni dei testi, per come apprezzate dalla Corte di merito. Ilricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seco
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