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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 35205/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31314/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 27 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2163/2020depositata il 17/06/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. La controversia trae origine dal decreto n. 28/2012, con cui il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi ingiungeva ad [OSCURATO:SOCIETA]. e al suo agente, [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 80.000,00.

In particolare, la Casale deduceva di aver stipulato con il [OSCURATO:PERSONA] una polizza di assicurazione sulla vita (n. 15886990), denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, dopo aver riscattato altra polizza (n. 009035833), pagando nelle mani di tale agente il premio di euro 80.000,00.

In seguito, era però emerso che l’ultima polizza non era coperta dalle garanzie dovute.

Pertanto, la Casale chiedeva, in via monitoria, la restituzione delle somme pagate, invocando l’applicazione dell’art. 2049 c.c. e, quindi, la responsabilità solidale del preponente per fatto illecito del preposto.

Avverso tale decreto [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione, contestando sia il pagamento del premio della nuova polizza (n. 15886990) mediante riscatto della vecchia polizza (n. 009035833), sia la titolarità in capo alla appellante di tale ultima polizza.

In subordine, chiedeva di essere manlevata dal Recce per le eventuali conseguenze negative che fossero derivate dal giudizio.

L’agente rimaneva contumace.

All’esito dell’istruttoria, nel corso della quale era stata espletata prova per testi, il Tribunale di Sant’Antangelo dei Lombardi, con la sentenza n. 197/2015, accoglieva l’opposizione della [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto la Casale non aveva provato il pagamento del premio.

2. La Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 2163/2020, depositata il 17 giugno 2020, confermava la decisione di primo grado, evidenziando come il Tribunale avesse correttamente inquadrato la domanda della Casale nell’art. 2049 c.c., ritenendo, tuttavia, non provato l’avvenuto pagamento del premio della polizza, attraverso il meccanismo del riscatto.

E ciò perché, come già il primo giudice aveva rilevato che della vecchia polizza riscattata non vi era alcuna traccia scritta, copia o documento, attestante il pagamento del relativo premio.

In merito, invece, alla dichiarazione di perfezionamento della polizza sottoscritta dal Recce, la Corte territoriale osservava che: (a) il pagamento era stato accettato dall’agente «salvo buon fine», per cui non era stato provato l’adempimento dell’obbligazione, dato dalla sola riscossione delle somme; (b) malgrado avesse il valore di confessione stragiudiziale dell’avvenuto pagamento del premio, poiché la procura conferita da [OSCURATO:SOCIETA] al Recce (con atto pubblico del [OSCURATO:PERSONA] di Milano del 17 luglio 1995), escludeva dai suoi poteri la stipula di contratti di assicurazione sulla vita a premio unico, non era possibile imputare alla compagnia gli effetti della confessione, avendo l’agente agito oltre i limiti attribuitegli.

Dunque, il giudice di appello condivideva la sentenza del Tribunale sulla insufficienza della prova fornita dall’appellante in ordine al pagamento del premio, in quanto, oltre a non essere stata fornita alcuna prova documentale del versamento, la polizza riscattata non era stata mai prodotta in giudizio, né la parte appellante, nel corso del primo giudizio, ne aveva richiesto l’esibizione alla compagnia, quanto meno ai sensi dell’art. 210 c.p.c. 3.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, la [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “violazione degli artt. 2049, 2697, 2702 c.c., nonché degli artt. 99, 113, 115 e 116 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.)”.

La Corte territoriale , pur avendo correttamente inquadrato la fattispecie nell’art. 2049 c.c., avrebbe errato nel negare che [OSCURATO:SOCIETA] era tenuta a rispondere del fatto illecito commesso dal [OSCURATO:PERSONA], ancorché privo dei poteri di rappresentanza, in favore della [OSCURATO:PERSONA], non ritenendo prova idonea la dichiarazione confessoria resa dallo stesso agente, anche se non disconosciuta dalla compagnia. 4.2.Con il secondo motivo, censura “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.)”.

La Corte di appello avrebbe omesso di esaminare il comportamento illecito dell’agente, fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e pregiudiziale rispetto ad ogni altro fatto. 4.3.Con il terzo motivo, censura la decisione per “violazione degli artt. 1307, 1309, 2049, 2697, 2702 e 2735 c.c. e degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.)”.

La sentenza impugnata appare gravemente viziata per errore delle norme in materia di valutazione delle prove e di riparto dell’onere probatorio, avendo la Corte qualificato la dichiarazione dell’agente sottoscritta in calce alla polizza non come quietanza liberatoria, ma dichiarazione di scienza asseverativa della mera richiesta di riscatto.

Tale dichiarazione, inoltre, non avrebbe il valore di confessione stragiudiziale dell’accipiens in favore del tradens , trattandosi di una “pura e semplice dichiarazione di pagamento del premio”.

4.3. Con il quarto motivo, lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.)”.

Il fatto decisivo non esaminato dalla Corte d’appello, “è costituito dalla mancata considerazione del comportamento illecito dell’agente Recce”. 5.1.Il primo e terzo motivo di ricorso, congiuntamente esaminati, sono inammissibili in quanto, sotto l’egida del vizio e falsa applicazione di legge, sollecitano, però, una rivalutazione del quadro probatorio acquisito al processo al fine di sovvertire l’accertamento della quaestio facti compiuto dalla Corte territoriale; ciò che è precluso in sede di legittimità (tra le molte: Cass., S.U., n. 34476/2019).

In particolare, le censure aggrediscono la valutazione probatoria in ordine alla confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, ma che, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], assume un valore solo liberamente valutabile e la motivazione della Corte territoriale è accurata e puntuale nell’evidenziare gli elementi che escludono efficacia probatoria alla quietanza e all’ulteriore dichiarazione di incasso.

Inoltre, con specifico riferimento alla valutazione della prova testimoniale del fratello della Casale, il giudizio sulla attendibilità e credibilità dei testi rientra negli apprezzamenti di fatto anch’essi devoluti, in via esclusiva, al giudice del merito (tra le molte: Cass.n. 11511/2014; Cass. n. 16056/2016).

In tale contesto, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in questa sede, solo quando si alleghi che detto giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

Ma non v’è violazione dell’art. 115 c.p.c. quando, come nel caso di specie , il giudice di merito, nell’ambito del suo potere di valutazione delle prove previsto dall’art. 116 c.p.c., ha attribuito ad alcune maggior forza rispetto che ad altre (tra le tante: Cass. n. 11892/2016). 5.2.Anche il secondo e quarto motivo di ricorso sono inammissibili.

Con essi, anzitutto, non sono specificati i fatti storici che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare, giacché viene fatto generico riferimento soltanto ad una mancata valutazione del “comportamento illecito” del Recce, senza che si dia conto di quali condotte il giudice di appello non avrebbe tenuto conto.

Inoltre, e in via di per sé assorbente, va osservato che nell'ipotesi di “doppia conforme” (come nella specie), prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le altre: Cass. n. 5947/2023).

Onere, questo, non affatto assolto dalla ricorrente.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, in favore della parte controricorrente.

Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte rimasta soltanto intimata.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi e uro 2.900 , per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31314/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 27 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2163/2020depositata il 17/06/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. La controversia trae origine dal decreto n. 28/2012, con cui il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi ingiungeva ad [OSCURATO:SOCIETA]. e al suo agente, [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 80.000,00. In particolare, la Casale deduceva di aver stipulato con il [OSCURATO:PERSONA] una polizza di assicurazione sulla vita (n. 15886990), denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, dopo aver riscattato altra polizza (n. 009035833), pagando nelle mani di tale agente il premio di euro 80.000,00. In seguito, era però emerso che l’ultima polizza non era coperta dalle garanzie dovute. Pertanto, la Casale chiedeva, in via monitoria, la restituzione delle somme pagate, invocando l’applicazione dell’art. 2049 c.c. e, quindi, la responsabilità solidale del preponente per fatto illecito del preposto. Avverso tale decreto [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione, contestando sia il pagamento del premio della nuova polizza (n. 15886990) mediante riscatto della vecchia polizza (n. 009035833), sia la titolarità in capo alla appellante di tale ultima polizza. In subordine, chiedeva di essere manlevata dal Recce per le eventuali conseguenze negative che fossero derivate dal giudizio. L’agente rimaneva contumace. All’esito dell’istruttoria, nel corso della quale era stata espletata prova per testi, il Tribunale di Sant’Antangelo dei Lombardi, con la sentenza n. 197/2015, accoglieva l’opposizione della [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto la Casale non aveva provato il pagamento del premio. 2. La Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 2163/2020, depositata il 17 giugno 2020, confermava la decisione di primo grado, evidenziando come il Tribunale avesse correttamente inquadrato la domanda della Casale nell’art. 2049 c.c., ritenendo, tuttavia, non provato l’avvenuto pagamento del premio della polizza, attraverso il meccanismo del riscatto. E ciò perché, come già il primo giudice aveva rilevato che della vecchia polizza riscattata non vi era alcuna traccia scritta, copia o documento, attestante il pagamento del relativo premio. In merito, invece, alla dichiarazione di perfezionamento della polizza sottoscritta dal Recce, la Corte territoriale osservava che: (a) il pagamento era stato accettato dall’agente «salvo buon fine», per cui non era stato provato l’adempimento dell’obbligazione, dato dalla sola riscossione delle somme; (b) malgrado avesse il valore di confessione stragiudiziale dell’avvenuto pagamento del premio, poiché la procura conferita da [OSCURATO:SOCIETA] al Recce (con atto pubblico del [OSCURATO:PERSONA] di Milano del 17 luglio 1995), escludeva dai suoi poteri la stipula di contratti di assicurazione sulla vita a premio unico, non era possibile imputare alla compagnia gli effetti della confessione, avendo l’agente agito oltre i limiti attribuitegli. Dunque, il giudice di appello condivideva la sentenza del Tribunale sulla insufficienza della prova fornita dall’appellante in ordine al pagamento del premio, in quanto, oltre a non essere stata fornita alcuna prova documentale del versamento, la polizza riscattata non era stata mai prodotta in giudizio, né la parte appellante, nel corso del primo giudizio, ne aveva richiesto l’esibizione alla compagnia, quanto meno ai sensi dell’art. 210 c.p.c. 3.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, la [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “violazione degli artt. 2049, 2697, 2702 c.c., nonché degli artt. 99, 113, 115 e 116 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.)”. La Corte territoriale , pur avendo correttamente inquadrato la fattispecie nell’art. 2049 c.c., avrebbe errato nel negare che [OSCURATO:SOCIETA] era tenuta a rispondere del fatto illecito commesso dal [OSCURATO:PERSONA], ancorché privo dei poteri di rappresentanza, in favore della [OSCURATO:PERSONA], non ritenendo prova idonea la dichiarazione confessoria resa dallo stesso agente, anche se non disconosciuta dalla compagnia. 4.2.Con il secondo motivo, censura “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.)”. La Corte di appello avrebbe omesso di esaminare il comportamento illecito dell’agente, fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e pregiudiziale rispetto ad ogni altro fatto. 4.3.Con il terzo motivo, censura la decisione per “violazione degli artt. 1307, 1309, 2049, 2697, 2702 e 2735 c.c. e degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.)”. La sentenza impugnata appare gravemente viziata per errore delle norme in materia di valutazione delle prove e di riparto dell’onere probatorio, avendo la Corte qualificato la dichiarazione dell’agente sottoscritta in calce alla polizza non come quietanza liberatoria, ma dichiarazione di scienza asseverativa della mera richiesta di riscatto. Tale dichiarazione, inoltre, non avrebbe il valore di confessione stragiudiziale dell’accipiens in favore del tradens , trattandosi di una “pura e semplice dichiarazione di pagamento del premio”. 4.3. Con il quarto motivo, lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.)”. Il fatto decisivo non esaminato dalla Corte d’appello, “è costituito dalla mancata considerazione del comportamento illecito dell’agente Recce”. 5.1.Il primo e terzo motivo di ricorso, congiuntamente esaminati, sono inammissibili in quanto, sotto l’egida del vizio e falsa applicazione di legge, sollecitano, però, una rivalutazione del quadro probatorio acquisito al processo al fine di sovvertire l’accertamento della quaestio facti compiuto dalla Corte territoriale; ciò che è precluso in sede di legittimità (tra le molte: Cass., S.U., n. 34476/2019). In particolare, le censure aggrediscono la valutazione probatoria in ordine alla confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, ma che, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], assume un valore solo liberamente valutabile e la motivazione della Corte territoriale è accurata e puntuale nell’evidenziare gli elementi che escludono efficacia probatoria alla quietanza e all’ulteriore dichiarazione di incasso. Inoltre, con specifico riferimento alla valutazione della prova testimoniale del fratello della Casale, il giudizio sulla attendibilità e credibilità dei testi rientra negli apprezzamenti di fatto anch’essi devoluti, in via esclusiva, al giudice del merito (tra le molte: Cass.n. 11511/2014; Cass. n. 16056/2016). In tale contesto, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in questa sede, solo quando si alleghi che detto giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. Ma non v’è violazione dell’art. 115 c.p.c. quando, come nel caso di specie , il giudice di merito, nell’ambito del suo potere di valutazione delle prove previsto dall’art. 116 c.p.c., ha attribuito ad alcune maggior forza rispetto che ad altre (tra le tante: Cass. n. 11892/2016). 5.2.Anche il secondo e quarto motivo di ricorso sono inammissibili. Con essi, anzitutto, non sono specificati i fatti storici che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare, giacché viene fatto generico riferimento soltanto ad una mancata valutazione del “comportamento illecito” del Recce, senza che si dia conto di quali condotte il giudice di appello non avrebbe tenuto conto. Inoltre, e in via di per sé assorbente, va osservato che nell'ipotesi di “doppia conforme” (come nella specie), prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le altre: Cass. n. 5947/2023). Onere, questo, non affatto assolto dalla ricorrente. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, in favore della parte controricorrente. Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte rimasta soltanto intimata. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi e uro 2.900 , per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico
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