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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025

Cassazione n. 40548/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 20131/25 Ritenuto che i primi due motivi sono manifestamente infondati atteso che la decisione impugnata si è adeguata alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 cod. pen.), sussiste il requisito della violenza sulla cosa nella condotta dell'agente che, pur non arrecando danni materiali, si manifesti come esercizio di un preteso diritto sulla cosa modificandone arbitrariamente la destinazione, in modo da incidere sull'interesse della persona offesa a salvaguardare il mantenimento inalterato dello stato dei luoghi; ritenuto che anche il terzo motivo in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. censura in modo inammissibile la valutazione di merito in ordine alla gravità del fatto, per la durata nel tempo della sottrazione della libera disponibilità del passaggio; ritenuto che anche la questione relativa alla determinazione del danno appare inammissibile perché investe la valutazione equitativa operata nel giudizio di merito che appare sorretta da una motivazione non illogica, anche a prescindere dalla minima entità del risarcimento; ritenuto che la motivazione appare esaustiva avendo con argomenti coerenti giustificato la decisione di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, avanzata dal ricorrente e ritenuta inutile ai fini dell'accertamento della indebita riduzione della larghezza della stradella di passaggio; ritenuto che la memoria prodotta dalla difesa del ricorrente non fa che reiterare le medesime censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili; rilevato che nulla è dovuto in relazione alla memoria difensiva dell'Avv.

A. Turturici ed allegata nota spese depositata dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della superfluità e genericità dei rilievi dedotti, del tutto ininfluenti nel merito della decisione tenuto conto della già rilevata inammissibilità del ricorso (vedi Sez.

U, Ordinanza n.5466 del 28/01/2004; Rv. 226716 Sez. 6, n.9430 del 20/02/2019, Rv. 275882); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 20131/25 Ritenuto che i primi due motivi sono manifestamente infondati atteso che la decisione impugnata si è adeguata alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 cod. pen.), sussiste il requisito della violenza sulla cosa nella condotta dell'agente che, pur non arrecando danni materiali, si manifesti come esercizio di un preteso diritto sulla cosa modificandone arbitrariamente la destinazione, in modo da incidere sull'interesse della persona offesa a salvaguardare il mantenimento inalterato dello stato dei luoghi; ritenuto che anche il terzo motivo in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. censura in modo inammissibile la valutazione di merito in ordine alla gravità del fatto, per la durata nel tempo della sottrazione della libera disponibilità del passaggio; ritenuto che anche la questione relativa alla determinazione del danno appare inammissibile perché investe la valutazione equitativa operata nel giudizio di merito che appare sorretta da una motivazione non illogica, anche a prescindere dalla minima entità del risarcimento; ritenuto che la motivazione appare esaustiva avendo con argomenti coerenti giustificato la decisione di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, avanzata dal ricorrente e ritenuta inutile ai fini dell'accertamento della indebita riduzione della larghezza della stradella di passaggio; ritenuto che la memoria prodotta dalla difesa del ricorrente non fa che reiterare le medesime censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili; rilevato che nulla è dovuto in relazione alla memoria difensiva dell'Avv. A. Turturici ed allegata nota spese depositata dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della superfluità e genericità dei rilievi dedotti, del tutto ininfluenti nel merito della decisione tenuto conto della già rilevata inammissibilità del ricorso (vedi Sez. U, Ordinanza n.5466 del 28/01/2004; Rv. 226716 Sez. 6, n.9430 del 20/02/2019, Rv. 275882); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] e este
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