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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18709/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Fabio avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 12.6.2024 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 12.4.2023 di condanna del ricorrente alla pena di quattro mesi di arresto e 800 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975; Evidenziato che con l'unico motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione con riferimento al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. en.; Rilevato che si tratti di motivo meramente reiterativo di uno dei motivi di appello, che non si confronta specificamente con la non illogica motivazione dei giudici di secondo grado, i quali hanno congruamente richiamato le forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, rapportate alla comprovata consuetudine del condannato con i reati offensivi del patrimonio e comunque commessi a fini di lucro (ai quali, peraltro, aveva fatto riferimento anche il giudice di primo grado per disattendere la analoga richiesta difensiva di applicazione della causa di esclusione della punibilità in questione); Considerato, pertanto, che la sentenza di appello abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. e non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274647 - 01; Sez. 7, n. 10481 del 10/1/2022, Rv. 283044 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto si limita a riproporre le censure già dedotte come motivi di appello, senza avversare specificamente le argomentazioni in virtù delle quali tali motivi non sono stati accolti (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Rv. 276062 - 01); Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Fabio avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 12.6.2024 la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 12.4.2023 di condanna del ricorrente alla pena di quattro mesi di arresto e 800 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975; Evidenziato che con l'unico motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione con riferimento al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. en.; Rilevato che si tratti di motivo meramente reiterativo di uno dei motivi di appello, che non si confronta specificamente con la non illogica motivazione dei giudici di secondo grado, i quali hanno congruamente richiamato le forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, rapportate alla comprovata consuetudine del condannato con i reati offensivi del patrimonio e comunque commessi a fini di lucro (ai quali, peraltro, aveva fatto riferimento anche il giudice di primo grado per disattendere la analoga richiesta difensiva di applicazione della causa di esclusione della punibilità in questione); Considerato, pertanto, che la sentenza di appello abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. e non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274647 - 01; Sez. 7, n. 10481 del 10/1/2022, Rv. 283044 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto si limita a riproporre le censure già dedotte come motivi di appello, senza avversare specificamente le argomentazioni in virtù delle quali tali motivi non sono stati accolti (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Rv. 276062 - 01); Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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