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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 19851/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18338/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N . 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in TERNI, [OSCURATO:PERSONA], N.39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con indirizzo PEC anche quale [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 256/2021depositata il 05/05/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna a restituirgli la somma di €. 35.000,00 in forza di un mutuo intercorso negli anni 2006 e 2007 tra l'attore e lo zio deceduto, [OSCURATO:PERSONA], dante causa della convenuta, figlia della convivente del de cuiuse sua erede universale.

1.1. A sostegno della sua pretesa, il Falcinelli sosteneva di aver prestato al defunto - a distanza di venti anni dalla morte della di lui moglie [OSCURATO:PERSONA], sorella del padre dell'attore - in due diverse occasioni: dapprima la somma di € . 25.000,00 in denaro contante, prelevata nel luglio2006 da conto corrente cointestato con il padre; in una seconda occasione, nel febbraio 2012, avrebbe trasferito un’ulteriore somma di denaro contante per l'importo di €. 10.000,00, prelevata da un libretto cointestato con entrambi igenitori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per far fronte ad una momentanea crisi di liquidità gravante sullo zio.

Con un accordo/transazione orale intercorso nel febbraio 2012 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero, poi, convenuto le modalità di estinzione del debito mediante una cessione di immobile: lo zio avrebbe ceduto un casale al nipote, disposto a comprarlo per €. 95.000,00 compensando parte del prezzo con il credito vantato.

1.2. Il Tribunale di Terni rigettava la domanda, ritenendo non provata la consegna del denaro e il titolo dal quale sarebbe dovuto derivare l'obbligo della controparte alla restituzione; condannava parte attrice al pagamento in favore della controparte di unasomma ex art.96 cod. proc. civ. per aver agito con deduzioni del tutto generiche e in assenza di qualsivoglia riscontro documentale.

2. La pronuncia veniva gravata da [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d'Appello di Perugia che, in riforma della sentenza impugnata, condannava [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere all'appellante la somma di €. 35.000,00.

Per quel che qui ancora rileva, osservava la Corte che: -l'espletamento delle prove testimoniali, ammissibili ex art. 2721, comma 2, cod. civ. stante la sussistenza del rapporto di parentela cordiale e duraturo tra le parti, ha consentito di acquisire elementi di fatto suscettibili di valutazione in ordine all'eventuale effettuazione del prestito da parte dell'appellante delle somme di danaro in favore del defunto [OSCURATO:PERSONA]; -valutata la credibilità dei fatti ai quali i testimoni hanno affermato di aver assistito direttamente e anche, pur se con maggior cautela, quelli che sono stati loro riferiti da altre persone diverse dall'appellante, la prova diretta dei due episodi di prestito delle somme di denaro da [OSCURATO:PERSONA] allo zio puòritenersi provata; -le prove testimoniali hanno anche confermato quanto sostenuto dall'appellante circa la manifestazione di volontà del Lucidi di adempiere la propria obbligazione mediante trasferimento di un immobile al nipote.

3. Avverso detta pronuncia ricorreva per la cassazione [OSCURATO:PERSONA],affidando il ricorso a tre motivi e illustra ndolo con memoria. [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. con riguardo all'art. 2697 cod. civ., al D.M. 17 ottobre 2002, all'art. 1, comma 49, legge n. 296/06, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dai documenti nn. 1 e 2 della citazione di primo grado.

La ricorrente lamenta che sia stato erroneamente ritenuto per provato il fatto fondamentale del prelievo di somme da parte di [OSCURATO:PERSONA] mentre, invece, per entrambi i documenti, consistenti in due stralci di estratto conto, non solo non è possibile risalire all'intermediario, ma neanche all'intestatario del conto.

Inoltre, tali prelievi sarebbero stati tutt'altro che probabili, perché avrebbero determinato laviolazione di norme antiriciclaggio di natura imperativa.

1.1. Il motivo è inammissibilesotto due diversi profili.

1.2. Innanzitutto, la censura relativa alla violazione della normativa antiriciclaggio costituisce - allo stato degli atti - questione nuova (non risultante come già svolta nei pregressi gradi del giudizio) o comunque, come tale, ritenuta in difetto di ogni altra dovuta opportuna allegazione.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio(ex multisdi recente: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31560 del 2022).

Né l'istante chiarisce come e dove abbia fatto valere detta questione nella precorsa fase di merito.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione» ( ex multis : Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13403 del 17/05/2019, Rv. 654166 - 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 -01).

1.3. In secondo luogo, nella formulazione applicabile ratione temporis, l’art. 360, n. 5) cod. proc. civ. (modificato dall’ 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge7 agosto 2012, n. 134) riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019, Rv. 655413 –01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018, Rv. 651305 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del 14/06/2017, Rv. 644485 -01).

Nel mezzo di gravame in esame,glielementi istruttori (i due stralci di estratto conto) non rappresentanoun fatto «storico» decisivo, bensì prove documentali la cui valutazione è rimessa al giudice del merito, che nel caso di specie haadeguatamente e logicamente motivato.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2721, 2724, 2726, 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., difetto di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria.

La ricorrente censura il ragionamento sulla base del quale la Corte territoriale ha ammesso le prove testimoniali, limitandosi ad ancorare il proprio convincimento al solo elemento della qualità delle parti e al rapporto di parentela,omettendo ogni motivazione in ordine agli altri profili rilevanti contemplati dall'art.2721 cod. civ., in mancanza di una qualunque formale richiesta di pagamento dal sedicente mutuante.

Inoltre, sottolinea la ricorrente che: contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la cointestazione di due libretti conferma, e non esclude, l'interesse dei testi, padre e madre dell'attore, rispetto all'evidente vantaggio patrimoniale alla restituzione del presunto debito; la testimonianza diretta della dazione di denaro, riferita al solo [OSCURATO:PERSONA] (padre dell'attore che avrebbe assistito all'incontro) riguarda unicamente il primo asserito trasferimento di denaro, mentre del secondo lo stesso teste ha addirittura confermato di non saperne nulla neppure lui, non avendo dichiaratamente partecipato alla consegna delle somme dal figlio allo zio; dal legato disposto dal Lucidi nel testamento a favore del nipote [OSCURATO:PERSONA] per la somma di €. 5.000,00, la Corte avrebbe dovuto trarre la conseguenza che attraverso esso il defunto aveva inteso restituire la cifra in ipotesi ancora dovuta al nipote, così violando anche l'art. 2729 cod. civ. che, in tema di presunzioni, pone i limiti della gravità, precisione e concordanza: se rispettati dalla Corte territoriale avrebbero condotto alla deduzione che il debito, qualora esistente, era stato precedentemente e definitivamente saldato dallo stesso Lucidi.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2729 cod. civ., per contraddittoria valutazione della prova per testi, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 1) e 5) cod. proc. civ.

Motivazione irragionevole su fatti decisivi nella valutazione delle prove testimoniali.

In tesi,la Corte perugina non avrebbe applicato il predefinito criterio nella valutazione delle deposizioni dei testi.

Infatti, mentre poteva essere presa in considerazione la deposizione del padre di [OSCURATO:PERSONA] sul primo asserito prestito di €. 25.000,00 perché vi avrebbe assistito direttamente, non lo poteva invece essere sul secondo fantomatico prestito di €. 10.000,00, in quanto circostanza appresa de relato actoris; per la stessa ragione, sempre con riferimento al secondo asserito prestito, non avrebbe la Corte dovuto prendere in considerazione la deposizione della madre dell’attore.

Inoltre, procede la ricorrente, la Corte ha operato delle forzature trovando riscontri inverosimili alle suddette testimonianze nelle deposizioni di altri due testi.

Infine, il giudice di seconde cure ha omesso di considerare il fatto che l'estratto conto bancario riconducibile al Lucidi nel 2007 recava un saldo positivo di circa €. 13.000,00: fatto che contrasta insanabilmente con l'allegata, ma non provata , condizione di difficoltà finanziaria a carico nel defunto zio tale da giustificare un prestito ingente.

4. Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamentein quanto aggrediscono la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato sia il trasferimento di una somma di danaro, sia il titolo giuridico e il riconoscimento dell’obbligo restitutorio da parte dello zio defunto, e sono inammissibiliper le ragioni che seguono.

4.1. Occorre premettere che, in tema di contratto di mutuo, secondo il costante orientamento di questa Corte la datiodi una somma di danaro non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiensnon confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa: onere, questo, che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.

Resta ferma la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra: il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere lasomma ricevuta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27372 del 08/10/2021, Rv. 662545 –01).

4.1.1. Tanto precisato, in merito alla prova del trasferimento del danaro trova applicazione anche in questa materia il principio per cui il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1 c.c. per il valore eccedente quello di €. 2,58, atteso che l'art. 2721, comma 2, cod. civ. gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21411 del 06/07/2022, Rv. 665546 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1751 del 24/01/2018, Rv. 647153 –03).

4.2. Nel caso che ci occupa, la Corte territoriale ha ritenuto provata la prima datiodella somma avvalendosi non solo dell’estratto conto di un libretto bancario, ma anche della testimonianza diretta del padre del mutuante, che racconta della dazione di €. 25.000,00 dal figlio allo zio in biglietti da €. 50,00 posti in una busta gialla consegnata al Lucidi nel parcheggio di un cimitero dinanzi al quale il mutuatario passava per recarsi al casale di sua proprietà.

4.2.1. Con riferimento alla seconda consegna risalente al 2007, la Corte d’Appello riporta solo la testimonianza diretta della madre del Falcinelli resa in occasione dell’incontro del febbraio 2012 (v. infra ), alla quale si aggiunge la prova del secondo prelievo sul libretto cointestato tra genitori e figlio.

4.2.2. Alla prova della consegna si aggiunge la prova del titolo e del riconoscimento dell’obbligo di restituzione fornita da testimonianze dirette rese dal padre e dalla madre del mutuante che, in occasione dell’incontro del febbraio 2012, erano presenti quando il Lucidi, recatosi dai parenti della defunta moglie insieme alla nuova compagna, rappresentò l’intento di voler « sistemare i conti » vendendo un immobile, il casale, e che il figlio Mariano si offrì di acquistarlo al prezzo di €. 95.000,00 previa compensazione del suo credito.

4.3. Tanto basta a ritenere motivate le scelte della Corte territoriale, sia in merito alla consegna del danaro contantee del titolo giuridico, sia in merito al riconoscimento dell’obbligo restitutorio.

Insussistente, dunque, anche ilvizio di motivazione apparente : la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante: (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 – 01; [OSCURATO:PERSONA].

U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639 – 01; Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 16599 del 2016).

4.4. Per il resto, le censure rivolte alla valutazione e all’attendibilità delle testimonianze sono inammissibili, poiché sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento.

E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il «peso probatorio»di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021, Rv. 662908 –01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 – 01; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 13054 del 10/06/2014, Rv. 631274 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004, Rv. 569765 -01).

5. In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorsoinammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 6.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18338/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N . 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in TERNI, [OSCURATO:PERSONA], N.39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con indirizzo PEC anche quale [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 256/2021depositata il 05/05/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna a restituirgli la somma di €. 35.000,00 in forza di un mutuo intercorso negli anni 2006 e 2007 tra l'attore e lo zio deceduto, [OSCURATO:PERSONA], dante causa della convenuta, figlia della convivente del de cuiuse sua erede universale. 1.1. A sostegno della sua pretesa, il Falcinelli sosteneva di aver prestato al defunto - a distanza di venti anni dalla morte della di lui moglie [OSCURATO:PERSONA], sorella del padre dell'attore - in due diverse occasioni: dapprima la somma di € . 25.000,00 in denaro contante, prelevata nel luglio2006 da conto corrente cointestato con il padre; in una seconda occasione, nel febbraio 2012, avrebbe trasferito un’ulteriore somma di denaro contante per l'importo di €. 10.000,00, prelevata da un libretto cointestato con entrambi igenitori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per far fronte ad una momentanea crisi di liquidità gravante sullo zio. Con un accordo/transazione orale intercorso nel febbraio 2012 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero, poi, convenuto le modalità di estinzione del debito mediante una cessione di immobile: lo zio avrebbe ceduto un casale al nipote, disposto a comprarlo per €. 95.000,00 compensando parte del prezzo con il credito vantato. 1.2. Il Tribunale di Terni rigettava la domanda, ritenendo non provata la consegna del denaro e il titolo dal quale sarebbe dovuto derivare l'obbligo della controparte alla restituzione; condannava parte attrice al pagamento in favore della controparte di unasomma ex art.96 cod. proc. civ. per aver agito con deduzioni del tutto generiche e in assenza di qualsivoglia riscontro documentale. 2. La pronuncia veniva gravata da [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d'Appello di Perugia che, in riforma della sentenza impugnata, condannava [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere all'appellante la somma di €. 35.000,00. Per quel che qui ancora rileva, osservava la Corte che: -l'espletamento delle prove testimoniali, ammissibili ex art. 2721, comma 2, cod. civ. stante la sussistenza del rapporto di parentela cordiale e duraturo tra le parti, ha consentito di acquisire elementi di fatto suscettibili di valutazione in ordine all'eventuale effettuazione del prestito da parte dell'appellante delle somme di danaro in favore del defunto [OSCURATO:PERSONA]; -valutata la credibilità dei fatti ai quali i testimoni hanno affermato di aver assistito direttamente e anche, pur se con maggior cautela, quelli che sono stati loro riferiti da altre persone diverse dall'appellante, la prova diretta dei due episodi di prestito delle somme di denaro da [OSCURATO:PERSONA] allo zio puòritenersi provata; -le prove testimoniali hanno anche confermato quanto sostenuto dall'appellante circa la manifestazione di volontà del Lucidi di adempiere la propria obbligazione mediante trasferimento di un immobile al nipote. 3. Avverso detta pronuncia ricorreva per la cassazione [OSCURATO:PERSONA],affidando il ricorso a tre motivi e illustra ndolo con memoria. [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. con riguardo all'art. 2697 cod. civ., al D.M. 17 ottobre 2002, all'art. 1, comma 49, legge n. 296/06, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dai documenti nn. 1 e 2 della citazione di primo grado. La ricorrente lamenta che sia stato erroneamente ritenuto per provato il fatto fondamentale del prelievo di somme da parte di [OSCURATO:PERSONA] mentre, invece, per entrambi i documenti, consistenti in due stralci di estratto conto, non solo non è possibile risalire all'intermediario, ma neanche all'intestatario del conto. Inoltre, tali prelievi sarebbero stati tutt'altro che probabili, perché avrebbero determinato laviolazione di norme antiriciclaggio di natura imperativa. 1.1. Il motivo è inammissibilesotto due diversi profili. 1.2. Innanzitutto, la censura relativa alla violazione della normativa antiriciclaggio costituisce - allo stato degli atti - questione nuova (non risultante come già svolta nei pregressi gradi del giudizio) o comunque, come tale, ritenuta in difetto di ogni altra dovuta opportuna allegazione. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio(ex multisdi recente: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31560 del 2022). Né l'istante chiarisce come e dove abbia fatto valere detta questione nella precorsa fase di merito. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione» ( ex multis : Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13403 del 17/05/2019, Rv. 654166 - 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 -01). 1.3. In secondo luogo, nella formulazione applicabile ratione temporis, l’art. 360, n. 5) cod. proc. civ. (modificato dall’ 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge7 agosto 2012, n. 134) riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019, Rv. 655413 –01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018, Rv. 651305 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del 14/06/2017, Rv. 644485 -01). Nel mezzo di gravame in esame,glielementi istruttori (i due stralci di estratto conto) non rappresentanoun fatto «storico» decisivo, bensì prove documentali la cui valutazione è rimessa al giudice del merito, che nel caso di specie haadeguatamente e logicamente motivato. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2721, 2724, 2726, 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., difetto di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria. La ricorrente censura il ragionamento sulla base del quale la Corte territoriale ha ammesso le prove testimoniali, limitandosi ad ancorare il proprio convincimento al solo elemento della qualità delle parti e al rapporto di parentela,omettendo ogni motivazione in ordine agli altri profili rilevanti contemplati dall'art.2721 cod. civ., in mancanza di una qualunque formale richiesta di pagamento dal sedicente mutuante. Inoltre, sottolinea la ricorrente che: contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la cointestazione di due libretti conferma, e non esclude, l'interesse dei testi, padre e madre dell'attore, rispetto all'evidente vantaggio patrimoniale alla restituzione del presunto debito; la testimonianza diretta della dazione di denaro, riferita al solo [OSCURATO:PERSONA] (padre dell'attore che avrebbe assistito all'incontro) riguarda unicamente il primo asserito trasferimento di denaro, mentre del secondo lo stesso teste ha addirittura confermato di non saperne nulla neppure lui, non avendo dichiaratamente partecipato alla consegna delle somme dal figlio allo zio; dal legato disposto dal Lucidi nel testamento a favore del nipote [OSCURATO:PERSONA] per la somma di €. 5.000,00, la Corte avrebbe dovuto trarre la conseguenza che attraverso esso il defunto aveva inteso restituire la cifra in ipotesi ancora dovuta al nipote, così violando anche l'art. 2729 cod. civ. che, in tema di presunzioni, pone i limiti della gravità, precisione e concordanza: se rispettati dalla Corte territoriale avrebbero condotto alla deduzione che il debito, qualora esistente, era stato precedentemente e definitivamente saldato dallo stesso Lucidi. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2729 cod. civ., per contraddittoria valutazione della prova per testi, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 1) e 5) cod. proc. civ. Motivazione irragionevole su fatti decisivi nella valutazione delle prove testimoniali. In tesi,la Corte perugina non avrebbe applicato il predefinito criterio nella valutazione delle deposizioni dei testi. Infatti, mentre poteva essere presa in considerazione la deposizione del padre di [OSCURATO:PERSONA] sul primo asserito prestito di €. 25.000,00 perché vi avrebbe assistito direttamente, non lo poteva invece essere sul secondo fantomatico prestito di €. 10.000,00, in quanto circostanza appresa de relato actoris; per la stessa ragione, sempre con riferimento al secondo asserito prestito, non avrebbe la Corte dovuto prendere in considerazione la deposizione della madre dell’attore. Inoltre, procede la ricorrente, la Corte ha operato delle forzature trovando riscontri inverosimili alle suddette testimonianze nelle deposizioni di altri due testi. Infine, il giudice di seconde cure ha omesso di considerare il fatto che l'estratto conto bancario riconducibile al Lucidi nel 2007 recava un saldo positivo di circa €. 13.000,00: fatto che contrasta insanabilmente con l'allegata, ma non provata , condizione di difficoltà finanziaria a carico nel defunto zio tale da giustificare un prestito ingente. 4. Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamentein quanto aggrediscono la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato sia il trasferimento di una somma di danaro, sia il titolo giuridico e il riconoscimento dell’obbligo restitutorio da parte dello zio defunto, e sono inammissibiliper le ragioni che seguono. 4.1. Occorre premettere che, in tema di contratto di mutuo, secondo il costante orientamento di questa Corte la datiodi una somma di danaro non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiensnon confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa: onere, questo, che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Resta ferma la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra: il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere lasomma ricevuta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27372 del 08/10/2021, Rv. 662545 –01). 4.1.1. Tanto precisato, in merito alla prova del trasferimento del danaro trova applicazione anche in questa materia il principio per cui il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1 c.c. per il valore eccedente quello di €. 2,58, atteso che l'art. 2721, comma 2, cod. civ. gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21411 del 06/07/2022, Rv. 665546 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1751 del 24/01/2018, Rv. 647153 –03). 4.2. Nel caso che ci occupa, la Corte territoriale ha ritenuto provata la prima datiodella somma avvalendosi non solo dell’estratto conto di un libretto bancario, ma anche della testimonianza diretta del padre del mutuante, che racconta della dazione di €. 25.000,00 dal figlio allo zio in biglietti da €. 50,00 posti in una busta gialla consegnata al Lucidi nel parcheggio di un cimitero dinanzi al quale il mutuatario passava per recarsi al casale di sua proprietà. 4.2.1. Con riferimento alla seconda consegna risalente al 2007, la Corte d’Appello riporta solo la testimonianza diretta della madre del Falcinelli resa in occasione dell’incontro del febbraio 2012 (v. infra ), alla quale si aggiunge la prova del secondo prelievo sul libretto cointestato tra genitori e figlio. 4.2.2. Alla prova della consegna si aggiunge la prova del titolo e del riconoscimento dell’obbligo di restituzione fornita da testimonianze dirette rese dal padre e dalla madre del mutuante che, in occasione dell’incontro del febbraio 2012, erano presenti quando il Lucidi, recatosi dai parenti della defunta moglie insieme alla nuova compagna, rappresentò l’intento di voler « sistemare i conti » vendendo un immobile, il casale, e che il figlio Mariano si offrì di acquistarlo al prezzo di €. 95.000,00 previa compensazione del suo credito. 4.3. Tanto basta a ritenere motivate le scelte della Corte territoriale, sia in merito alla consegna del danaro contantee del titolo giuridico, sia in merito al riconoscimento dell’obbligo restitutorio. Insussistente, dunque, anche ilvizio di motivazione apparente : la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante: (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 – 01; [OSCURATO:PERSONA]. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639 – 01; Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145; Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016). 4.4. Per il resto, le censure rivolte alla valutazione e all’attendibilità delle testimonianze sono inammissibili, poiché sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il «peso probatorio»di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021, Rv. 662908 –01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13054 del 10/06/2014, Rv. 631274 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004, Rv. 569765 -01). 5. In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorsoinammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 6.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
Sentenza Cassazione n. 19851/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris