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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 luglio 2020

Cassazione n. 20556/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4631/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], FARMACIA D'[OSCURATO:PERSONA] D'ALESSIO C SNC, [OSCURATO:PERSONA] VERNIER C SNC, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SNC, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C SNC, [OSCURATO:PERSONA] COCCIA E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro AZIENDA UNITA' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3660/2020 depositata il 21/7/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/6/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 1022/2014, revocava il decreto n. 394/2011 con cui era stato ingiunto alla ASL di Viterbo il pagamento, a favore di Credifarma S.p.A., della somma di Euro 4.194.537,43 (oltre agli interessi per il ritardo), per il mancato pagamento di forniture di medicinali anticipate dalle Farmacie rappresentate dalla ingiungente agli assistiti del servizio sanitario nazionale, rigettava la domanda di pagamento degli interessi sulle somme oggetto del decreto ingiuntivo e dichiarava il difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] C; la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 3660/2020, resa pubblica in data 21 luglio 2020, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato la sentenza del Tribunale; segnatamente, la Corte distrettuale, preso atto della rinuncia agli interessi ai sensi deld.lgs. n. 231 del 2002: i) ha dichiarato inammissibile per genericità il motivo con cui la creditrice censurava l'omessa imputazione della sorte capitale dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, avendo l’appellante omesso di allegare nell’atto di appello in quale momento si era perfezionata la costituzione in mora, indispensabile data la natura pubblica del debitore, per il quale non è applicabile la mora ex re, non potendo sopperirvi nel corso del giudizio di appello o con la comparsa conclusionale o con la memoria di replica, e per avere omesso ogni riferimento alla sorte capitale rimasta inadempiuta, ove il pagamento fosse stato imputato prima agli interessi e poi al capitale; ii) ha rigettato il motivo concernente la liquidazione delle spese di giudizio, ritenendo corretta la decisione del Tribunale di compensarle nella misura di un quarto, stante la non debenza degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, in quanto, tenuto conto che il decreto ingiuntivo era stato notificato l’8 luglio 2001 ed il pagamento per sorte e interessi risaliva al 5 settembre 2001, il giudizio era proseguito solo per la debenza degli interessi e, anche a voler ritenere Credifarma vittoriosa in primo grado, il giudice avrebbe potuto “escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, con la conseguenza che nulla sarebbe stato liquidabile per l’attività svolta nella fase istruttoria e decisoria.

Ne consegue che anche a volere adottare orientativamente i valori indicati dall’appellante per la fase di studio (€ 9.639,33) e per la fase introduttiva (€ 6.350,52), l’importo residuo liquidato dal tribunale di € 10.000,00 è corretto”; Credifarma ricorre per la cassazione della suddetta pronuncia, affidandosi a sei motivi; la ASL di Viterbo resiste con controricorso; entrambe le parti (Credifarma solo allo scopo di ribadire quanto già dedotto con il ricorso) hanno depositato memoria.

Consideratoche: 1) con il primo motivo Credifarma de n u n c ia violazione o falsa applicazione dell'art. 1194 cod.civ. ex art. 360 comma 1 n. 3 cod.proc.civ.e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. nonché violazione o falsa applicazione dell’art. 33 d.m. 9 aprile 2001 ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere il giudice d’appello rigettato la domanda di applicazione dell’art. 1194 cod.civ., nonostante: a1) avesse sin dal primo grado di giudizio (comparsa di costituzione risposta del 15.12.2011, memoria ex art. 183 cod.proc.civ ., n. 2, comparsa conclusionale) chiesto l’imputazione dei pagamenti prima agli interessi e alle spese giudiziali; a2) avesse riproposto la domanda in appello (citazione e, comparsa conclusionale e replica alla conclusionale); b1) avesse indicato a p. 3 dell’atto di appello (come già aveva fatto nella memoria ex art.183 c.p.c.) che la costituzione in mora della Asl risaliva al 16 maggio 2011; b2) avesse fornito tutti gli elementi per l’esatta determinazione degli interessi e delle spese legali; il motivo va accolto nei termini infra indicati, previa sua riqualificazione sulla scorta del principio iura novit curia, quale error in procedendo; la statuizione della corte di merito è errata sia laddove sostiene che Credifarma non avesse indicato la data di costituzione in mora della Asl di Viterbo sia laddove ha ritenuto di non poter applicare l’art. 1194 cod.civ. per mancata indicazione della quota della sorte capitale rimasta ancora inadempiuta ove il pagamento fosse stato imputato prima agli interessi e poi alcapitale; sotto il primo profilo, il Collegio –investito quale giudice del fatto processuale – ha verificato che, contrariamente a quanto asserito dalla corte di merito e corrispondentemente alla prospettazione della parte ricorrente, era stata appunto indicato il 16 maggio 2011 qualedata di costituzione in mora della ASL di Viterbo; sotto il secondo profilo, il giudice d’appello ha errat o nel pretendereche Credifarma indicasse esattamente le somme che le spettavano, nonostante questa gli avesse fornito gli elementi sulla scorta dei quali avrebbe dovuto effettuare i conteggi, giacché il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi anziché al capitale “si risolve in una conseguenza automatica di ogni pagamento”, e pertanto non incombe sul creditore l'onere di dedurre i limiti estintivi del pagamento sul capitale (cfr. Cass.09/10/2003, n. 15053; Cass. 20/05/2005, n. 10692); 2) con il secondo motivo sono addebitate alla sentenza impugnata la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per errata imputazione del pagamento eccedente la sorte ingiunta ad interessi su capitale invece di se guire lo schema di cui al doc. 7 di primo grado e l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.; la tesi rappresentata è che la corte di merito abbia errato nel ritenere che la Asl avesse saldato il debito per sorte capitale e interessi; il pagamento di euro 4.307.898,11, anziché della somma ingiunta pari ad euro 4.194.357,43, era dovuto al pagamento della sola sorte capitale cui erano tenute altre farmacie, come del resto, la stessa Asl aveva riconosciuto a p. 7 della comparsa conclusionale; il motivo merita accoglimento; la corte d’appello è incorsa in tutta evidenza in un errore di valutazione circa le ragioni per le quali la somma pagata eccedesse quella ingiunta; 3) con il terzo motivo è dedotta l a violazione o falsa applicazione dell’art. 1218 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. secondo la ricorrente la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sul primo motivo di appello con cui era stata lamentata la mancata applicazione dell’art. 1218 cod.civ., per essere stata costretta a rivolgersi ad un legale al fine di recuperare il proprio credito; il motivo non può accogliersi; anche se il Collegio provvedesse ad una riformulazione d’ufficio del motivo, sulla scorta del principio iura novit curia, atteso che dall’illustrazione si evince che viene lamentata una omessa pronuncia e non già un error in iudicando , resterebbe insormontabile il fatto che il motivo risulta formulato in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, cod.proc.civ.; Credifarma, infatti, non ha indicato i documenti e gli atti sui quali il motivo si fonda, non ha fornito chiare ed esaurienti indicazioni circa i termini in cui era stata formulata la domanda su cui il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi ed in quali termini ne era stata chiesta la riforma in appello;la ricorrente, poi, dichiara che il motivo era stato formulato con l’atto di citazione in appello, ma niente afferma relativamente al mantenimento dello stesso in sede di precisazione delle conclusioni; deve richiamarsi, al fine di ribadirlo, il principio secondo cui la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello non si sia pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità -che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni (Cass. 22/12/2021, n.41205); 4) con il quarto motivo è lamentata violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. nonché l’omessa pronuncia sul capo di domanda relativo alle spese di lite; il motivo è evidentemente assorbito; 5) con il quinto motivo alla corte di merito si imputano la violazione e falsa applicazione del d.m.55/2014, degli artt. 2,4 e 6 per la fase cognitiva –tabella n. 2 voce 3 e 4 – e del d . m . 127/04, artt. 5 e 6 – tabella A voce n. 51 e tabella b - per la fase monitoria ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; oggetto di censura è la statuizione con cui la corte di merito ha ritenuto che il giudice ha il potere di escludere dalla ripetizione delle spese ritenute eccessive o superflue e corretta la liquidazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure; il motivo è assorbitocome il precedente; 6) con il sesto ed ultimo motivo si a tt ri buisce al giudice d’appello di essere incorso nella violazione e falsa applicazione dell’art. 1241 e dell’art. 1243, 2° comma, cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere disposto la compensazione nella misura di un quartodelle spese di lite; la tesi è che la Corte d’appello avrebbe dovuto provvedere sulle spese di lite secondo il principio delle fasi previsto dalle tabelle professionali obbligatorie ex lege e condannare il debitore Asl al 100% delle spese della fase monitoria e di quelle successive all’emissione del provvedimento sostenute da Credifarma, non avendo la Asl maturato crediti per spese legali da opporre in compensazione; il motivo è assorbitocome i due precedenti, non senza rilevare – ad abundantiam - la non pertinenza rispetto alla questione agitata dagli artt. 1241 e 1243 cod.civ. che si riferiscono all’estinzione del credito; 7) in definitiva, vanno accolti il primo ed il secondo motivo, il terzo va dichiarato inammissibilee i restanti motivi sono assorbiti; 8) la sentenza è cassata in relazione ai motivi accol ti con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa sezione e diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, dichiara inammissibile il terzo ed assorbit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4631/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], FARMACIA D'[OSCURATO:PERSONA] D'ALESSIO C SNC, [OSCURATO:PERSONA] VERNIER C SNC, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SNC, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C SNC, [OSCURATO:PERSONA] COCCIA E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro AZIENDA UNITA' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3660/2020 depositata il 21/7/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/6/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 1022/2014, revocava il decreto n. 394/2011 con cui era stato ingiunto alla ASL di Viterbo il pagamento, a favore di Credifarma S.p.A., della somma di Euro 4.194.537,43 (oltre agli interessi per il ritardo), per il mancato pagamento di forniture di medicinali anticipate dalle Farmacie rappresentate dalla ingiungente agli assistiti del servizio sanitario nazionale, rigettava la domanda di pagamento degli interessi sulle somme oggetto del decreto ingiuntivo e dichiarava il difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] C; la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 3660/2020, resa pubblica in data 21 luglio 2020, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato la sentenza del Tribunale; segnatamente, la Corte distrettuale, preso atto della rinuncia agli interessi ai sensi deld.lgs. n. 231 del 2002: i) ha dichiarato inammissibile per genericità il motivo con cui la creditrice censurava l'omessa imputazione della sorte capitale dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, avendo l’appellante omesso di allegare nell’atto di appello in quale momento si era perfezionata la costituzione in mora, indispensabile data la natura pubblica del debitore, per il quale non è applicabile la mora ex re, non potendo sopperirvi nel corso del giudizio di appello o con la comparsa conclusionale o con la memoria di replica, e per avere omesso ogni riferimento alla sorte capitale rimasta inadempiuta, ove il pagamento fosse stato imputato prima agli interessi e poi al capitale; ii) ha rigettato il motivo concernente la liquidazione delle spese di giudizio, ritenendo corretta la decisione del Tribunale di compensarle nella misura di un quarto, stante la non debenza degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, in quanto, tenuto conto che il decreto ingiuntivo era stato notificato l’8 luglio 2001 ed il pagamento per sorte e interessi risaliva al 5 settembre 2001, il giudizio era proseguito solo per la debenza degli interessi e, anche a voler ritenere Credifarma vittoriosa in primo grado, il giudice avrebbe potuto “escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, con la conseguenza che nulla sarebbe stato liquidabile per l’attività svolta nella fase istruttoria e decisoria. Ne consegue che anche a volere adottare orientativamente i valori indicati dall’appellante per la fase di studio (€ 9.639,33) e per la fase introduttiva (€ 6.350,52), l’importo residuo liquidato dal tribunale di € 10.000,00 è corretto”; Credifarma ricorre per la cassazione della suddetta pronuncia, affidandosi a sei motivi; la ASL di Viterbo resiste con controricorso; entrambe le parti (Credifarma solo allo scopo di ribadire quanto già dedotto con il ricorso) hanno depositato memoria. Consideratoche: 1) con il primo motivo Credifarma de n u n c ia violazione o falsa applicazione dell'art. 1194 cod.civ. ex art. 360 comma 1 n. 3 cod.proc.civ.e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. nonché violazione o falsa applicazione dell’art. 33 d.m. 9 aprile 2001 ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere il giudice d’appello rigettato la domanda di applicazione dell’art. 1194 cod.civ., nonostante: a1) avesse sin dal primo grado di giudizio (comparsa di costituzione risposta del 15.12.2011, memoria ex art. 183 cod.proc.civ ., n. 2, comparsa conclusionale) chiesto l’imputazione dei pagamenti prima agli interessi e alle spese giudiziali; a2) avesse riproposto la domanda in appello (citazione e, comparsa conclusionale e replica alla conclusionale); b1) avesse indicato a p. 3 dell’atto di appello (come già aveva fatto nella memoria ex art.183 c.p.c.) che la costituzione in mora della Asl risaliva al 16 maggio 2011; b2) avesse fornito tutti gli elementi per l’esatta determinazione degli interessi e delle spese legali; il motivo va accolto nei termini infra indicati, previa sua riqualificazione sulla scorta del principio iura novit curia, quale error in procedendo; la statuizione della corte di merito è errata sia laddove sostiene che Credifarma non avesse indicato la data di costituzione in mora della Asl di Viterbo sia laddove ha ritenuto di non poter applicare l’art. 1194 cod.civ. per mancata indicazione della quota della sorte capitale rimasta ancora inadempiuta ove il pagamento fosse stato imputato prima agli interessi e poi alcapitale; sotto il primo profilo, il Collegio –investito quale giudice del fatto processuale – ha verificato che, contrariamente a quanto asserito dalla corte di merito e corrispondentemente alla prospettazione della parte ricorrente, era stata appunto indicato il 16 maggio 2011 qualedata di costituzione in mora della ASL di Viterbo; sotto il secondo profilo, il giudice d’appello ha errat o nel pretendereche Credifarma indicasse esattamente le somme che le spettavano, nonostante questa gli avesse fornito gli elementi sulla scorta dei quali avrebbe dovuto effettuare i conteggi, giacché il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi anziché al capitale “si risolve in una conseguenza automatica di ogni pagamento”, e pertanto non incombe sul creditore l'onere di dedurre i limiti estintivi del pagamento sul capitale (cfr. Cass.09/10/2003, n. 15053; Cass. 20/05/2005, n. 10692); 2) con il secondo motivo sono addebitate alla sentenza impugnata la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per errata imputazione del pagamento eccedente la sorte ingiunta ad interessi su capitale invece di se guire lo schema di cui al doc. 7 di primo grado e l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.; la tesi rappresentata è che la corte di merito abbia errato nel ritenere che la Asl avesse saldato il debito per sorte capitale e interessi; il pagamento di euro 4.307.898,11, anziché della somma ingiunta pari ad euro 4.194.357,43, era dovuto al pagamento della sola sorte capitale cui erano tenute altre farmacie, come del resto, la stessa Asl aveva riconosciuto a p. 7 della comparsa conclusionale; il motivo merita accoglimento; la corte d’appello è incorsa in tutta evidenza in un errore di valutazione circa le ragioni per le quali la somma pagata eccedesse quella ingiunta; 3) con il terzo motivo è dedotta l a violazione o falsa applicazione dell’art. 1218 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. secondo la ricorrente la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sul primo motivo di appello con cui era stata lamentata la mancata applicazione dell’art. 1218 cod.civ., per essere stata costretta a rivolgersi ad un legale al fine di recuperare il proprio credito; il motivo non può accogliersi; anche se il Collegio provvedesse ad una riformulazione d’ufficio del motivo, sulla scorta del principio iura novit curia, atteso che dall’illustrazione si evince che viene lamentata una omessa pronuncia e non già un error in iudicando , resterebbe insormontabile il fatto che il motivo risulta formulato in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, cod.proc.civ.; Credifarma, infatti, non ha indicato i documenti e gli atti sui quali il motivo si fonda, non ha fornito chiare ed esaurienti indicazioni circa i termini in cui era stata formulata la domanda su cui il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi ed in quali termini ne era stata chiesta la riforma in appello;la ricorrente, poi, dichiara che il motivo era stato formulato con l’atto di citazione in appello, ma niente afferma relativamente al mantenimento dello stesso in sede di precisazione delle conclusioni; deve richiamarsi, al fine di ribadirlo, il principio secondo cui la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello non si sia pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità -che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni (Cass. 22/12/2021, n.41205); 4) con il quarto motivo è lamentata violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. nonché l’omessa pronuncia sul capo di domanda relativo alle spese di lite; il motivo è evidentemente assorbito; 5) con il quinto motivo alla corte di merito si imputano la violazione e falsa applicazione del d.m.55/2014, degli artt. 2,4 e 6 per la fase cognitiva –tabella n. 2 voce 3 e 4 – e del d . m . 127/04, artt. 5 e 6 – tabella A voce n. 51 e tabella b - per la fase monitoria ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; oggetto di censura è la statuizione con cui la corte di merito ha ritenuto che il giudice ha il potere di escludere dalla ripetizione delle spese ritenute eccessive o superflue e corretta la liquidazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure; il motivo è assorbitocome il precedente; 6) con il sesto ed ultimo motivo si a tt ri buisce al giudice d’appello di essere incorso nella violazione e falsa applicazione dell’art. 1241 e dell’art. 1243, 2° comma, cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere disposto la compensazione nella misura di un quartodelle spese di lite; la tesi è che la Corte d’appello avrebbe dovuto provvedere sulle spese di lite secondo il principio delle fasi previsto dalle tabelle professionali obbligatorie ex lege e condannare il debitore Asl al 100% delle spese della fase monitoria e di quelle successive all’emissione del provvedimento sostenute da Credifarma, non avendo la Asl maturato crediti per spese legali da opporre in compensazione; il motivo è assorbitocome i due precedenti, non senza rilevare – ad abundantiam - la non pertinenza rispetto alla questione agitata dagli artt. 1241 e 1243 cod.civ. che si riferiscono all’estinzione del credito; 7) in definitiva, vanno accolti il primo ed il secondo motivo, il terzo va dichiarato inammissibilee i restanti motivi sono assorbiti; 8) la sentenza è cassata in relazione ai motivi accol ti con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa sezione e diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, dichiara inammissibile il terzo ed assorbit
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