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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 50034/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] A.S.D., terzo interessato nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha dichiarato inammissibile la richiesta proposta dalla ricorrente, nella qualità, terza interessata rispetto al sequestro preventivo emesso con decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 10 giugno 2023, avente ad oggetto un centro sportivo concesso in locazione dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:PERSONA] A.S.D. della quale la Raimondi è legale rappresentante.

Il Tribunale ha ritenuto che il difensore della ricorrente, terza interessata, non fosse munito di valida procura speciale.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge ed, in particolare, degli artt. 100 e 122 cod. proc. pen.

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il difensore della ricorrente non fosse munito di procura speciale, posto che tale atto, non necessitante di formule sacramentali e sempre interpretabile in ossequio al principio di conservazione, era stato allegato all'istanza di riesame con l'indicazione del difensore quale procuratore speciale e del procedimento relativo, così che la manifestazione di volontà della parte interessata era chiara, anche per il fatto che la ricorrente aveva personalmente presenziato all'udienza in sede di riesame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

Dal controllo degli atti - che la Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione - risulta che la procura speciale ad impugnare l'ordinanza del Tribunale del riesame è del tutto generica, facendo solo riferimento alla assunzione dell'incarico "in ogni stato e grado del giudizio".

Ne consegue che il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l'adozione di formule sacramentali. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata) Sez. 6, n. 1286, del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258417).

Quel che manca nella specie è il riferimento, ineludibile, alla specifica procedura inerente alla impugnazione dell'ordinanza genetica davanti al Tribunale del riesame.

Si veda, in proposito, anche la recente decisione di Sez. 2, n. 29612 del 30 marzo 2023, non massimata: nella cui motivazione è dato leggere: "a tale proposito va ribadito che «nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte», (Sez. 4 - , Sentenza n. 3445 del 11/09/2019 Ud., dep. iI2020, Piazza, Rv. 278026 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4676 del 22/10/2014 Ud., dep. il 2015, M., Rv. 262473 - 01).

Tali requisiti sono certamente presenti nel mandato difensivo in esame, ove si guardi alla già evidenziata sua collocazione (allegato all'istanza difensiva) e al suo contenuto, che fa esplicito riferimento al procedimento penale cui esso si riferisce (n. 3804/2017 [OSCURATO:PERSONA] della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA]), all'attività processuale per cui esso è conferito (presentazione richiesta di riesame) e al provvedimento oggetto dell'impugnazione per cui è stato conferito (provvedimento di sequestro emesso nell'ambito del procedimento penale suindicato).

Tutti gli elementi sopra indicati non lasciano margini d'incertezza circa la specificità del mandato, essendo ben individuata ed esattamente individuabile l'attività difensiva per cui l'interessato ha conferito mandato al suo difensore".

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 14.11.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA 7 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] A.S.D., terzo interessato nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha dichiarato inammissibile la richiesta proposta dalla ricorrente, nella qualità, terza interessata rispetto al sequestro preventivo emesso con decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 10 giugno 2023, avente ad oggetto un centro sportivo concesso in locazione dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:PERSONA] A.S.D. della quale la Raimondi è legale rappresentante. Il Tribunale ha ritenuto che il difensore della ricorrente, terza interessata, non fosse munito di valida procura speciale. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge ed, in particolare, degli artt. 100 e 122 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il difensore della ricorrente non fosse munito di procura speciale, posto che tale atto, non necessitante di formule sacramentali e sempre interpretabile in ossequio al principio di conservazione, era stato allegato all'istanza di riesame con l'indicazione del difensore quale procuratore speciale e del procedimento relativo, così che la manifestazione di volontà della parte interessata era chiara, anche per il fatto che la ricorrente aveva personalmente presenziato all'udienza in sede di riesame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Dal controllo degli atti - che la Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione - risulta che la procura speciale ad impugnare l'ordinanza del Tribunale del riesame è del tutto generica, facendo solo riferimento alla assunzione dell'incarico "in ogni stato e grado del giudizio". Ne consegue che il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l'adozione di formule sacramentali. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata) Sez. 6, n. 1286, del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258417). Quel che manca nella specie è il riferimento, ineludibile, alla specifica procedura inerente alla impugnazione dell'ordinanza genetica davanti al Tribunale del riesame. Si veda, in proposito, anche la recente decisione di Sez. 2, n. 29612 del 30 marzo 2023, non massimata: nella cui motivazione è dato leggere: "a tale proposito va ribadito che «nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte», (Sez. 4 - , Sentenza n. 3445 del 11/09/2019 Ud., dep. iI2020, Piazza, Rv. 278026 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4676 del 22/10/2014 Ud., dep. il 2015, M., Rv. 262473 - 01). Tali requisiti sono certamente presenti nel mandato difensivo in esame, ove si guardi alla già evidenziata sua collocazione (allegato all'istanza difensiva) e al suo contenuto, che fa esplicito riferimento al procedimento penale cui esso si riferisce (n. 3804/2017 [OSCURATO:PERSONA] della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA]), all'attività processuale per cui esso è conferito (presentazione richiesta di riesame) e al provvedimento oggetto dell'impugnazione per cui è stato conferito (provvedimento di sequestro emesso nell'ambito del procedimento penale suindicato). Tutti gli elementi sopra indicati non lasciano margini d'incertezza circa la specificità del mandato, essendo ben individuata ed esattamente individuabile l'attività difensiva per cui l'interessato ha conferito mandato al suo difensore". Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 14.11.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA 7 [OSCURATO:PERSONA]
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