Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:295
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑136/05
EARL [OSCURATO:PERSONA] père & fils e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Aiuti di Stato — Misure di riconversione viticola — Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Analisi alla luce dell’art. 87, n. 1, CE»
Massime della sentenza
1.
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti che producono effetti giuridici vincolanti
(Art. 230 CE)
2.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente
(Art. 230, quarto comma, CE)
3.
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata
(Artt. 87, n. 1, CE e 253 CE)
4.
Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Aiuti provenienti da risorse statali
(Art. 87, n. 1, CE)
1.
Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un’azione di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, solo i
provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi dei ricorrenti, modificando
in maniera rilevante la loro situazione giuridica. Ne consegue che il solo fatto che una decisione dichiari un aiuto notificato
compatibile con il mercato comune e che dunque, in linea di massima, non arrechi pregiudizio al ricorrente non esime il giudice
comunitario dall’esaminare se la valutazione della [OSCURATO:PERSONA], contenuta nella decisione, produca effetti giuridici vincolanti
tali da incidere sugli interessi del ricorrente.
(v. punti 34, 36)
2.
I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione
li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque
altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari. Di conseguenza, un’impresa non può, in via di principio, impugnare
una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che vieta un regime di aiuti settoriale se è interessata da questa decisione solo a causa
della sua appartenenza al settore di cui trattasi e della sua qualità di beneficiaria potenziale di tale regime.
Infatti, una tale decisione si presenta, nei confronti dell’impresa ricorrente, come un provvedimento di portata generale
che si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone
considerate in modo generale ed astratto. Tuttavia, si trova in una posizione diversa un’impresa che non sia solo interessata
dalla decisione in questione in quanto impresa del settore interessato, potenzialmente beneficiaria del regime di aiuti controverso,
ma anche nella sua qualità di beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso a titolo di questo regime e per il quale
la [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato il recupero.
Questa impresa è anche direttamente interessata nella misura in cui la decisione della [OSCURATO:PERSONA] obbliga lo Stato membro
destinatario ad adottare le misure necessarie per recuperare gli aiuti incompatibili con il mercato comune, nonché nella misura
in cui l’impresa di cui trattasi ne ha beneficiato e dovrà rimborsarli. I due criteri dell’interesse diretto consistono infatti,
in primo luogo, nel fatto che il provvedimento di cui trattasi deve produrre effetti direttamente sulla situazione giuridica
del singolo e, in secondo luogo, nel fatto che tale provvedimento non deve lasciare alcun margine di valutazione discrezionale
ai destinatari incaricati della sua attuazione. L’interesse diretto dell’impresa ricorrente è subordinato alla sussistenza
di questi due criteri, e il fatto che essa impugni o meno l’ordine di recupero rivolto allo Stato membro non ha alcuna rilevanza
a tale riguardo.
(v. punti 64, 67, 69, 75-77)
3.
L’accertamento se la motivazione di una decisione soddisfi le condizioni di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non
solo del tenore della decisione ma anche del suo contesto, nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la
materia. Anche se la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a pronunciarsi, nella motivazione di una decisione, su tutti i punti di fatto
e di diritto sollevati dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo, essa deve comunque tener conto di tutte
le circostanze e di tutti gli elementi rilevanti del caso, per consentire al giudice comunitario di esercitare il proprio
sindacato di legittimità e per portare a conoscenza sia degli Stati membri che dei cittadini interessati i criteri in base
ai quali ha applicato il Trattato.
Trattandosi di una decisione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] deve, in particolare,
indicare i motivi per cui le misure controverse rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. Tuttavia, non
si può esigere, per ogni misura considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] come costitutiva di un aiuto, una specifica motivazione in relazione
a ciascuna delle quattro condizioni di applicazione dell’art. 87 CE. Così, dato che la decisione esamina se nel caso di specie
sussistano le condizioni stabilite dall’art. 87, n. 1, CE per dichiarare l’incompatibilità degli aiuti con il mercato comune,
il fatto che si tratti di un esame complessivo, poiché l’esame si applica a tutti i provvedimenti in questione, non può essere
considerato di per sé in contrasto con l’obbligo di motivazione, tanto più che le misure controverse rientrano nel medesimo
piano d’azione.
(v. punti 91, 99-100, 104)
4.
Solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali vanno considerati aiuti ai sensi dell’art. 87,
n. 1, CE. A tal riguardo, non si può distinguere a seconda che l’aiuto sia attribuito direttamente dallo Stato ovvero da enti
pubblici o privati da esso istituiti o designati. Lo statuto di un tale ente non costituisce un elemento decisivo ai fini
dell’applicazione delle norme del Trattato sugli aiuti di Stato. Il solo fatto che si tratti di un ente pubblico non comporta
automaticamente l’applicazione dell’art. 87 CE, così come non la esclude il fatto che le misure vengano adottate da un ente
privato.
In tale contesto, contributi interprofessionali, creati da una decisione di un comitato interprofessionale per il finanziamento
di un aiuto da versare a taluni produttori del settore interessato, devono essere qualificati come risorse pubbliche, in quanto
lo Stato è perfettamente in grado, con l’esercizio della sua influenza dominante su detto comitato, di orientare l’utilizzo
delle risorse di quest’ultimo per finanziare, se del caso, vantaggi specifici a favore di determinate imprese.
(v. punti 130, 139, 156)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
20 settembre 2007 (
*
)
«Aiuti di Stato – Misure di riconversione viticola – Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato comune – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Analisi alla luce dell’art. 87, n. 1, CE»
Nella causa T‑136/05,
EARL [OSCURATO:PERSONA] père & fils,
con sede in Saint-Paul-de-Fenouillet (Francia),
Comité interprofessionnel des vins doux naturels e vins de liqueur à appellations contrôlées (CIVDN),
con sede in Perpignan (Francia),
Comité national des interprofessions des vins à appellation d’origine (CNIV),
con sede in Parigi (Francia),
rappresentati dagli avv.ti H. Calvet e O. Billard,
ricorrenti,
sostenute da
Repubblica francese,
rappresentata dal sig. G. de Bergues, in qualità di agente,
interveniente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dal sig. C. Giolito e dalla sig.ra A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento dell’art. 1, nn. 1 e 3, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 gennaio 2005, 2007/253/CE,
concernente il piano [OSCURATO:PERSONA] e le tasse parafiscali CIVDN attuati dalla Francia (GU L 112, pag. 1),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione),
composto dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dai sigg. F. [OSCURATO:PERSONA] e D. Šváby, giudici,
cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 novembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
A seguito di una denuncia, nel luglio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha interrogato le autorità francesi a proposito di varie misure
di riconversione viticola note come «piano [OSCURATO:PERSONA]». Poiché le misure in questione erano state attuate senza previa notifica
e autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA], esse sono state iscritte nel registro degli aiuti non notificati, con il numero NN 139/2002.
2
Con lettera 21 gennaio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla Repubblica francese la propria decisione di avviare il procedimento
di cui all’art. 88, n. 2, CE in relazione al suddetto aiuto. Con comunicazione pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
il 5 aprile 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha invitato gli interessati a presentare osservazioni ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE (GU C 82,
pag. 2). Le autorità francesi le hanno inviato le loro osservazioni con lettere 16 e 18 giugno 2003 e 10 settembre 2004, quest’ultima
in risposta alle osservazioni del denunciante.
Decisione
3
Con decisione 19 gennaio 2005, concernente il piano [OSCURATO:PERSONA] e le tasse parafiscali del Comitato interprofessionale dei
vini dolci naturali e dei vini liquorosi a denominazione controllata (CIVDN) attuato dalla Francia, la [OSCURATO:PERSONA] si è pronunciata
sulla legittimità di varie misure adottate dalla Repubblica francese in relazione ai vini dolci naturali della regione dei
Pirenei orientali (in prosieguo: la «decisione»).
Misure interessate
4
A causa delle difficoltà di commercializzazione della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]», nel 1996 è stato elaborato un piano recante
la stessa denominazione. Tale piano di riconversione era inteso, secondo il punto 6 della decisione, a sostituire una parte
della produzione di vini dolci naturali della suddetta regione mediante l’estirpazione e il reimpianto di varietà viticole
di qualità. Per portare a termine il piano, i produttori hanno avuto accesso, fino all’agosto 2000, a due tipi di aiuti, ossia
un «premio per il ritiro» e un «aiuto alla riconversione». Sono state inoltre intraprese «azioni per la promozione e la pubblicità
e il funzionamento».
– Premio per il ritiro
5
Con la decisione 96-1 del 5 luglio 1996 il CIVDN ha istituito un contributo interprofessionale per il finanziamento del piano
«[OSCURATO:PERSONA]». Il contributo, che ammontava a 50 FRF/ettolitro prodotto nella regione interessata, era destinato a finanziare
l’erogazione di un premio per il ritiro delle particelle che producevano vini delle DOC «[OSCURATO:PERSONA]» o «[OSCURATO:PERSONA]»
nel 1995 e che avrebbero prodotto vino da tavola o «vins de pays» (vini tipici) a partire dalla vendemmia 1996 fino alla vendemmia
2000. Il premio per il ritiro è stato effettivamente concesso ai produttori che si impegnavano a non rivendicare la denominazione
d’origine controllata (DOC) «[OSCURATO:PERSONA]» o «[OSCURATO:PERSONA]» per cinque anni. Tale premio non comportava né un arresto né
una riduzione della produzione, ma rappresentava unicamente un compenso dovuto al fatto che la produzione era utilizzata senza
la DOC. Il premio per il ritiro ammontava a FRF 5 000 all’anno per ettaro ritirato (punti 8‑11 della decisione).
– Aiuto alla riconversione
6
Il piano «[OSCURATO:PERSONA]», adottato nel 1996, prevedeva inoltre un aiuto di FRF 25 000 per ettaro per la riconversione della DOC
«Muscat de [OSCURATO:PERSONA]» e di FRF 40 000 per ettaro riconvertito della DOC «Côtes du [OSCURATO:PERSONA]» e dei «vins de pays»
(punto 15 della decisione). Tale aiuto era parzialmente finanziato dal bilancio pubblico (punto 17 della decisione).
– Azioni per la promozione e la pubblicità e il funzionamento
7
Con decisione 97‑3 del 29 dicembre 1997, il CIVDN ha istituito, a partire dal 1° gennaio 1998, un contributo interprofessionale
volto a finanziare azioni di promozione e di pubblicità e misure di funzionamento a favore delle DOC «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]», «Muscat de [OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]» (punto 19 della decisione). Tali contributi oscillavano, a seconda della DOC,
tra 25 e 50 FRF per ettolitro (punto 20 della decisione). Inoltre, con decisione 98‑1 del 10 luglio 1998, il CIVDN ha istituito,
a partire dal 1° settembre 1998, lo stesso tipo di contributo interprofessionale inteso a finanziare campagne promozionali
e pubblicitarie e misure di funzionamento a favore delle DOC «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]» e «Maury» (punto 22 della decisione).
Questi due contributi sono stati aboliti con la decisione 99‑1 del 17 dicembre 1999, con la quale il CIVDN ha istituito un
contributo interprofessionale inteso a finanziare campagne promozionali e pubblicitarie e misure di funzionamento a favore
delle seguenti DOC: «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]», «Muscat de [OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA]» e «Maury» (punto 25
della decisione). Tale contributo è stato prorogato, con alcune lievi variazioni, con la decisione 00‑1 (punto 28 della decisione).
Analisi giuridica svolta nella decisione
8
Nella sua valutazione giuridica, la [OSCURATO:PERSONA] esamina anzitutto l’esistenza di un vantaggio selettivo finanziato con risorse
statali. Ritiene che, per quanto riguarda la natura dei contributi, si tratti nella fattispecie di tasse parafiscali, vale
a dire di risorse pubbliche (punto 74 della decisione).
9
A seguito di tale esame, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che le misure controverse costituiscono «un vantaggio finanziato da risorse
pubbliche che viene loro conferito e di cui altri operatori non possono beneficiare, che falsa o minaccia di falsare la concorrenza
favorendo alcune imprese e alcune produzioni in modo da poter incidere sul commercio tra Stati membri». [OSCURATO:PERSONA] ne
deduce che tali misure costituiscono un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (punto 82 della decisione).
10
Nell’esame della compatibilità degli aiuti, la [OSCURATO:PERSONA] esclude anzitutto l’applicazione nel caso di specie delle eccezioni
al principio generale dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il Trattato previste dall’art. 87, nn. 2 e 3, CE (punti 83‑86
della decisione).
11
Essa constata quindi che, poiché le misure attuate dalla Repubblica francese contengono elementi di aiuto di Stato, ne consegue
che si tratta di aiuti nuovi non notificati alla [OSCURATO:PERSONA] e perciò illegali ai sensi del Trattato (punto 88 della decisione).
12
Prima di concludere, la [OSCURATO:PERSONA] analizza ciascuna misura alla luce delle disposizioni applicabili, in particolare quelle
che disciplinano l’organizzazione comune del mercato di cui trattasi, nonché il finanziamento degli aiuti (punti 95‑127 della
decisione).
Dispositivo della decisione
13
Il dispositivo della decisione è così redatto:
«Articolo 1
«1. L’aiuto di Stato che la [Repubblica francese] ha attuato come “premio per il ritiro” concesso ai produttori viticoli francesi
che si sono impegnati a non rivendicare la DOC “[OSCURATO:PERSONA]” o “[OSCURATO:PERSONA]” dalla vendemmia 1996 alla vendemmia 2000,
è incompatibile con il mercato comune.
2. L’aiuto di Stato che la [Repubblica francese] ha attuato come piano di riconversione del vigneto DOC [OSCURATO:PERSONA], dalla vendemmia
1996 alla vendemmia 2000, concesso superando il 30% dei costi effettivi e/o il massimale di 5030,82 EUR/ha (33000 FRF/ha)
nei casi individuali, è incompatibile con il mercato comune.
3. L’aiuto di Stato che la [Repubblica francese] ha attuato tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000, sotto forma di campagne
per la promozione e la pubblicità e per il funzionamento a favore delle DOC “[OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA], “Muscat de [OSCURATO:PERSONA]”
e “[OSCURATO:PERSONA]”, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
Articolo 2
1. La [Repubblica francese] adotta le misure necessarie per recuperare presso i loro beneficiari gli aiuti incompatibili di cui
all’articolo 1, paragrafi 1 e 2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione
che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da recuperare comprendono gli
interessi, che decorrono dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del recupero. Tali
interessi vengono calcolati in base al tasso di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] previsto con il metodo di fissazione dei tassi
di riferimento e di attualizzazione.
2. Ai fini del recupero degli aiuti incompatibili di cui all’articolo 1, paragrafo 1, la [Repubblica francese] informa la [OSCURATO:PERSONA]
dell’importo globale degli aiuti concessi nell’ambito di tale misura e del suo finanziamento, compreso l’importo globale del
gettito del contributo interprofessionale creato per tale scopo, e del numero di ettari che hanno beneficiato del “premio
per il ritiro”.
Articolo 3
Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, la [Repubblica francese] informa la [OSCURATO:PERSONA] in merito
alle misure adottate per conformarvisi.
Articolo 4
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione».
Procedimento e conclusioni delle parti
14
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 marzo 2005, la società agricola a responsabilità limitata
(EARL) [OSCURATO:PERSONA] père & fils (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), il CIVDN e il Comité national des interprofessions des vins d’appellation
d’origine (CNIV) hanno proposto ricorso contro la decisione.
15
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– annullare l’art. 1, nn. 1 e 3, della decisione;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
16
Con atto separato 29 giugno 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, conformemente all’art. 114,
n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale e ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato irricevibile, senza impegnare
la discussione nel merito, e la condanna dei ricorrenti alle spese.
17
Con ordinanza 22 settembre 2005 del presidente della Quinta Sezione del Tribunale, la Repubblica francese è stata autorizzata
a intervenire a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti. Con lettera 26 ottobre 2005, il governo francese ha indicato che
non intendeva pronunciarsi sulla ricevibilità e che in tale fase non avrebbe presentato memorie d’intervento.
18
Con ordinanza del Tribunale 13 dicembre 2005, la richiesta di statuire sull’irricevibilità è stata riunita al merito e le
spese sono state riservate.
19
Nel controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto irricevibile e, in subordine, respingerlo in quanto infondato;
– condannare i ricorrenti alle spese.
20
La Repubblica francese non ha depositato memorie d’intervento nel merito entro il termine prescritto. Informata dalla cancelleria
del Tribunale della data dell’udienza, essa ha inoltre fatto sapere, con lettera 25 ottobre 2006, che non avrebbe partecipato
alla trattazione orale.
21
All’udienza del 16 novembre 2006 sono state sentite le difese svolte dalle parti presenti e le risposte ai quesiti loro rivolti.
Sulla ricevibilità
22
[OSCURATO:PERSONA] fa valere, in primo luogo, la mancanza d’interesse del CIVDN ad agire contro le due disposizioni impugnate,
in ragione del suo scioglimento. Essa afferma, in secondo luogo, che i ricorrenti non hanno interesse ad agire contro l’art. 1,
n. 3, della decisione. Contesta, in terzo luogo, che i ricorrenti siano interessati direttamente e individualmente dall’art. 1,
n. 1, della decisione.
Sulla mancanza di legittimazione ad agire del CIVDN contro le due disposizioni impugnate in ragione del suo scioglimento
Argomenti delle parti
23
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il CIVDN è stato liquidato e sciolto con decisione dell’assemblea generale 20 dicembre 2000 ed è stato
sostituito dal Conseil interprofessionnel des vins de [OSCURATO:PERSONA] (CIVR). [OSCURATO:PERSONA] afferma di essere stata informata
di tale scioglimento con lettere 14 dicembre 2000 e 6 dicembre 2001 (punto 48 della decisione).
24
Il CIVDN fa valere di essere stato istituito con legge 2 aprile 1943, n. 200, tuttora in vigore. È vero che l’ordinanza 26 maggio
2005, 2005‑554 (JORF n. 122 del 27 maggio 2005), prevede che il CIVDN sarà liquidato alle condizioni stabilite con decreto
ministeriale. Tuttavia, sempre secondo il ricorrente, se pure il decreto interministeriale 9 agosto 2005 (JORF n. 201 del
30 agosto 2005) ha avviato la procedura di liquidazione e nominato un liquidatore, il CIVDN continua ad esistere in quanto
persona giuridica fino al suo scioglimento. In ogni caso, l’ordinanza 2005‑554 e il decreto interministeriale 9 agosto 2005
non potrebbero privare retroattivamente il CIVDN della sua personalità giuridica, che non poteva fargli difetto alla data
in cui è stato proposto il presente ricorso, ossia il 30 marzo 2005.
Giudizio del Tribunale
25
Il Tribunale rileva che il verbale dell’assemblea generale del CIVDN tenutasi il 20 dicembre 2000 riporta che, tenuto conto
del fatto che il CIVR avrebbe sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i vecchi comitati interprofessionali, occorreva
stabilire le condizioni di liquidazione del CIVDN definendo a tale scopo un calendario delle modalità.
26
Tuttavia, dai documenti prodotti dal ricorrente, e non contestati dalla [OSCURATO:PERSONA], risulta che il CIVDN in ogni caso non
si è sciolto nel dicembre 2000, dato che la sua liquidazione è stata disposta con ordinanza 2005‑554 e il decreto interministeriale
9 agosto 2005 ne fissa le modalità. Il CIVDN non ha quindi perduto la propria capacità di stare in giudizio.
27
Ne consegue che, alla data in cui è stato proposto il presente ricorso, il CIVDN era una persona giuridica dotata della capacità
di agire in giudizio e peraltro nulla indica che abbia perduto tale capacità. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi ingiustamente messo
in dubbio la capacità di agire del CIVDN asserendo che quest’ultimo era stato sciolto.
Sulla mancanza di interesse ad agire dei ricorrenti contro l’art. 1, n. 3, della decisione
Argomenti delle parti
28
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’art. 1, n. 3, della decisione non può arrecare pregiudizio ai ricorrenti, in quanto dà loro
soddisfazione dichiarando l’aiuto compatibile con il mercato comune. [OSCURATO:PERSONA] invoca a sostegno della sua tesi l’ordinanza
della Corte 28 gennaio 2004, causa C‑164/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1177, punti 18‑25), e la sentenza del Tribunale
14 aprile 2005, causa T‑141/03, Sniace/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1197, punti 25 e segg.).
29
Secondo tale analisi, il ricorso del CIVDN, associazione incaricata di difendere gli interessi collettivi dei suoi membri,
sarebbe manifestamente irricevibile in quanto detto comitato rappresenta beneficiari di aiuti dichiarati compatibili. Il CNIV
sarebbe ancor meno interessato da una decisione favorevole per i produttori di vino dolce naturale.
30
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea inoltre che la decisione non riguarda i contributi in quanto tali e non mira assolutamente a equipararli
ad aiuti.
31
I ricorrenti ritengono di avere interesse ad agire contro tale disposizione. La giurisprudenza invocata dalla [OSCURATO:PERSONA]
non consentirebbe in alcun caso di escludere per principio la ricevibilità del ricorso di annullamento proposto dal beneficiario
di un aiuto contro una decisione che dichiari tale aiuto compatibile con il mercato comune. La dichiarazione di compatibilità
non esimerebbe il Tribunale dall’esaminare se la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] produca nel caso di specie effetti giuridici
obbligatori tali da ledere gli interessi dei ricorrenti. Orbene, a differenza del caso della ricorrente della sentenza Sniace/[OSCURATO:PERSONA],
citata al punto 28 supra, nel caso di specie i ricorrenti farebbero riferimento ad azioni già pendenti dinanzi ai giudici
nazionali.
32
Infatti, secondo i ricorrenti, il CIVR, successore del CIVDN, è stato obbligato ad agire in giudizio contro un viticoltore,
la SCEA Marty, per ottenerne la condanna a versargli i contributi obbligatori di cui egli è debitore nei suoi confronti. Orbene,
nella memoria difensiva, l’impresa di cui trattasi chiede che il giudice nazionale voglia dichiarare che «i contributi volontari
obbligatori di cui il CIVR reclama il pagamento costituiscono aiuti di Stato ai sensi degli artt. 87 e 88 [CE]». Di conseguenza,
nel caso di specie sussisterebbe il rischio di contestazioni giudiziarie relative alla qualifica come aiuti di Stato dei contributi
volontari obbligatori.
33
Il CIVDN avrebbe quindi un proprio interesse ad agire contro l’art. 1, n. 3, della decisione, dato che tale disposizione gli
impedisce direttamente di esercitare a sua discrezione le proprie competenze. Lo stesso varrebbe per il CNIV, dato che la
qualifica come aiuto del finanziamento delle azioni interprofessionali mediante contributi volontari obbligatori è atta a
destabilizzare gravemente il funzionamento dei comitati interprofessionali del settore vitivinicolo raggruppati nel suo ambito.
Ciò varrebbe anche per la [OSCURATO:PERSONA], che, in quanto membro di un’organizzazione interprofessionale del settore vitivinicolo,
beneficia di tutte le azioni interprofessionali finanziate con tali contributi considerati aiuti di Stato.
Giudizio del Tribunale
34
Nell’ambito dell’esame sulla ricevibilità del presente ricorso, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante,
costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un’azione di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, solo i
provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi dei ricorrenti, modificando
in modo grave e manifesto la loro situazione giuridica (v. ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 28 supra, punto 18,
e giurisprudenza ivi citata). Peraltro, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile
solo in quanto il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Tale interesse dev’essere esistente
ed effettivo e va valutato il giorno in cui il ricorso viene proposto (v. sentenza Sniace/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 28 supra,
punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
35
Le parti invocano entrambe, a sostegno delle loro tesi, la sentenza Sniace/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 28 supra.
36
Orbene, si deve constatare che in tale sentenza il Tribunale, per dichiarare irricevibile il ricorso, non si è fermato al
semplice fatto che la decisione dichiarava l’aiuto compatibile con il mercato comune. Al contrario, il Tribunale ha esaminato
in concreto la situazione della ricorrente. D’altro canto, già nella sentenza 30 gennaio 2002, causa T‑212/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑347, punto 38), il Tribunale aveva dichiarato che il solo fatto che la decisione impugnata
in quella causa dichiarasse l’aiuto notificato compatibile con il mercato comune e che quindi, in linea di massima, non arrecasse
pregiudizio alla ricorrente non esimeva il giudice comunitario dall’esaminare se la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] producesse
effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi della ricorrente.
37
Di conseguenza, anche se l’art. 1, n. 3, della decisione dichiara compatibile con il mercato comune l’aiuto di Stato che la
Repubblica francese ha attuato sotto forma di campagne per la promozione e la pubblicità e per il funzionamento a favore di
alcune DOC, occorre esaminare se tale disposizione leda gli interessi dei ricorrenti.
38
In primo luogo, si deve constatare che, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, la decisione non qualifica come aiuto
di Stato il finanziamento mediante contributi interprofessionali delle campagne di cui trattasi. Risulta molto chiaramente
dal dispositivo della decisione e dalla motivazione su cui esso si fonda che sono qualificate come aiuto di Stato le campagne
in questione, non i contributi.
39
La natura dei contributi viene esaminata nella decisione con riguardo al loro eventuale carattere di risorse statali. Al punto 74
della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] conclude il suo esame considerando che si tratta di tasse parafiscali, vale a dire di risorse
pubbliche.
40
È vero che, al punto 134, la decisione ricorda il principio enunciato con sentenza della Corte 21 ottobre 2003, cause riunite
C‑261/01 e C‑262/01, [OSCURATO:PERSONA] e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑12249, punti 53 e 54), secondo il quale, quando una misura di aiuto, le
cui modalità di finanziamento costituiscono parte integrante della medesima, abbia avuto esecuzione in violazione dell’obbligo
di notifica, i giudici nazionali sono tenuti, in linea di principio, ad ordinare il rimborso delle tasse o dei contributi
specificamente applicati per finanziare tale aiuto. [OSCURATO:PERSONA] non esamina tuttavia se sussistano le condizioni di applicazione
di tale principio al caso di specie. Orbene, a tale riguardo occorre rammentare che, affinché possa ritenersi che un tributo
costituisca parte integrante di una misura di aiuto, deve necessariamente sussistere un vincolo di destinazione tra il tributo
e l’aiuto in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che il gettito del tributo viene necessariamente destinato
al finanziamento dell’aiuto medesimo. Se tale vincolo sussiste, il gettito del tributo incide direttamente sull’entità dell’aiuto
e, conseguentemente, sulla valutazione della compatibilità dell’aiuto medesimo con il mercato comune (v. sentenza della Corte
27 ottobre 2005, cause riunite da C‑266/04 a C‑270/04, C‑276/04 e da C‑321/04 a C‑325/04, [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9481,
punto 40, e giurisprudenza ivi citata). La decisione non indica tuttavia che nel caso di specie sussiste un vincolo di destinazione
tra il gettito dei contributi e l’importo degli aiuti versati e non fornisce alcun elemento che consenta di accertare tale
vincolo. Neppure i ricorrenti hanno dedotto argomenti circostanziati per dimostrare la sussistenza del vincolo in questione.
41
In secondo luogo, per quanto riguarda le azioni giudiziarie già pendenti dinanzi ai giudici nazionali, si deve sottolineare
che, pur lasciando intendere che tali azioni sarebbero molteplici, i ricorrenti ne citano solo una. Si tratta di una domanda
proposta il 6 dicembre 2004 dal CIVR contro la SCEA Marty dinanzi al Tribunale di Perpignan.
42
Si deve rilevare che tale controversia verte sul mancato pagamento di «contributi volontari obbligatori» secondo un calcolo
con saldo del 29 settembre 2004, e non il versamento di aiuti sotto forma di campagne per la promozione e la pubblicità e
per il funzionamento tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000, menzionate all’art. 1, n. 3, della decisione. Peraltro,
non è assolutamente dimostrato che i contributi in questione siano destinati al pagamento di tali aiuti.
43
Pertanto, i ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di un rischio reale che la loro situazione giuridica venga compromessa
dalle azioni giudiziarie vertenti sull’aiuto di Stato attuato tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000, sotto forma di
campagne per la promozione e la pubblicità e per il funzionamento.
44
In terzo e ultimo luogo, l’argomento relativo all’incertezza giuridica che tali contestazioni provocherebbero, determinando
la totale destabilizzazione del funzionamento complessivo dei comitati interprofessionali del settore, non sembra convincente
né per quanto riguarda il passato né per il futuro.
45
Per quanto riguarda il passato, i ricorrenti hanno fatto riferimento solo alla controversia tra il CIVR e la SCEA Marty, che,
vertendo sui contributi dovuti da tale impresa al detto comitato, non potrebbe di per sé destabilizzare l’intero settore,
neanche ammettendo che tale decisione presenti un nesso con la decisione. I ricorrenti, in ogni caso, non hanno prodotto alcune
elemento atto a dimostrare la destabilizzazione o il pericolo per i comitati interprofessionali derivanti dalla qualifica
come aiuto di Stato delle campagne promozionali e pubblicitarie e per il funzionamento di cui trattasi.
46
Come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA] in udienza, cosa di cui il Tribunale ha preso atto, la decisione non qualifica come aiuti
di Stato i contributi in quanto tali, per cui non comporta l’obbligo di rimborsare i contributi a chi li ha versati. [OSCURATO:PERSONA]
si è dichiarata disposta a inviare una lettera in tal senso ai ricorrenti.
47
Per quanto riguarda l’eventuale destabilizzazione delle future azioni interprofessionali, i ricorrenti non possono far valere
situazioni future e incerte per giustificare il loro interesse a chiedere l’annullamento dell’atto impugnato (v., in tal senso,
sentenza Sniace/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 28 supra, punto 26).
48
Da tutte queste considerazioni risulta che i ricorrenti non hanno fornito la prova del loro interesse esistente ed effettivo
ad agire contro l’art. 1, n. 3, della decisione. Il loro ricorso va quindi dichiarato irricevibile nella parte diretta all’annullamento
dell’art. 1, n. 3, della decisione.
Sulla legittimazione ad agire dei ricorrenti contro l’art. 1, n. 1, della decisione
Argomenti delle parti
49
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti non avrebbero neanche un «interesse diretto e individuale ad agire» contro l’art. 1,
n. 1, della decisione. Nel caso di specie, sarebbe indubbio che la decisione è indirizzata allo Stato francese, e non ai ricorrenti,
e occorrerebbe quindi stabilire se si possa ritenere che l’atto impugnato, formalmente indirizzato a uno Stato membro, riguardi
direttamente e individualmente ciascuno dei tre ricorrenti.
50
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, per definire le condizioni di ricevibilità dei ricorsi di annullamento esercitati dalle persone
fisiche o giuridiche, occorre distinguere tra gli atti di portata generale e quelli di portata individuale. Nella fattispecie,
la decisione costituirebbe un atto di portata generale, dato che riguarderebbe un regime di aiuti applicabile a un numero
indeterminato e indeterminabile di imprese, in funzione solamente della loro appartenenza a una categoria molto ampia di imprese
che producono vini dolci naturali.
51
Per quanto concerne la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la decisione non la riguarda individualmente. Infatti, poiché la
decisione ha carattere generale, affinché possa presentare carattere individuale nei confronti della ricorrente occorrerebbe
che quest’ultima potesse far valere qualità personali o circostanze particolari atte a distinguerla rispetto a qualsiasi altro
soggetto. Orbene, ciò non si verificherebbe. La decisione avrebbe avuto ripercussioni sulla situazioni di tutte le imprese
che hanno potuto beneficiare del premio per il ritiro. La decisione non avrebbe leso diritti particolari di determinate imprese,
diversi da quelli di altre imprese beneficiarie degli aiuti.
52
Tale soluzione sarebbe confermata da varie sentenze della Corte e del Tribunale e non sarebbe rimessa in discussione dalle
sentenze della Corte 19 ottobre 2000, cause riunite C‑15/98 e C‑105/99, Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8855;
in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), e 29 aprile 2004, causa C‑298/00 P, Italia/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4087; in
prosieguo: la «sentenza Alzetta»).
53
Le disposizioni impugnate della decisione non riguarderebbero direttamente neanche la [OSCURATO:PERSONA]. L’unica disposizione idonea
ad interessare direttamente i ricorrenti, e in particolare la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe l’art. 2, che impone alla Repubblica francese
di recuperare gli aiuti incompatibili di cui all’art. 1. Ebbene, nessuno dei ricorrenti contesterebbe l’art. 2 della decisione.
54
In conclusione, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non presenta qualità peculiari e non si trova in una situazione di fatto
che la distingue rispetto a qualsiasi altro beneficiario attuale o potenziale del regime attuato dalla Repubblica francese.
Non integrerebbe quindi le condizioni previste dall’art. 230, quarto comma, CE, per adire il Tribunale.
55
Per quanto riguarda il CIVDN, il suo ricorso sarebbe in ogni caso irricevibile, data la palese mancanza di interesse individuale.
[OSCURATO:PERSONA] afferma che, secondo una costante giurisprudenza, un’associazione di imprese che non sia destinataria dell’atto
impugnato è legittimata ad agire qualora abbia un proprio interesse a farlo, in particolare perché l’atto di cui trattasi
ha avuto ripercussioni sulla sua posizione di negoziatrice, o quando l’associazione si sia sostituita a uno o più dei suoi
membri che essa rappresenta, purché i suoi stessi membri potessero proporre un ricorso ricevibile. Orbene, da un lato, il
CIVDN non avrebbe dedotto alcun motivo proprio diverso da quelli fatti valere dai suoi membri. In particolare, sarebbe pacifico
che tale comitato non ha svolto alcun ruolo nel procedimento amministrativo. D’altro lato, i suoi membri, come la [OSCURATO:PERSONA],
non potrebbero validamente proporre ricorso, per cui il CIVDN non sarebbe legittimato ad agire in via sostitutiva, per gli
stessi motivi.
56
Quanto al CNIV, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che esso raggruppa le organizzazioni interprofessionali viticole, che sono enti privati
riconosciuti dallo Stato. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli argomenti svolti a sostegno dell’irricevibilità del ricorso del CIVDN
si applicano mutatis mutandis e a fortiori al CNIV. Infatti quest’ultimo non avrebbe tra i propri membri beneficiari degli
aiuti indicati nella decisione che possano proporre individualmente un ricorso di annullamento.
57
I ricorrenti affermano di essere direttamente e individualmente interessati dalla decisione impugnata.
58
[OSCURATO:PERSONA] afferma di essere direttamente interessata in quanto l’ordine di recupero rivolto alla Repubblica francese all’art. 2
della decisione incide sulla sua situazione giuridica. Infatti, a suo parere, lo Stato francese, poiché non dispone di alcun
potere discrezionale, deve ottenere dall’impresa il rimborso dell’aiuto individuale che le era stato accordato. Tuttavia,
se pure l’esistenza nella decisione di tale ordine di recupero rivolto alla Repubblica francese instaura un nesso diretto
tra la situazione della [OSCURATO:PERSONA] e la decisione, tale constatazione non comporterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a impugnare l’art. 2
della decisione affinché il suo ricorso sia ricevibile. Infatti l’ordine di recupero contenuto nella decisione ha quale unico
destinatario lo Stato membro interessato. Del resto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], è in primo luogo la qualifica come aiuti delle misure
controverse ad incidere sulla sua situazione giuridica e se l’art. 1, n. 1, venisse annullato, non sussisterebbe più alcun
obbligo di recupero ai sensi dell’art. 2.
59
[OSCURATO:PERSONA] afferma inoltre di essere individualmente interessata dalla decisione in quanto impresa beneficiaria effettiva di
un aiuto individuale, che è stato concesso in base al regime di aiuti di cui è stato ordinato il recupero. La sua situazione
sarebbe identica a quella della [OSCURATO:PERSONA], il cui ricorso è stato dichiarato ricevibile dalla Corte (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 55 supra). Secondo la [OSCURATO:PERSONA], nelle sentenze invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua tesi, l’irricevibilità
pronunciata dalla Corte dipendeva da elementi di fatto propri di quelle cause, in cui la decisione controversa non conteneva
un ordine di recupero degli aiuti già versati. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la distinzione formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] tra i ricorsi
di annullamento concernenti aiuti individuali, che sarebbero ricevibili, e quelli riguardanti regimi di aiuto, che sarebbero
irricevibili, è del tutto artificiosa e non si fonda sulla giurisprudenza invocata dalla [OSCURATO:PERSONA].
60
Il CIVDN afferma di avere un interesse proprio ad agire. La prova dell’interesse proprio ad agire di un’organizzazione non
sarebbe condizionata né limitata dalla sua qualità di negoziatore. La decisione impugnata riguarderebbe direttamente campagne
interprofessionali attuate dal CIVDN e finanziate mediante contributi istituiti dallo stesso, cui impedirebbe di esercitare
le proprie competenze.
61
Il CIVDN afferma inoltre di avere interesse ad agire per la difesa collettiva dei suoi membri direttamente e individualmente
interessati dalla decisione. Orbene, tali membri potrebbero proporre individualmente un ricorso di annullamento contro la
decisione nella loro qualità di beneficiari effettivi degli aiuti di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato il recupero.
62
Il CNIV, associazione senza scopo di lucro disciplinata dalla legge 1° luglio 1901, afferma di avere chiaramente un proprio
interesse ad agire in qualità di rappresentante delle organizzazioni interprofessionali del settore vitivinicolo e di difensore
dei loro interessi collettivi. Il CNIV ricorda che, secondo il suo statuto, esso ha in particolare lo scopo di «garantire
la rappresentanza in giudizio delle organizzazioni interprofessionali dei vini di origine controllata».
Giudizio del Tribunale
63
Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni
prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti
di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.
64
Conformemente a una giurisprudenza costante, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa
li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione
di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari (sentenze della
Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 197; 2 aprile 1998, causa C‑321/95 P, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1651, punti 7 e 28, e [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 52 supra, punto 32).
65
Nel caso di specie, è pacifico che la decisione è indirizzata alla Repubblica francese e non ai ricorrenti. Occorre quindi
verificare se l’atto impugnato riguardi direttamente e individualmente ciascuno di loro.
66
Il Tribunale ritiene opportuno esaminare anzitutto se la [OSCURATO:PERSONA] sia individualmente e direttamente interessata dall’art. 1,
n. 1, della decisione.
67
La Corte ha dichiarato che un’impresa non può, in via di principio, impugnare una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che vieta un
regime di aiuti settoriale se è interessata da questa decisione solo a causa della sua appartenenza al settore di cui trattasi
e della sua qualità di beneficiaria potenziale di tale regime. Infatti, una tale decisione si presenta, nei confronti dell’impresa
ricorrente, come un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti
giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto (v. sentenza Alzetta, cit. al
punto 52 supra, punti 36 e 37 e giurisprudenza ivi citata).
68
Si deve constatare che la decisione non individua l’impresa o le imprese beneficiarie dell’aiuto di cui trattasi. L’art. 1,
n. 1, della stessa dichiara incompatibile con il mercato comune l’aiuto di Stato che la Repubblica francese ha attuato sotto
forma di premio per il ritiro «concesso ai produttori viticoli francesi che si sono impegnati a non rivendicare la DOC “[OSCURATO:PERSONA]”
o “[OSCURATO:PERSONA]” dalla vendemmia 1996 alla vendemmia 2000». Risulta dai punti 9‑11 della decisione che il premio per il
ritiro di FRF 5 000 all’anno e per ettaro ritirato era versato per le «particelle che producevano vini delle DOC “[OSCURATO:PERSONA]”
o “[OSCURATO:PERSONA]” nel 1995 e che avrebbero prodotto vino da tavola o “vins de pays” (vini tipici) a partire dalla vendemmia
1996 fino alla vendemmia 2000». La decisione impugnata si applica quindi a situazioni determinate obiettivamente e comporta
effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto, ai sensi della citata
giurisprudenza.
69
Occorre tuttavia ricordare che, ai punti 34 e 35 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata al punto 52 supra, la Corte ha dichiarato
che, poiché l’impresa [OSCURATO:PERSONA] non era solo interessata dalla decisione controversa in quella causa in quanto impresa
del settore della navigazione in [OSCURATO:PERSONA], potenzialmente beneficiaria del regime di aiuti degli armatori sardi, ma anche
nella sua qualità di beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso a titolo di questo regime e per il quale la [OSCURATO:PERSONA]
aveva ordinato il recupero, tale impresa era individualmente interessata dalla suddetta decisione e il suo ricorso diretto
contro quest’ultima era ricevibile (v. anche, in tal senso, sentenza Alzetta, cit. al punto 52 supra, punti 38 e 39).
70
Occorre quindi verificare se la [OSCURATO:PERSONA] possieda la qualità di beneficiario effettivo di un aiuto individuale concesso in base
a un regime di aiuti settoriale e di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato il recupero.
71
[OSCURATO:PERSONA] fornisce in allegato al ricorso un prospetto dei bonifici «Premio per il ritiro – Piano “[OSCURATO:PERSONA]”» certificato
dal contabile del CIVDN da cui risulta che essa ha beneficiato in totale di FRF 91 041,50 a titolo di premio per il ritiro.
Emerge da tale documento che gli importi concessi differiscono a seconda delle imprese e sono quindi individualizzati in funzione
delle caratteristiche proprie di ciascuna di esse. [OSCURATO:PERSONA] è quindi la beneficiaria effettiva di un aiuto individuale accordato
nell’ambito di un regime di aiuti settoriale.
72
Risulta inoltre dall’art. 2 della decisione che la [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato il recuperato dell’aiuto controverso.
73
[OSCURATO:PERSONA] è quindi individualmente interessata dall’art. 1, n. 1, della decisione.
74
Tale conclusione non è inficiata dalla giurisprudenza fatta valere dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua tesi. Infatti l’analisi
di tale giurisprudenza mette in luce la differenza di contesto tra le cause menzionate e il caso di specie, in particolare
per la mancanza, nella stragrande maggioranza di esse, di una richiesta di recupero dell’aiuto.
75
Per quanto riguarda l’interesse diretto della [OSCURATO:PERSONA], poiché l’art. 2 della decisione obbliga la Repubblica francese ad adottare
le misure necessarie per recuperare gli aiuti incompatibili con il mercato comune menzionati, in particolare, all’art. 1,
n. 1, e poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha beneficiato e dovrà rimborsarli, quest’ultima dev’essere considerata direttamente interessata
dalle suddette disposizioni (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 52 supra, punto 36).
76
I due criteri dell’interesse diretto elaborati dalla giurisprudenza consistono infatti, in primo luogo, nel fatto che il provvedimento
di cui trattasi deve produrre effetti direttamente sulla situazione giuridica del singolo e, in secondo luogo, nel fatto che
tale provvedimento non deve lasciare alcun margine di valutazione discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione.
Orbene, è pacifico che questi due criteri sono soddisfatti nel caso di specie.
77
Il fatto, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], che i ricorrenti non abbiano impugnato la disposizione della decisione che ordina alla
Repubblica francese di recuperare l’aiuto controverso non può modificare tale conclusione. L’interesse diretto della ricorrente
è subordinato alla sussistenza dei due criteri sopra menzionati, e il fatto che essa impugni o meno l’ordine di recupero rivolto
alla Repubblica francese non ha alcuna rilevanza a tale riguardo.
78
Si deve inoltre osservare che la decisione collega l’art. 2 all’art. 1, nn. 1 e 2, per cui non si possono considerare tali
disposizioni separatamente. L’annullamento dell’art. 1, n. 1, richiesto dalla ricorrente, farebbe venir meno l’ordine di recupero.
79
Si deve quindi dichiarare ricevibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] contro l’art. 1, n. 1, senza che occorra esaminare se gli altri
ricorrenti siano direttamente e individualmente interessati.
80
Sulla base di tutte queste considerazioni, occorre dichiarare irricevibile il ricorso nella parte diretta contro l’art. 1,
n. 3, della decisione e ricevibile nella parte diretta contro l’art. 1, n. 1, della stessa.
Nel merito
81
I ricorrenti deducono due motivi a sostegno del ricorso contro l’art. 1, n. 1, della decisione. Il primo è basato su una violazione
dell’obbligo di motivazione e il secondo su una violazione dell’art. 87, n. 1, CE.
Sul primo motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione
Argomenti delle parti
82
I ricorrenti sostengono che l’analisi alla luce dell’art. 87 CE svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla natura dei contributi
interprofessionali con cui sono stati finanziati il premio per il ritiro e le campagne promozionali e pubblicitarie e per
il funzionamento di alcune DOC non è sufficientemente motivata. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi violato l’obbligo di motivazione
sancito dall’art. 253 CE, che sarebbe particolarmente stringente in materia di aiuti di Stato.
83
Il punto 74 della decisione esporrebbe in modo lapidario gli elementi che caratterizzano l’esistenza di un aiuto di Stato.
Tali considerazioni superficiali non consentirebbero di comprendere i motivi che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a ritenere che
nel caso di specie siano soddisfatti i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte in materia di aiuti di Stato. La
decisione non riprodurrebbe neanche la sostanza delle norme di diritto stabilite dalla giurisprudenza della Corte.
84
Secondo i ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto identificare come aiuto ciascuna delle misure considerate ed esporre i
motivi per cui sussistevano tutte le quattro condizioni di applicazione dell’art. 87 CE. Orbene, nella decisione, la [OSCURATO:PERSONA]
non si sarebbe neanche curata di distinguere, nella fase dell’analisi alla luce dell’art. 87, n. 1, CE, tra le diverse misure
in questione.
85
I ricorrenti rilevano incidentalmente che la motivazione della decisione sull’esistenza di un vantaggio selettivo si fonda
anche su un’inversione pura e semplice dell’onere della prova, e la [OSCURATO:PERSONA] sembra accontentarsi del fatto che «non è
dimostrato che i beneficiari degli aiuti coincidano sempre con i debitori delle tasse di cui trattasi».
86
[OSCURATO:PERSONA] ricorda la giurisprudenza pertinente sull’obbligo di motivazione, e in particolare che le è sufficiente esporre
i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia della decisione, e che una decisione
conforme a una prassi decisionale costante può essere motivata sommariamente.
87
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], risulta dai passaggi pertinenti della decisione che quest’ultima è sufficientemente motivata. [OSCURATO:PERSONA]
cita a tale riguardo i punti 38‑40, 74 – con la nota n. 12 cui questo rinvia ‑ e 121 della decisione.
88
[OSCURATO:PERSONA] ritiene di non dovere analizzare ulteriormente i motivi per cui i criteri della giurisprudenza citata non erano
soddisfatti. Infatti, a suo parere, emerge chiaramente dal regime controverso, da un lato, che lo Stato, con l’intermediazione
del CIVDN, poteva disporre liberamente delle risorse di cui trattasi e, dall’altro, che il finanziamento delle misure menzionate
all’art. 1 della decisione non era imputabile esclusivamente ai membri dell’organizzazione professionale in questione, ma
faceva chiaramente parte di una politica statale.
89
[OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che, nel ricorso, la censura relativa al difetto di motivazione era riferita solo ai contributi
interprofessionali. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] afferma di non avere preso alcuna decisione su tale aspetto, dato che la natura
dei contributi interprofessionali non fa parte del dispositivo della decisione.
90
In ogni caso, e in subordine, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale motivo sia irricevibile, dato che le ricorrenti non hanno spiegato
perché l’insieme dei motivi della decisione concernenti l’esistenza di aiuti di Stato, esposti ai punti 71‑82 della decisione,
sia insufficiente alla luce delle condizioni dell’art. 253 CE.
Giudizio del Tribunale
91
Per giurisprudenza costante, l’accertamento se la motivazione di una decisione soddisfi le condizioni di cui all’art. 253 CE
va effettuato alla luce non solo del tenore della decisione ma anche del suo contesto, nonché del complesso delle norme giuridiche
che disciplinano la materia. Anche se la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a pronunciarsi, nella motivazione della decisione, su tutti
i punti di fatto e di diritto sollevati dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo, essa deve comunque tener
conto di tutte le circostanze e di tutti gli elementi rilevanti del caso, per consentire al giudice comunitario di esercitare
il proprio sindacato di legittimità e per portare a conoscenza sia degli Stati membri che dei cittadini interessati i criteri
in base ai quali ha applicato il Trattato (v. sentenza del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T‑371/94 e T‑394/94, [OSCURATO:PERSONA] e a. e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2405, punto 94 e giurisprudenza ivi citata).
92
Ai fini dell’esame dell’obbligo di motivazione nel presente contesto, occorre precisare che il procedimento di controllo degli
aiuti di Stato è un procedimento avviato nei confronti dello Stato membro responsabile della concessione dell’aiuto e che
gli interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, tra i quali figura il beneficiario dell’aiuto, non possono pretendere direttamente
un dibattito in contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA], quale quello previsto in favore del detto Stato membro (v. sentenza del
Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑198/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2717, punto 61 e giurisprudenza
ivi citata).
93
Occorre esaminare alla luce di quanto precede se la motivazione della decisione risponda alle condizioni di cui all’art. 253 CE.
94
Nella decisione, la [OSCURATO:PERSONA] inizia la sua analisi (punto 1) citando le disposizioni dell’art. 87, n. 1, CE (punto 71).
Passa poi ad esaminare (parte V 1.1, punti 73‑76) l’«esistenza di un vantaggio selettivo finanziato con risorse statali».
I punti qui considerati sono così formulati:
«73. Sono considerati aiuti gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente
determinate imprese o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni
normali di mercato.
74. Per quanto riguarda la natura dei contributi nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che per questi ultimi è necessaria
l’adozione di un atto dell’autorità pubblica perché possano produrre tutti i relativi effetti e che le risorse prodotte sono
state usate per l’attuazione di una politica sostenuta dallo Stato. Inoltre, non è dimostrato che i beneficiari degli aiuti
coincidano sempre con i debitori delle tasse di cui trattasi. Pertanto, non soddisfano i criteri proposti dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia per non rientrare nel divieto dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene
quindi che si tratti, nella fattispecie, di tasse parafiscali, vale a dire di risorse pubbliche.
75. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, sono considerati aiuti gli interventi che, in varie forme, alleviano gli
oneri che normalmente gravano sul bilancio dell’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne
hanno la stessa natura e producono identici effetti.
76. Per quanto riguarda l’esistenza, o la natura dell’aiuto, questa dev’essere appurata al livello dei beneficiari potenziali
del [OSCURATO:PERSONA] e dei contributi interprofessionali per la promozione e la pubblicità e il funzionamento di talune DOC
e del loro finanziamento. Nella fattispecie, il sostegno concesso ha favorito alcune imprese nel senso che l’aiuto è stato
concesso soltanto ai produttori delle DOC che operano in determinate regioni».
95
Il punto 74 della decisione rinvia alla nota 12, che contiene il richiamo alla sentenza della Corte 15 luglio 2004, causa
C‑345/02, Pearle e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7139), e il punto 75 della decisione rinvia, nella nota 13, alla sentenza della Corte
22 maggio 2003, causa C‑355/00, Freskot ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5263).
96
Inoltre, sotto il titolo «Incidenza sugli scambi» (parte V 1.2), la decisione dedica cinque punti (da 77 a 81) al criterio
dell’incidenza sugli scambi.
97
Infine, sotto il titolo «Conclusioni sul carattere di “aiuto” ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE» (parte
V 1.3), la decisione espone, al punto 82, quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] ritiene, alla luce delle spiegazioni suesposte, che le misure a favore delle imprese produttrici di DOC che
operano in alcune regioni determinate costituiscono un vantaggio finanziato da risorse pubbliche che viene loro conferito
e di cui altri operatori non possono beneficiare, che falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo alcune imprese
e alcune produzioni in modo da poter incidere sul commercio tra Stati membri. La misura costituisce pertanto un aiuto ai sensi
dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato».
98
In primo luogo, si deve constatare che, per quanto riguarda la natura dei contributi interprofessionali con cui viene finanziato,
in particolare, il premio per il ritiro, il punto 74 della decisione contiene una motivazione puntuale. Per i contributi in
questione è stata «necessaria l’adozione di un atto dell’autorità pubblica perché [potessero] produrre tutti i relativi effetti»
e «le risorse prodotte sono state usate per l’attuazione di una politica sostenuta dallo Stato». Si tratta di «tasse parafiscali,
vale a dire di risorse pubbliche». Peraltro il punto 29 della decisione sviluppa, in merito alla natura dei contributi, gli
argomenti sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] in apertura del procedimento di esame e fornisce chiarimenti in proposito.
99
In secondo luogo, la decisione, se pure non indica i criteri enunciati nella giurisprudenza della Corte che consentono di
eludere il divieto di cui all’art. 87, n. 1, CE, cita tuttavia tale articolo (punto 71) come pure la giurisprudenza che definisce
gli interventi da considerare come aiuti (punti 73 e 75) ed espone i motivi per cui tale disposizione e tale giurisprudenza
si applicano nel caso di specie (punti 74 e 76‑82). [OSCURATO:PERSONA] doveva indicare i motivi per cui le misure controverse
rientravano nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, e non il contrario. Il fatto che si limiti a rinviare alla
sentenza Pearle e a., citata al punto 95 supra, e non si addentri nel dettaglio della dimostrazione a contraris non può essere
considerato difetto di motivazione.
100
In terzo luogo, per quanto riguarda l’asserita esigenza di una specifica motivazione per ciascuna delle misure controverse,
dalla sentenza del Tribunale 18 gennaio 2005, causa T‑93/02, Confédération nationale du Crédit mutuel/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑143),
non può dedursi che per ogni misura considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] come costitutiva di un aiuto occorra una specifica motivazione
in relazione a ciascuna delle quattro condizioni di applicazione dell’art. 87 CE.
101
Infatti, in quella causa, il Tribunale è partito dalla constatazione che l’indicazione dell’aiuto nel dispositivo della decisione
impugnata non era sufficiente a consentire agli interessati e al Tribunale di conoscere la o le misure considerate, nel caso
di specie, come costitutive di un aiuto (punto 73). Al punto 122, il Tribunale ha inoltre rilevato che la decisione impugnata
non era sufficientemente motivata circa l’identificazione delle misure qualificate come aiuto.
102
Orbene, ciò non si verifica invece nel caso in esame. Il dispositivo della decisione qualifica come aiuto di Stato il premio
per il ritiro, il piano di riconversione e le campagne promozionali e pubblicitarie dedicando un paragrafo a ciascuna misura.
Gli interessati e il Tribunale possono quindi conoscere senza difficoltà le misure considerate, nel caso di specie, come costitutive
di un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Il Tribunale ricorda del resto che, poiché il ricorso è ricevibile solo nella
parte diretta all’annullamento dell’art. 1, n. 1, della decisione, l’esame dev’essere limitato alla motivazione concernente
il premio per il ritiro.
103
Nel caso di specie, peraltro, a differenza della decisione impugnata che ha dato luogo alla sentenza Confédération nationale
du Crédit mutuel/[OSCURATO:PERSONA], citata al punto 100 supra, i motivi della decisione operano per lo più una distinzione fra le
tre misure considerate. Infatti, nella parte II, intitolata «Descrizione», la decisione descrive in ordine successivo il sistema
del premio per il ritiro (parte II.1.1), quello dell’aiuto alla riconversione (parte II.1.2) e i contributi interprofessionali
per la promozione e la pubblicità (parte II 2). In seguito, nelle osservazioni dedicate agli argomenti sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA]
nella fase di apertura del procedimento d’esame (parte II 3), la decisione distingue nuovamente tra il premio per il ritiro
(punti 30‑32), i costi della riconversione (punti 33‑37) e gli aiuti per la promozione e la pubblicità (punti 38 e 39). Inoltre,
nella parte IV, dedicata alle osservazioni presentate dalla Repubblica francese, si ritrova tale distinzione, ossia premio
per il ritiro (parte IV 1.1), aiuto alla riconversione (parte IV 1.2) e campagne per la promozione e la pubblicità (parte IV 2).
Infine, nell’analisi della compatibilità degli aiuti (parte V 2), la decisione distingue nuovamente le tre misure e i punti 95‑106
sono dedicati al premio per il ritiro, i punti 107‑118 all’aiuto alla riconversione e i punti 119‑123 agli aiuti per la promozione
e la pubblicità.
104
È pur vero che, nell’esame delle condizioni stabilite dall’art. 87, n. 1, CE, sotto i titoli «Esistenza di un vantaggio selettivo
finanziato con risorse statali» e «Incidenza sugli scambi», la decisione non distingue le tre misure. Nondimeno, tale esame
consente agli interessati di conoscere l’applicazione del Trattato fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] e al Tribunale di esercitare il
suo sindacato. A differenza della causa [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale 22 febbraio 2006, causa T‑34/02, [OSCURATO:PERSONA] 001 e
a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑267, punti 109‑132), invocata dai ricorrenti, la decisione esamina se nel caso di specie sussistano
le condizioni stabilite dall’art. 87, n. 1, CE per dichiarare l’incompatibilità degli aiuti con il mercato comune. Il fatto
che si tratti di un esame complessivo non può essere considerato di per sé in contrasto con l’obbligo di motivazione, tanto
più che le misure controverse rientrano nel medesimo piano d’azione.
105
Ne consegue che il primo motivo va disatteso, senza che occorra esaminare l’argomentazione svolta in subordine dalla [OSCURATO:PERSONA]
nella controreplica.
Sul secondo motivo, concernente una violazione dell’art. 87, n. 1, CE
106
In una prima parte, i ricorrenti fanno valere la mancanza del carattere di risorse di Stato e, in una seconda, la mancanza
di imputabilità allo Stato dei contributi interprofessionali. Tuttavia, poiché le memorie delle parti confondono spesso le
due parti di questo motivo, occorre esaminarle congiuntamente.
Argomenti delle parti
107
I ricorrenti ricordano che, secondo una giurisprudenza costante, per essere qualificate come aiuti di Stato, le misure controverse
devono soddisfare cumulativamente quattro condizioni. Orbene, nel caso di specie mancherebbe una di tali condizioni, vale
a dire quella secondo cui le misure devono avere origine statale, ossia essere finanziate mediante risorse statali ed essere
imputabili allo Stato.
108
I ricorrenti invocano la giurisprudenza della Corte secondo cui una misura resa obbligatoria dall’autorità pubblica, ma finanziata
da imprese private senza che l’autorità pubblica abbia mai il potere di disporre dei fondi in questione, non comporta alcun
trasferimento diretto o indiretto di risorse statali (sentenza della Corte 13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2099, punto 59).
109
Secondo i ricorrenti, risulta dalla giurisprudenza che il criterio decisivo risiede nel potere di disposizione sufficiente
dei fondi destinati a finanziare le misure. Orbene, nella decisione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dedotto il carattere di risorse
statali dei contributi dal semplice fatto che essi avevano richiesto l’adozione di un atto dell’autorità pubblica per produrre
i propri effetti. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe quindi proceduto all’analisi prescritta dalla giurisprudenza.
110
I ricorrenti sostengono che, in materia di contributi interprofessionali, l’intervento dello Stato è limitato all’approvazione
dei contributi, sulla base di un’iniziativa professionale, quindi privata, per conferire loro carattere obbligatorio per tutti
i membri dell’organizzazione interprofessionale. L’autorità pubblica eserciterebbe solo un controllo a posteriori di pura
regolarità finanziaria e non avrebbe mai il controllo dei fondi. Il CIVDN avrebbe beneficiato di un’autonomia completa per
quanto riguarda sia il finanziamento e lo svolgimento delle campagne per la promozione e la pubblicità e il funzionamento
di alcune DOC, sia il premio per il ritiro.
111
Un approccio strettamente organico al funzionamento del CIVDN non terrebbe conto del reale funzionamento di tale comitato.
Si dovrebbe privilegiare in ogni caso un esame basato su un approccio funzionale.
112
Secondo i ricorrenti, i recenti decreti del ministro dell’Economia francese del 31 marzo 2006, relativi alle modalità di esercizio
del controllo economico e finanziario dello Stato sulle organizzazioni interprofessionali agricole, dimostrano l’assenza di
qualsiasi possibilità per lo Stato di disporre dei fondi raccolti presso i comitati interprofessionali attraverso i contributi
dei professionisti.
113
I ricorrenti sottolineano che la [OSCURATO:PERSONA] incorre in un errore manifesto nell’affermare che il premio per il ritiro è finanziato
principalmente con una tassa parafiscale di importo pari a FRF 50 per ettolitro prodotto nella regione dei Pirenei. Al contrario,
per finanziare il piano di ritiro verrebbe riscosso un contributo professionale specifico, come dimostrerebbe la decisione
96-1 del CIVDN. La tassa parafiscale in questione sarebbe marginale nelle risorse del CIVDN, in quanto sarebbe riservata al
funzionamento dei suoi servizi.
114
Quanto alla valutazione dell’imputabilità allo Stato dei contributi interprofessionali destinati a finanziare le azioni per
la promozione e la pubblicità e per il funzionamento di alcune DOC, i ricorrenti affermano che, per un soggetto privato quale
un’organizzazione interprofessionale, il criterio decisivo riguarda la questione se detta organizzazione potesse o meno adottare
la misura di cui trattasi senza tenere conto delle esigenze dell’autorità pubblica. Orbene, sarebbe incontestabile che tali
azioni, a differenza di quelle in discussione nell’ambito del piano «[OSCURATO:PERSONA]», non rientravano minimamente in una politica
statale. Anzi, a loro parere si trattava di misure adottate esclusivamente per conseguire un obiettivo previamente stabilito
dai professionisti del settore. Concludendo, all’art. 1, n. 3, della decisione, che tali campagne potevano essere qualificate
come aiuti di Stato, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi incorsa in un errore di diritto e palese violazione dell’art. 87, n. 1, CE.
115
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che un semplice esame della legge 2 aprile 1943, n. 200, che istituisce il CIVDN, come modificata dal
decreto 20 ottobre 1956, n. 55‑1064, sia sufficiente a dimostrare che le misure controverse possono essere solo il risultato
di un atto imputabile allo Stato e che tali misure sono finanziate mediante risorse statali. A suo avviso, dalla suddetta
legge risulta che il CIVDN è formato paritariamente dai produttori e dalle autorità pubbliche (art. 2) e che il suo ufficio
esecutivo è composto in gran parte da rappresentanti dello Stato (art. 4). [OSCURATO:PERSONA] cita inoltre l’art. 7 della medesima
legge, secondo cui le proposte del CIVDN o del suo ufficio esecutivo divengono obbligatorie per tutti i membri delle professioni
interessate a partire dal momento in cui abbiano ottenuto, a seconda dei casi, l’acquiescenza del ministro dell’Agricoltura
o quella del commissario di governo. [OSCURATO:PERSONA] fa inoltre valere l’art. 14 della suddetta legge, secondo cui il bilancio
è sottoposto all’approvazione dei ministri dell’Agricoltura e delle Finanze e che i costi relativi alle spese di gestione
del CIVDN o al conseguimento dei suoi scopi di interesse professionale sono coperti con le tasse riscosse sulla vendita dei
prodotti o con altri mezzi. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l’art. 15 della legge in questione dispone che la gestione
finanziaria del CIVDN è soggetta al controllo dello Stato. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che si tratti palesemente di risorse
statali e di atti imputabili allo Stato.
116
Tale interpretazione del ruolo preponderante dello Stato sarebbe ampiamente confermata dalla decisione dell’autorità francese
per la concorrenza 23 luglio 2004, 04‑D‑35, relativa a prassi attuate sul mercato dei vini dolci naturali recanti la DOC «[OSCURATO:PERSONA]».
117
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], se pure la decisione del CIVDN 96-1 del 5 luglio 1996 prevedeva che il gettito del contributo interprofessionale
fosse destinato esclusivamente al pagamento del premio per ritiro ai produttori che ne avevano diritto, tale gettito si è
rivelato insufficiente allo scopo. Il consiglio generale avrebbe quindi fornito un aiuto di carattere eccezionale di FRF 2 milioni.
Inoltre, l’assemblea plenaria del CIVDN del 20 dicembre 2000 avrebbe deliberato la fusione del conto per il ritiro con il
conto generale del CIVDN, il che avrebbe aumentato le possibilità per tale organizzazione di disporre, sotto il controllo
dello Stato, delle risorse raccolte, a prescindere dalla loro provenienza.
118
[OSCURATO:PERSONA] ricorda che il premio per il ritiro era finanziato principalmente mediante una tassa parafiscale in senso proprio,
di importo pari a FRF 50 per ettolitro prodotto nella regione dei Pirenei. Sarebbe quindi indubbio che tale tassa parafiscale
era applicata direttamente dallo Stato e che non si trattava di un contributo volontario del settore.
119
[OSCURATO:PERSONA] insiste sul fatto che i contributi sono stati presi in esame nella decisione unicamente per verificare se costituissero
risorse statali destinate a finanziare le tre misure considerate nella decisione. Per contro, i contributi in quanto tali
non sarebbero stati qualificati come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 CE. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il secondo
motivo dei ricorrenti, quale risulta dall’atto introduttivo, è irricevibile e privo di oggetto, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non
ha mai esaminato e non doveva esaminare se i contributi costituissero di per sé aiuti di Stato.
120
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la decisione non lascia mai intendere che esista un vincolo di destinazione ai sensi della giurisprudenza
tra il gettito dei contributi e l’importo degli aiuti versati a titolo delle tre misure considerate. Infatti, il regime controverso
fisserebbe, a prescindere dal gettito dei contributi, l’importo degli aiuti versati successivamente in funzione della sola
situazione personale dei beneficiari.
121
Nella controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] deduce dal fatto che i ricorrenti hanno confermato di essersi «limitati a contestare l’imputabilità
allo Stato solo per quanto riguarda i contributi interprofessionali di cui all’art. [1, n. 3] del dispositivo della decisione»
che il ricorso non riguarda le tre misure considerate all’art. 1 della decisione. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge tuttavia che la
formulazione del seguito del punto 86 della replica potrebbe far pensare che i ricorrenti neghino che i contributi costituiscano
risorse statali in quanto sono destinati a finanziare le azioni per la promozione e la pubblicità e per il funzionamento.
Tuttavia, secondo la [OSCURATO:PERSONA], nell’ultimo punto della replica i ricorrenti ricadono nella stessa confusione concludendo
che la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato erroneamente che i contributi con cui sono state finanziate le campagne per la promozione
e la pubblicità e per il funzionamento di alcune DOC potessero essere qualificati come aiuti di Stato. Basandosi su tale mancanza
di chiarezza e sull’impossibilità di difendersi, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il motivo va dichiarato irricevibile. Afferma
in subordine che detto motivo è infondato.
Giudizio del Tribunale
122
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] contesta, nella controreplica, la ricevibilità di detto motivo, occorre iniziarne l’esame con tale questione.
– Sulla ricevibilità del motivo concernente la violazione dell’art. 87, n. 1, CE
123
Nella controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] afferma di non essere in grado di difendere la sua posizione, data la mancanza di chiarezza
delle diverse memorie dei ricorrenti.
124
Se pure l’argomentazione svolta dai ricorrenti nelle loro memorie può creare confusione per certi aspetti, tuttavia si deve
constatare che l’enunciato di tale motivo emerge chiaramente dall’atto introduttivo. Infatti, i ricorrenti lamentano un errore
di diritto e la violazione dell’art. 87, n. 1, CE. Essi suddividono tale motivo in due parti, di cui la prima è fondata sulla
mancanza di carattere di risorse statali dei contributi e la seconda sulla mancanza di imputabilità allo Stato dei contributi
interprofessionali destinati a finanziare le azioni promozionali e pubblicitarie e per il funzionamento di alcune DOC. Inoltre,
nel riepilogo dei motivi e principali argomenti dedotti figurante nel ricorso, si legge quanto segue:
«Si chiede al Tribunale di annullare la decisione (…) per i seguenti motivi:
(…)
– la decisione comporta una violazione dell’art. 87, n. 1, CE, nella parte in cui qualifica come aiuti di Stato i contributi
professionali di cui all’art. 1, nn. 1 e 3, del dispositivo».
125
In tale misura ed entro tali limiti, il motivo in questione va dichiarato ricevibile. I ricorrenti tuttavia non possono modificare
in un secondo tempo il contenuto e la portata di tale motivo al punto di farne un motivo nuovo, in violazione dei diritti
della difesa. L’art. 48 del regolamento di procedura dispone infatti che è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di
causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Tuttavia, un motivo che
costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del
giudizio, e che sia strettamente connesso con questo, va considerato ricevibile (sentenza del Tribunale 19 settembre 2000,
causa T‑252/97, Dürbeck/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3031, punto 39).
126
Da un lato, risulta dall’atto introduttivo che i ricorrenti contestano la qualifica come aiuti di Stato di cui sarebbero stati
oggetto i contributi professionali, in particolare per il fatto che questi ultimi non presentano il carattere di risorse statali.
In tale contesto, affermano che lo Stato non può disporre dei contributi in questione. Dall’altro lato, i ricorrenti fanno
valere la mancanza di imputabilità allo Stato, limitandola molto chiaramente ai contributi interprofessionali destinati a
finanziare le azioni per la promozione e la pubblicità e per il funzionamento di alcune DOC. In proposito, i ricorrenti ricordano
nella replica di «essersi limitati a contestare l’imputabilità allo Stato unicamente per quanto riguarda i contributi interprofessionali
di cui all’art. [1, n. 3,] del dispositivo della decisione».
127
[OSCURATO:PERSONA] pertanto non può affermare di non essere stata in grado di difendersi su tali questioni. Peraltro, i punti 59‑77
del suo controricorso, nonché i punti 52‑60 e 67 della sua controreplica indicano il contrario.
128
Il motivo concernente la violazione dell’art. 87, n. 1, CE è quindi ricevibile.
– Sulla fondatezza del motivo concernente la violazione dell’art. 87, n. 1, CE
129
Secondo una giurisprudenza costante, determinati vantaggi, per poter essere qualificati come aiuti ai sensi dell’art. 87,
n. 1, CE, debbono, da un lato, essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, essere
imputabili allo Stato (v. sentenza della Corte 16 maggio 2002, causa C‑482/99, Francia/[OSCURATO:PERSONA], detta «Stardust», [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4397,
punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
130
Risulta dalla giurisprudenza della Corte che solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali
vanno considerati aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Invero, la distinzione stabilita da questa disposizione tra gli «aiuti
concessi dagli Stati» e gli aiuti concessi «mediante risorse statali» non significa che tutti i vantaggi consentiti da uno
Stato costituiscano aiuti, che siano o meno finanziati mediante risorse statali, ma è intesa solamente a ricomprendere nella
nozione di aiuto non solo gli aiuti direttamente concessi dagli Stati, ma anche quelli concessi da enti pubblici o privati
designati o istituiti dagli Stati (v. sentenza PreussenElektra, cit. al punto 108 supra, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).
131
Occorre sottolineare anzitutto che tale motivo, conformemente a vari argomenti dedotti dai ricorrenti nell’atto introduttivo
e nella replica, nonché al riepilogo figurante nell’atto introduttivo, va respinto nella misura in cui è diretto a contestare
la qualifica come aiuto di Stato dei contributi in questione.
132
Infatti, la decisione non qualifica mai tali contributi come aiuti di Stato (v. anche, sotto il profilo della ricevibilità
del ricorso, punti 38 e 40 supra). Come risulta dal dispositivo, sono le misure attuate sotto forma di premio per il ritiro,
il piano di riconversione e le campagne promozionali e pubblicitarie e per il funzionamento a favore di alcune DOC ad essere
qualificate come aiuti di Stato. Al punto 74 della decisione, i contributi in questione vengono considerati dalla [OSCURATO:PERSONA]
come tasse parafiscali, vale a dire risorse pubbliche. Poiché i contributi controversi sono destinati al finanziamento delle
misure considerate, la decisione ne deduce che è soddisfatto il criterio del finanziamento mediante risorse pubbliche.
133
Ad abundantiam, se si dovessero interpretare le memorie dei ricorrenti nel senso che le misure controverse non costituiscono
aiuti di Stato in quanto non sono finanziate mediante risorse pubbliche e alcune di esse non sono imputabili allo Stato, la
risposta non sarebbe diversa.
134
Infatti, per quanto riguarda il secondo elemento, risulta dall’enunciato della seconda parte di tale motivo e dalle precisazioni
formulate dai ricorrenti nella replica che questi ultimi contestano solo l’imputabilità allo Stato dei contributi interprofessionali
destinati a finanziare le azioni per la promozione e la pubblicità e per il funzionamento di alcune DOC.
135
Orbene, poiché i ricorrenti non possono validamente impugnare la parte del dispositivo della decisione relativa a tali azioni
(v. punti 34‑38 supra), l’argomentazione svolta in tale capo del motivo non può essere accolta.
136
Peraltro, i ricorrenti non contestano l’imputabilità allo Stato del premio per il ritiro. È quindi sufficiente verificare
se la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto a buon diritto nella decisione che il premio per il ritiro costituisse un vantaggio finanziato
mediante risorse statali.
137
A sostegno delle loro tesi contrapposte, i ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] invocano ognuna principalmente una sentenza della Corte.
I primi si basano sulla sentenza Pearle e a., citata al punto 95 supra, per affermare, per analogia, che la misura controversa
non è stata «finanziata con risorse lasciate a disposizione delle autorità nazionali». [OSCURATO:PERSONA] si richiama invece alla
sentenza Stardust, citata al punto 129 supra, affermando che le risorse del CIVDN «ricade[vano] sotto il controllo dello Stato
[ed erano] dunque a disposizione di quest’ultimo», dato che lo Stato era «perfettamente in grado, esercitando la sua influenza
dominante su tal[e] impres[a], di orientare l’utilizzazione delle [sue] risorse».
138
Occorre rilevare, in via preliminare, che i ricorrenti contestano la portata attribuita dalla [OSCURATO:PERSONA] alla sentenza Stardust,
citata al punto 137 supra, in quanto l’analisi della Corte rientra, a loro parere, «in un contesto fattuale peculiare del
caso di specie, caratterizzato dalla circostanza che gli organismi che avevano accordato le loro misure di sostegno finanziario
alla Stardust erano imprese pubbliche». I ricorrenti ricordano che il CIVDN è una persona giuridica di diritto privato.
139
Tuttavia, risulta da una costante giurisprudenza che non si può distinguere a seconda che la sovvenzione sia attribuita direttamente
dallo Stato ovvero da enti pubblici o privati da esso istituiti o designati (sentenze della Corte 7 giugno 1988, causa 57/86,
Grecia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2855, punto 12; PreussenElektra, cit. al punto 108 supra, punto 58, e 20 novembre 2003, causa
C‑126/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑13769, punto 23). Come dimostrano le sentenze Stardust, citata al punto 129 supra, e Pearle e
a., citata al punto 95 supra, lo statuto dell’ente o dell’impresa in questione non è considerato un elemento decisivo ai fini
dell’applicazione delle norme del Trattato sugli aiuti di Stato. Il solo fatto che si tratti di un ente pubblico non comporta
automaticamente l’applicazione dell’art. 87 CE, così come non la esclude il fatto che le misure vengano adottate da un ente
privato.
140
Per quanto riguarda il premio per il ritiro, un contributo è stato creato con la decisione 96-1 del CIVDN, del 5 luglio 1996,
in vista del suo finanziamento. Per verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente qualificato tale contributo come risorsa
pubblica a motivo, in particolare, del fatto che è necessaria l’adozione di un atto dell’autorità pubblica affinché produca
effetti, occorre esaminare il ruolo dello Stato nell’ambito di tale comitato.
141
L’esame della legge 2 aprile 1943, n. 200, che istituisce un comitato interprofessionale dei vini dolci naturali e dei vini
liquorosi a denominazione controllata, modificata con decreto 20 ottobre 1956, n. 55‑1064, conferma il ruolo predominante
dello Stato in seno a tale comitato.
142
Secondo l’art. 3, sostituito dall’art. 2 del decreto 56‑1064, il CIVDN è composto, da un lato, da quattordici rappresentanti
dei sindacati e delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentativi dei produttori e delle cooperative di vinificazione,
di conservazione e di distribuzione e, dall’altro lato, da quattordici rappresentanti dei sindacati e delle organizzazioni
professionali maggiormente rappresentativi dei commercianti all’ingrosso. I suoi membri sono nominati per tre anni con decreto
del segretario di Stato all’Agricoltura, su proposta dei sindacati e delle organizzazioni interessati.
143
Un certo numero di rappresentanti dello Stato può partecipare alle delibere senza prendere parte alla votazione.
144
Risulta dall’art. 4, divenuto art. 3 del decreto n. 56‑1064, che lo Stato, attraverso il suo rappresentante, occupa alternativamente
il posto di presidente o di vice presidente dell’ufficio esecutivo.
145
Il direttore è nominato e revocato con decreto del segretario di Stato all’Agricoltura (art. 5, divenuto art. 4 del decreto
n. 56‑1064).
146
L’art. 6 del decreto n. 56‑1064 enuncia:
«Un commissario del governo, designato dal ministro segretario di Stato all’Agricoltura e all’Approvvigionamento, assiste
a tutte le delibere.
Se le proposte presentategli dal [CIVDN] o dall’ufficio esecutivo di questo sono state adottate dai due terzi dei membri presenti,
il commissario può, secondo le direttive ricevute, approvare immediatamente le decisioni proposte oppure sottoporle all’approvazione
del ministro segretario di Stato all’Agricoltura e all’Approvvigionamento».
147
L’art. 7 del decreto n. 56‑1064 dispone:
«Le proposte del [CIVDN] o del suo ufficio esecutivo divengono obbligatorie per tutti i membri delle professioni interessate
a partire dal momento in cui abbiano ottenuto, a seconda dei casi, l’acquiescenza del ministro segretario di Stato all’Agricoltura
e all’Approvvigionamento o del commissario di governo.
(…)
Tali proposte divengono esecutive a partire dal momento in cui siano state ufficialmente notificate alle organizzazioni professionali
costituenti il [CIVDN].
Quando è in gioco l’interesse nazionale, il ministro segretario di Stato all’Agricoltura e all’Approvvigionamento, se lo ritiene
utile, adotta in luogo del [CIVDN] le decisioni che quest’ultimo abbia rifiutato di adottare, dopo aver ricevuto la domanda
notificata dal commissario del governo».
148
Conformemente all’art. 8 del decreto n. 56‑1064, il CIVDN ha il compito di adottare, secondo le direttive del governo, un
certo numero di misure generali elencate in detta disposizione, tra cui quella di organizzare e controllare la produzione
dei vini prodotti nei vigneti delimitati.
149
Ai sensi dell’art. 10 del decreto n. 56‑1064, in caso di inosservanza delle decisioni del CIVDN, possono essere irrogate diverse
sanzioni, secondo i casi, dal prefetto del dipartimento in cui risiede l’autore dell’infrazione o dal ministro dell’Agricoltura,
su proposta del prefetto, ossia ammende, il ritiro del tesserino professionale e la confisca a vantaggio dello Stato dell’intera
produzione o di parte della stessa.
150
Nel caso delle misure generali di cui all’art. 8, l’art. 11 autorizza il ministro dell’Agricoltura a sostituirsi, su proposta
del commissario del governo, all’ufficio esecutivo per imporgli una decisione che quest’ultimo abbia rifiutato di adottare,
nonostante la domanda rivoltagli e notificata dal commissario del governo.
151
L’art. 14 dispone che il bilancio del CIVDN è sottoposto all’approvazione dello stesso ministro. Tale disposizione stabilisce
inoltre che «i costi relativi alle spese di gestione del [CIVDN] o al conseguimento dei suoi scopi di interesse professionale
sono coperti con le tasse riscosse sulla vendita dei prodotti o con altri mezzi. Il [CIVDN] può prelevare tali tasse solo
dopo esservi stato autorizzato [da] un decreto del ministro segretario di Stato all’Agricoltura e all’Approvvigionamento e
del ministro segretario di Stato all’Economia nazionale e alle Finanze».
152
Secondo l’art. 15 del decreto n. 56‑1064, la gestione finanziaria è soggetta al controllo dello Stato e i fondi disponibili
sono depositati presso il Tesoro o la cassa regionale del mutuo credito agricolo della sede del CIVDN.
153
Infine, il regolamento interno del CIVDN è soggetto all’approvazione del ministro dell’Agricoltura.
154
Ne consegue che, oltre alla presenza dello Stato nel comitato e nel suo ufficio esecutivo, è necessaria l’autorizzazione dello
Stato per tutti gli atti fondamentali del CIVDN. In particolare, quest’ultimo non può né prelevare contributi o tasse né disporre
del loro gettito senza il consenso dello Stato. Questi può anche imporre al CIVDN le proprie decisioni.
155
Le disposizioni della suddetta legge non confermano la tesi, sostenuta dai ricorrenti, di una «gestione puramente professionale»
del CIVDN e della limitazione dell’intervento dello Stato a «un potere di controllo a posteriori della regolarità della gestione
finanziaria del CIVDN».
156
Quand’anche fosse dimostrato che, come affermano i ricorrenti, «di fatto, le amministrazioni si sono limitate a rendere obbligatorie
le decisioni dei professionisti», ciò non toglie che, sotto il profilo giuridico, i poteri dello Stato siano molto più estesi.
La decisione rileva giustamente al punto 74 che, nel caso di specie, per i contributi «è necessaria l’adozione di un atto
dell’autorità pubblica perché possano produrre tutti i relativi effetti». Conformemente alla sentenza Stardust, citata al
punto 129 supra, lo Stato è perfettamente in grado nel presente contesto, con l’esercizio della sua influenza dominante sul
CIVDN, di orientare l’utilizzo delle risorse di quest’ultimo per finanziare, se del caso, vantaggi specifici a favore di determinate
imprese.
157
In proposito occorre inoltre rilevare che, a prescindere dal loro contenuto, i decreti del ministro dell’Economia francese
del 31 marzo 2006 invocati dai ricorrenti non possono dimostrare nel caso di specie l’assenza di qualsiasi possibilità per
lo Stato di disporre dei fondi raccolti dalle organizzazioni interprofessionali. Tali decreti sono infatti successivi ai fatti
controversi e alla decisione.
158
D’altro canto, la sentenza Pearle e a., citata al punto 95 supra, fatta valere dai ricorrenti, non è per essi di alcuna utilità,
dato che non può essere trasposta al caso di specie.
159
Infatti, in primo luogo, è vero che, originariamente, i fondi utilizzati dal CIVDN per pagare il premio per il ritiro dovevano
essere raccolti presso i suoi iscritti attraverso un contributo interprofessionale (v. decisione 96-1 del 5 luglio 1996).
Il gettito del contributo avrebbe dovuto essere accantonato in un fondo speciale gestito dal CIVDN e destinato esclusivamente
a versare ai produttori il premio per il ritiro cui essi avevano diritto (art. 5 di detta decisione).
160
Tuttavia, risulta dalle dichiarazioni del denunciante che figurano ai punti 43 e 44 della decisione, confermate dal verbale
dell’assemblea plenaria del CIVDN del 20 dicembre 2000, prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in allegato al controricorso, che, da un
lato, nel 1999, il premio per il ritiro è stato pagato grazie a una sovvenzione di FRF 2 milioni del consiglio generale dei
Pirenei orientali e, dall’altro, che il premio per il ritiro è stato finanziato con fondi che non provenivano esclusivamente
dal prelievo del contributo previsto, ma che, in parte, sono stati anche prelevati dal bilancio generale del CIVDN. Tali elementi
peraltro non sono stati contestati dai ricorrenti. Come nella sentenza della Corte 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike & Weinlig
([OSCURATO:PERSONA]. pag. 595), citata al punto 38 della sentenza Pearle e a., citata al punto 95 supra, vi sono state anche sovvenzioni
dirette da parte dello Stato.
161
Nel caso di specie non si può quindi affermare, sulla base della sentenza Pearle e a., che, poiché le spese indicate dall’ente
sono state interamente compensate dai contributi riscossi presso le imprese beneficiarie, l’intervento del CIVDN non era volto
alla creazione di un vantaggio costitutivo di un onere supplementare per lo Stato o per tale ente (v., in tal senso, sentenza
Pearle e a., cit. al punto 95 supra, punto 36).
162
In secondo luogo, come sottolinea il punto 74 della decisione, non è dimostrato che nel caso di specie, a differenza della
causa che ha dato luogo alla sentenza Pearle e a., citata al punto 95 supra, i beneficiari degli aiuti coincidano sempre con
i debitori delle tasse. Risulta infatti dalla decisione 96-1 del CIVDN, del 5 luglio 1996, che il contributo era basato sui
quantitativi di «[OSCURATO:PERSONA]» e di «[OSCURATO:PERSONA]» commercializzati nel 1995 (art. 2), mentre l’importo del premio per il
ritiro ammontava a FRF 5 000 all’anno per ettaro ritirato (art. 6). Alcune imprese potevano quindi contribuire in modo sostanziale
senza tuttavia ricevere alcun premio per il ritiro.
163
In terzo luogo, a differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza Pearle e a., citata al punto 95 supra, non risulta
neanche dagli atti che l’iniziativa per l’organizzazione e l’attuazione del premio per il ritiro sia imputabile a un’associazione
privata e non al CIVDN, che sarebbe «stato un mero strumento per la riscossione e la destinazione delle risorse raccolte»
(v., in tal senso, sentenza Pearle e a., cit. al punto 95 supra, punto 37). Occorre inoltre ricordare che i ricorrenti non
contestano l’imputabilità allo Stato del premio per il ritiro.
164
Infine, quanto alla tesi secondo cui, per quanto riguarda il premio per il ritiro, le risorse sarebbero state raccolte, come
nella causa che ha dato luogo alla sentenza Pearle e a., citata al punto 95 supra, «ai fini del conseguimento di un obiettivo
puramente commerciale», che «non si collocava minimamente nel contesto di una politica definita dalle autorità» (sentenza
Pearle e a., cit. al punto 95 supra, punto 37), gli stessi ricorrenti affermano il contrario. Infatti, al punto 112 della
replica, essi deducono che «non è seriamente contestabile che l’instaurazione dei contributi con cui sono state finanziate
le azioni promozionali e pubblicitarie (…) non si collocava minimamente, a differenza su questo punto delle misure rientranti
nel piano “[OSCURATO:PERSONA]”, in una politica sostenuta dallo Stato». I ricorrenti ammettono quindi che il premio per il ritiro
si collocava in una politica sostenuta dallo Stato.
165
L’insieme di tali elementi induce il Tribunale a concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente ritenuto che il premio per il
ritiro fosse stato finanziato mediante risorse statali.
166
Pertanto, interpretando le memorie dei ricorrenti nel senso che affermano che le misure controverse non sono state finanziate
mediante risorse statali, occorre respingere anche il secondo motivo.
167
Occorre quindi respingere il ricorso in quanto parzialmente irricevibile e infondato per il resto.
Sulle spese
168
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta
domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti e la convenuta ne ha chiesto la condanna alle spese, occorre condannare
i ricorrenti a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla convenuta.
169
Conformemente all’art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, la Repubblica francese sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
I ricorrenti sono condannati alle spese.
3)
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA]
Šváby
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 settembre 2007.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: il francese.