CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24749/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01H7DYG ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],k il Tribunale di Trento ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo Tribunale, impositiva della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nei confronti della predettoUn ordine al delitto di cui alli art. 56-624-bis cod. pen. 2.Ricorre per cassazione l'indagata, tramite il difensore di fiducia, deducendo, innanzitutto, la nullità dell'ordinanza impugnata per erronea valutazione della condotta della predetta. L'ordinanza impugnata ritiene sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del reato di tentato furto in abitazione perché l'indagata si sarebbe messa a girare per l'abitazione andando verso il salotto. Tuttavia dall'esame della querela della persona offesa risulta che la predetta è stata fermata immediatamente ovvero all'atto del suo ingresso nell'abitazione, essendo stata subito scorta dalla persona offesa; sicché i giudici sono incorsi in un evidente vizio di travisamento delle risultanze processuali, cadendo in errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio; a ciò si aggiunga che l'ingresso nell'abitazione non è avvenuto con forzatura della porta e con strumenti atti allo scasso ed era finalizzato a chiedere la possibilità di un impiego come donna delle pulizie ovvero come badante. Si deduce altresì l'assenza della univocità degli atti. Dall'esame della documentazione non si ravvisano elementi diretti univocamente a compiere il reato di furto; l'atto esecutivo del delitto di furto si ha solo quando l'intenzione dell'agente sia proprio quella di rubare e tale intenzione può essere desunta non soltanto dalla significazione obiettiva dell'attività posta in essere ma anche da elementi sintomatici (quale ad esempio la disponibilità di un piede di porco), laddove nel caso di specie la stessa indagata si era qualificata come Maria ovvero come persona introdottasi in casa per cercare lavoro presso l'abitazione della persona offesa. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; n r e il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Nel provvedimento impugnato sono illustrati, con adeguata motivazione, i gravi indizi di colpevolezza emersi nei confronti dell'indagata. In particolare, il Tribunale, con valutazione del tutto ragionevole, ha ritenuto decisiva la circostanza che l'indagata si fosse introdotta all'interno dell'abitazione della persona offesa, che l'aveva scorta aggirarsi per la casa, senza una effettiva ragione giustificatrice - se non quella di appropriarsi di beni in essa custoditi - essendo palesemente sconfessata dalle altre emergenze processuali (in particolare dalle sommarie informazioni rese dal vicino di casa) la testi dell'indagata secondo cui ella quel giorno si sarebbe recata presso il condominio in cui insisteva anche l'abitazione della vittima e avrebbe bussato a diverse porte, essendo alla ricerca di un'occupazione come domestica o badante. D'altra parte, la stessa indagata ha ammesso di essersi introdotta nella casa della persona offesa aprendo essa stessa la porta che non era chiusa a chiave, sia pure assumendo di avere prima bussato, di essere rimasta sull'uscio e di essersi presentata alla persona offesa come Maria, salvo venire da questa subito tacciata di essere una ladra, laddove la versione del fatto resa dalla persona offesa - come quella del vicino di casa - esclude che la donna abbia bussato al campanello e depone per la sua piena introduzione all'interno dell'appartamento con direzione verso il salotto. D'altra parte, la vittima ha spiegato anche di essersi accorta per caso della presenza dell'estranea nella sua casa, avendola ad un certo punto scorta con la coda dell'occhio mentre era intenta a cucinare. Il Tribunale non ha poi trascurato di evidenziare come l'indagata, una volta scoperta e bloccata da coloro che erano accorsi in aiuto dell'anziana signora attirati dalle sue urla, avesse profferito le seguenti testuali parole : " Lasciami andare via sennò sono guai per te". Indi, ha concluso il Tribunale che la circostanza che la prevenuta sia entrata di soppiatto e si sia subito messa a girare per casa andando verso il soggiorno, lì dove non c'era la proprietaria, riveli che la predetta non si sia affatto presentata alla persona offesa per proporsi quale badante, ma che, per contro, sia entrata e si sia nell'immediato posta alla ricerca di beni di cui impossessarsi, non riuscendo nel proprio intento unicamente perché sorpresa ben presto dalla persona offesa. Ciò posto, si deve ricordare che, come chiarito dalle Sezioni Unite, «in tema di misure cautelar' personali, allorché sia enunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione //, riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Ne consegue che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 dello stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (in motivazione, questa Corte ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, cfr. altresì Sez. F, Merja, Rv. 248698); sicché, tali essendo i canoni ermeneutici cui è ancorato il giudizio di questa Corte di legittimità, va rilevato che, nel caso in esame, da un lato, la motivazione offerta dall'ordinanza impugnata non risulta inficiata da manifesta illogicità né viziata in diritto, e, dall'altro, che i motivi di ricorso, anziché confrontarsi specificamente con l'anzidetta motivazione, si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione di circostanze già analizzate dai giudici della cautela. I giudici della cautela hanno, in buona sostanza, evidenziato che la Helt è stata rinvenuta aggirarsi all'interno dell'abitazione della persona offesa senza alcuna giustificazione, con assoluta inverosimiglianza della versione fornita dall'indagata (secondo la quale il suo intento sarebbe stato quello di "proporsi" come badante), in quanto in contraddizione con quanto riferito dalla persona offesa, dai vicini e dai nipoti intervenuti allertati dalle urla della vittima. 2. Dalle ragioni esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s