CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 35570/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAGRI' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa e [OSCURATO:PERSONA], condannata all'esito di giudizio abbreviato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 comma 1 del d.P.R. 309/90, riqualificato nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 citato, contestano il vizio di motivazione con riguardo alla responsabilità per i reati ascritti ai ricorrenti, è manifestamente infondato in quanto inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato il quale, di converso, risulta immune da vizi logici e correttamente motivato in fatto ed in diritto, nonché saldamente ancorato alle emergenze processuali, esattamente come la sentenza di primo grado alla quale quella di appello si salda e dalle quali si evince che è incontestata la commissione da parte dei ricorrenti del reato agli stessi scritto. Invero, rivalutative dei fatti sono le considerazioni sui guadagni e sul costo, asserito, della droga, come la tesi di un ritenuto quanto indimostrato e inconfigurabile stato di necessità; la detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio di tipo cocaina poi, rappresenta un pericolo per la salute e ha concorso a fondare il convincimento dei giudicanti sulla impossibilità di concedere ai prevenuti un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello inflitto (Cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza di appello) posto anche che la fattispecie invocata ex art. 62 n. 4 richiede l'esame unitario dei due profili quale il lucro e l'offensività della condotta, che non appaiono entrambi approfonditi, essendosi concentrata l'attenzione solo sul profilo del lucro; Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore Il P