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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22912/2026

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di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAlessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;uditi i difensori dell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA],che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, in riforma delprecedente provvedimento applicativo della misura cautelare degli arrestidomiciliari, ha disposto l’aggravamento della stessa con la custodia cautelare incarcere ex art. 276, comma 1, cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, deducendo tre motivi:2.1.

Con il primo motivo, si denuncia la manifesta illogicità dellamotivazione e la violazione degli artt. 272, 273 e 276 cod. proc. pen., sostenendoche l’aggravamento della misura cautelare dagli arresti domiciliari alla custodia incarcere sarebbe stato disposto ex art. 276, comma 1‑ter cod. proc. pen. in assenzadelle condotte tipizzate (quali violazione del divieto di allontanamento omanomissione dei dispositivi).

Si lamenta inoltre la violazione del principio dilegalità e tassatività delle misure cautelari ex art. 272 cod. proc. pen. e art. 13Cost., contestando il ricorso a criteri diversi da quelli propri dell’art. 276, comma1‑ter cod. proc. pen. e l’indebita estensione valutativa.

Si deduce infine l’erroneaapplicazione degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., ritenendo che il Tribunale abbiaassimilato l’appello cautelare al riesame, sostituendo illegittimamente ipresupposti dell’aggravamento.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità dellamotivazione in ordine ai presupposti di fatto posti a base dell’aggravamento dellamisura cautelare, evidenziando la mancanza di riscontri oggettivi: l’aggravamentosi fonderebbe su segnalazioni di terzi, prive di autonome informative della poliziagiudiziaria, in contrasto con l’art. 276 cod. proc. pen., nonché su elementidichiarativi “de relato”.

Contesta inoltre la valutazione indiziaria, fondata sucongetture o fatti riferibili a soggetti diversi, e la ritenuta attendibilità di unatestimone, senza adeguato confronto critico con elementi contrari.2.3.

Con il terzo motivo, si deduce la mancanza assoluta di motivazione inrelazione alla documentazione difensiva (provvedimenti autorizzativi dell’autoritàgiudiziaria), che sarebbe stata del tutto omessa dal Tribunale nonostante la suarilevanza ai fini dell’esclusione delle violazioni contestate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.2.

Dagli atti acquisiti da questa Corte emerge che, con ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 2 aprile 2026,emessa in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere è statasostituita con quella degli arresti domiciliari, avendo così trovato concretaSi verte, pertanto, in un caso di "carenza d'interesse sopraggiunta", ovveroin una situazione nella quale non persiste un interesse all'impugnazione, la cuiintervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, operché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbiaperso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U., n. 6624del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694 -01).

A tanto deve aggiungersiche i difensori non hanno allegato alcuna circostanza a sostegno del perduranteinteresse alla decisione.3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione persopravvenuta carenza di interesse, non consegue né la condanna al pagamentodelle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delleammende.Questa Corte, con un maggioritario indirizzo interpretativo, al quale questoCollegio aderisce, ha affermato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione persopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile alricorrente, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né alpagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favoredella Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suointeresse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez.

U, n. 31524del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168 – 01; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta,Rv. 208166 – 01; Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168 – 01; Sez. 5,n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 - 01; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021,Pujia, Rv. 282549 – 01).4.

Ne consegue che l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenzadi interesse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art.616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAlessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;uditi i difensori dell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA],che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, in riforma delprecedente provvedimento applicativo della misura cautelare degli arrestidomiciliari, ha disposto l’aggravamento della stessa con la custodia cautelare incarcere ex art. 276, comma 1, cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, deducendo tre motivi:2.1. Con il primo motivo, si denuncia la manifesta illogicità dellamotivazione e la violazione degli artt. 272, 273 e 276 cod. proc. pen., sostenendoche l’aggravamento della misura cautelare dagli arresti domiciliari alla custodia incarcere sarebbe stato disposto ex art. 276, comma 1‑ter cod. proc. pen. in assenzadelle condotte tipizzate (quali violazione del divieto di allontanamento omanomissione dei dispositivi). Si lamenta inoltre la violazione del principio dilegalità e tassatività delle misure cautelari ex art. 272 cod. proc. pen. e art. 13Cost., contestando il ricorso a criteri diversi da quelli propri dell’art. 276, comma1‑ter cod. proc. pen. e l’indebita estensione valutativa. Si deduce infine l’erroneaapplicazione degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., ritenendo che il Tribunale abbiaassimilato l’appello cautelare al riesame, sostituendo illegittimamente ipresupposti dell’aggravamento.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità dellamotivazione in ordine ai presupposti di fatto posti a base dell’aggravamento dellamisura cautelare, evidenziando la mancanza di riscontri oggettivi: l’aggravamentosi fonderebbe su segnalazioni di terzi, prive di autonome informative della poliziagiudiziaria, in contrasto con l’art. 276 cod. proc. pen., nonché su elementidichiarativi “de relato”. Contesta inoltre la valutazione indiziaria, fondata sucongetture o fatti riferibili a soggetti diversi, e la ritenuta attendibilità di unatestimone, senza adeguato confronto critico con elementi contrari.2.3. Con il terzo motivo, si deduce la mancanza assoluta di motivazione inrelazione alla documentazione difensiva (provvedimenti autorizzativi dell’autoritàgiudiziaria), che sarebbe stata del tutto omessa dal Tribunale nonostante la suarilevanza ai fini dell’esclusione delle violazioni contestate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.2. Dagli atti acquisiti da questa Corte emerge che, con ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 2 aprile 2026,emessa in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere è statasostituita con quella degli arresti domiciliari, avendo così trovato concretaSi verte, pertanto, in un caso di "carenza d'interesse sopraggiunta", ovveroin una situazione nella quale non persiste un interesse all'impugnazione, la cuiintervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, operché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbiaperso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U., n. 6624del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694 -01). A tanto deve aggiungersiche i difensori non hanno allegato alcuna circostanza a sostegno del perduranteinteresse alla decisione.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione persopravvenuta carenza di interesse, non consegue né la condanna al pagamentodelle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delleammende.Questa Corte, con un maggioritario indirizzo interpretativo, al quale questoCollegio aderisce, ha affermato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione persopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile alricorrente, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né alpagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favoredella Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suointeresse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 31524del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168 – 01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta,Rv. 208166 – 01; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168 – 01; Sez. 5,n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 - 01; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021,Pujia, Rv. 282549 – 01).4. Ne consegue che l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenzadi interesse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art.616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22912/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris