CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 23366/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 367, 369 e 340 cod. pen. non risultano ammissibili in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, con motivazione non illogica, ha ritenuto sussistenti gli elementi - oggettivi e soggettivi - dei reati contestati e l'ascrivibilità degli stessi al [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, in riferimento all'imputazione sub 1), la Corte territoriale ha, in modo logico, richiamato le dichiarazioni del teste Schettini e del perito Gorini (indicato come "tra i soggetti più attendibili per professionalità, competenza e indipendenza") che riconoscevano nel [OSCURATO:PERSONA] la voce dell'autore della telefonata, conclusione corroborata dai rilievi tecnici che dimostravano che la chiamata era stata effettuata con un apparecchio mobile da un luogo compatibile con l'abitazione dell'imputato. Anche la condanna per la contestazione di cui al capo 2) è stata congruamente argomentata, sulla base del riconoscimento della voce del [OSCURATO:PERSONA] da parte del perito Gorini e del teste Biundo, nonché delle riprese di una telecamera di sorveglianza che mostra "una persona di sesso maschile con un'andatura zoppicante compatibile con quella del [OSCURATO:PERSONA]". Infine, il fatto di cui al capo 3) è stato - anche in questo caso con motivazione adeguata - ritenuto provato sulla base della deposizione dell'operante dalla quale emerge in modo evidente la condotta posta in essere dall'imputato e finalizzata a cagionare turbamento all'attività degli organi investigativi impegnati - a seguito delle sue false propalazioni - in operazioni del tutto inutili. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]