Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 889/2024
ECLI:EU:C:2024:852
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0240_RES
[OSCURATO:PERSONA]240/23
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, [OSCURATO:PERSONA])]
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024
«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura e pesca – Prodotti biologici – Regolamento (UE) 2018/848 – Norme di produzione biologica – Articolo 16 – Etichettatura – Articolo 30 – Termini riferiti alla produzione biologica – Articolo 33 – Logo di produzione biologica dell’Unione europea – Condizioni d’uso – Conformità del prodotto al regolamento 2018/848 – Articoli 45 e 48 – Importazione di prodotti provenienti da un paese terzo per essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici – Equivalenza delle norme di produzione di tale paese terzo con le norme del regolamento 2018/848 – Uso del logo di produzione biologica del paese terzo»
Agricoltura – Politica agricola comune – Metodo di produzione biologica di prodotti agricoli e indicazione del medesimo sui prodotti agricoli e alimentari – Regolamento 2018/848 – Etichettatura dei prodotti biologici importati da un paese terzo non conformi alle norme di produzione di detto regolamento – Equivalenza delle norme di produzione di tale paese terzo con le norme del regolamento 2018/848 – Uso del logo di produzione biologica dell’Unione europea e di termini riferiti alla produzione biologica – Inammissibilità – Uso del logo di produzione biologica del paese terzo contenente termini identici a quelli riferiti alla produzione biologica dell’Unione – Ammissibilità
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/848, artt. 16, § 1, 30, §§ 1 e 2, 33, § 1, 45, § 1, b), iii), 48, § 1, e allegato II, parte IV, punto 2.2.2, f)]
(v. punti 51, 62-64, 66-68, 75, 76, 79, 84-85 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, [OSCURATO:PERSONA]), la Corte precisa le condizioni d’uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea in caso di importazione di alimenti contenenti, oltre a prodotti biologici, vitamine e minerali non provenienti dall'agricoltura biologica.
[OSCURATO:PERSONA] produce una bevanda, denominata «Blutquick», composta da una miscela di succhi di frutta e di estratti di erbe derivanti da produzione biologica. Tale bevanda, commercializzata come integratore alimentare, è addizionata con vitamine non vegetali e gluconato ferroso. Sull’imballaggio sono apposti il logo di produzione biologica dell’Unione europea, il logo biologico nazionale e un riferimento alla provenienza degli ingredienti da «coltivazioni biologiche controllate».
Ritenendo che tale bevanda non fosse conforme all'articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008 (
1
), in quanto contiene minerali e vitamine di origine non vegetale, mentre la legge non lo richiede (
2
), la [OSCURATO:PERSONA] für Landwirtschaft (Ente regionale per l'agricoltura del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] di rimuovere il riferimento alla produzione biologica, protetto ai sensi dell'articolo 23 del regolamento n. 834/2007 (
3
), figurante nell'etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali del Blutquick.
[OSCURATO:PERSONA] ha contestato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio. Al cospetto di quest’ultimo, la [OSCURATO:PERSONA] non mette più in discussione la non conformità del suo prodotto al diritto dell'Unione europea (
4
) e, pertanto, il divieto di apporvi il logo di produzione biologica dell'Unione europea, il logo biologico nazionale e termini riferiti alla produzione biologica. Lamenta, invece, che, in applicazione del regolamento 2018/848 (
5
), un prodotto concorrente del Blutquick, importato dagli [OSCURATO:PERSONA] d'America, non sia soggetto a un simile divieto, pur non essendo conforme alle norme di produzione del diritto dell'Unione; ciò integrerebbe una disparità di trattamento che viola l'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
In tali circostanze, il giudice del rinvio ha interrogato la Corte, in particolare, sulla questione se il regolamento 2018/848 consenta che un prodotto importato da un paese terzo alle condizioni previste da tale regolamento rechi il logo di produzione biologica dell'Unione europea nonché termini riferiti alla produzione biologica, pur non essendo conforme in ogni punto ai requisiti stabiliti da detto regolamento.
Nella sua sentenza, pronunciata in Grande Sezione, la Corte interpreta il regolamento 2018/848 (
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) nel senso che un prodotto importato da un paese terzo, le cui norme di produzione sono state riconosciute equivalenti a quelle previste da tale regolamento per l'immissione sul mercato di un prodotto nell'Unione come prodotto biologico, non può utilizzare per la sua etichettatura né il logo di produzione biologica dell'Unione europea né, in linea di principio, termini riferiti alla produzione biologica, qualora contenga minerali e vitamine di origine non vegetale non previsti per legge e non soddisfi, quindi, i requisiti derivanti dall'articolo 16, paragrafo 1, di detto regolamento. Il logo di produzione biologica di tale paese terzo può tuttavia essere utilizzato nell'Unione per un prodotto siffatto, anche quando tale logo contiene termini riferiti alla produzione biologica ai sensi del regolamento 2018/848.
Giudizio della Corte
La Corte considera che la formulazione dell'articolo 30, paragrafo 2, e dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 tende a indicare che l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea e dei termini riferiti alla produzione biologica è autorizzato per prodotti biologici, siano essi prodotti nell'Unione o importati da un paese terzo ai fini della loro immissione sul mercato nell'Unione come prodotti biologici, solo a condizione che essi siano conformi ai requisiti stabiliti in detto regolamento.
Tale interpretazione letterale è corroborata dal contesto in cui si collocano le disposizioni citate. Infatti, il regolamento 2018/848 introduce una distinzione tra i prodotti fabbricati nell'Unione (
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) e quelli importati da un paese terzo, ai fini della loro immissione sul mercato dell'Unione come prodotti biologici, i quali devono soddisfare le condizioni enunciate all'articolo 45 del regolamento 2018/848 e, in particolare, rientrare in uno dei tre casi previsti ai punti da i) a iii) dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. Questi tre casi sono, rispettivamente, quello in cui i prodotti importati sono conformi ai capi II, III e IV di detto regolamento [punto i)], quello in cui essi sono disciplinati da norme equivalenti nel loro paese d'origine, riconosciute come tali in forza di un accordo commerciale [punto ii)], e infine quello in cui il carattere equivalente di tali norme è riconosciuto in forza di una misura unilaterale dell'Unione [punto iii)].
Orbene, di tali tre casi, solo quello di cui al punto i) richiede che il prodotto importato sia conforme alle disposizioni dei capi II, III e IV del regolamento 2018/848. Di conseguenza, un prodotto rientrante nel caso di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), iii), del regolamento 2018/848 (
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), quand’anche non rispetti tutte le norme di produzione di cui al capo III di tale regolamento, può essere immesso sul mercato dell'Unione come prodotto biologico, se è un prodotto che proviene da un paese terzo le cui norme di produzione in vigore sono state considerate dall'Unione equivalenti a quelle enunciate al suddetto capo III e rispetta tali norme. La Corte precisa che la nozione di «equivalenza» delle norme di produzione del paese terzo interessato presuppone che esse rispondano agli stessi obiettivi e rispettino gli stessi principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia della conformità richiesto dalla normativa dell'Unione per i prodotti fabbricati nell'Unione (
9
).
Per contro, nessuna disposizione del regolamento 2018/848 consente l'utilizzo del logo di produzione biologica dell'Unione europea e di termini riferiti alla produzione biologica per prodotti provenienti da paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza, se tali prodotti, sebbene possano essere importati nell'Unione in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), iii), di tale regolamento, non sono conformi alle norme di produzione stabilite da detto regolamento.
Tale interpretazione è inoltre confermata dagli obiettivi del regolamento 2018/848, che mira, in particolare, a preservare la fiducia dei consumatori nei prodotti etichettati come prodotti biologici, garantendo loro un'informazione chiara e priva di ambiguità, quanto al fatto che il prodotto sul quale figura il logo di produzione biologica dell'Unione europea o termini riferiti alla produzione biologica sia pienamente conforme a tutte le prescrizioni stabilite da detto regolamento, e non soltanto a norme equivalenti a quest'ultimo.
Orbene, la possibilità di utilizzare il logo di produzione biologica dell'Unione europea o termini riferiti alla produzione biologica, sia per i prodotti fabbricati nell'Unione o in paesi terzi nel rispetto delle norme di produzione stabilite dal regolamento 2018/848 sia per i prodotti fabbricati in paesi terzi secondo norme soltanto equivalenti a tali regole di produzione, non consente al consumatore di sapere se un prodotto importato sia conforme all’insieme delle norme di produzione stabilite dal regolamento 2018/848 o se rispetti soltanto norme di produzione del paese terzo da cui è importato equivalenti a quelle di tale regolamento.
A tal riguardo, l'indicazione di origine che deve essere aggiunta in forza dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento 2018/848 quando il logo di produzione biologica dell'Unione europea è utilizzato su un prodotto, precisando il luogo in cui le materie prime agricole che compongono tale prodotto sono state coltivate, non è sufficiente ad eliminare qualsiasi ambiguità per il consumatore.
Cionondimeno, al fine di facilitare gli scambi commerciali con i paesi terzi e di garantire l'effetto utile dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), iii), del regolamento 2018/848, il quale conferisce alla Commissione europea la competenza a riconoscere che norme di un paese terzo sono equivalenti a quelle di detto regolamento, i prodotti importati in applicazione di tale disposizione, che hanno accesso al mercato dell'Unione come prodotti biologici, devono poter utilizzare il logo di produzione biologica del paese terzo da cui provengono, anche quando tale logo contenga termini identici a quelli riferiti alla produzione biologica ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento e dell'allegato IV dello stesso.
(
1
) Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (
GU L 250, pag. 1
).
(
2
) L'aggiunta di vitamine e di minerali ai prodotti trasformati recanti il termine «biologico» è consentita, in forza dei regolamenti applicabili, solo quando il loro impiego è previsto per legge.
(
3
) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (
GU 2007, L 189, pag. 1
).
(
4
) Esattamente, l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2018/848, in combinato disposto con l'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), i), di quest'ultimo, che ha sostituito, in sostanza, l'articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008.
(
5
) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (
GU 2018, L 150, pag. 1
).
(
6
) Esattamente, l’articolo 30, paragrafo 2, e l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2018/848.
(
7
) I quali devono rispettare le norme dettagliate di produzione che figurano all'allegato II, parte IV, del regolamento 2018/848 e in tutti gli atti di esecuzione di cui all'articolo 16, paragrafo 3, di quest'ultimo.
(
8
) Come nella fattispecie portata all’esame del giudice del rinvio.
(
9
) Articolo 3, punto 64, del regolamento 2018/848.