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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 39063/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, in cui si deduce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente, ritenuto responsabile, a seguito di rito abbreviato del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; ritenuto che l'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono e che i motivi proposti sono del tutto generici.

Per un verso, infatti, il ricorrente non specifica sotto quale profilo troverebbe applicazione l'art. 129 cod. proc. pen.; per altro verso la difesa non si confronta con la motivazione della sentenza nella quale sono indicate, in modo puntuale, le ragioni poste a fondamento del decisum e gli specifici elementi di prova fondanti la pronuncia di colpevolezza a carico del prevenuto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, in cui si deduce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente, ritenuto responsabile, a seguito di rito abbreviato del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; ritenuto che l'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono e che i motivi proposti sono del tutto generici. Per un verso, infatti, il ricorrente non specifica sotto quale profilo troverebbe applicazione l'art. 129 cod. proc. pen.; per altro verso la difesa non si confronta con la motivazione della sentenza nella quale sono indicate, in modo puntuale, le ragioni poste a fondamento del decisum e gli specifici elementi di prova fondanti la pronuncia di colpevolezza a carico del prevenuto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39063/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris