Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09590/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.17096/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Francesca, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e in proprio, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma , via del Banco di S. Spirito, n.42 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di bonifica dell’[OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]: tributi locali Commara presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA]”, in Roma, Lungotevere della Vittoria, n.9; -controricorrente - avverso la sentenza del la Commissione tributaria regionale della Campanian. 9369 / 18 /16 depositata il 2 7 dicembre 2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria delProcuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un avviso di pagamento ( n . 09720130135719969), emesso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], dante causa di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente) per il pagamento di quote consortili relative all’anno 2012 in favore del [OSCURATO:PERSONA] di bonifica dell’[OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi controricorrente ) per l’importo di € 6.406,99riguardanti immobili siti nel comune di Cori.

La CTR, confermando la decisione di primo grado,ha rigettato l’appello proposto dal dante causa dell’odierna ricorrente , per quanto ancora rileva,sulla base delle seguenti ragioni: - n on può trovare accoglimento la doglianza relativa all’illegittima inclusione dei beni immobili del ricorrente nel territorio del consorzio, in quanto, a) essa avrebbe dovuto essere formulata innanzi al giudice amministrativo; b) le relazioni tecniche di parte, in cui si afferma l’inesistenza del beneficio, non possono avere alcun rilievo, mentre la relazione tecnica del consorzio risulta più convincente, laddoveconclude «Solo grazie all'attività di bonifica, gli scoli che gli immobili producono vengono collettati regolarmente al mare senza conseguenze,anche con riferimento ai fondi serventi cioè terreni sottostanti di più bassa giacitura»; - è infondata l'eccezione della mancata trascrizione del perimetro di contribuenza, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, essaassolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità notizia; - i l tributo è stato determinato secondo i criteri stabiliti dal piano di classifica adottato con delibera consortile n. 74 del 1999 e approvato con delibera della giunta regionale n. 909 del 28 giugno 2001; - ove il fondo sia inserito in un piano di classifica di cui non sia contestata la legittimità, grava sul contribuente l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute in tale piano e la mancata esecuzione delle opere di manutenzione da questo previste; - l'avvenuta approvazione del piano di clas sifica e l'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento fanno presumere il prodursi di un vantaggio diretto e immediato per il fondo; - sono condivisibili le conclusioni della sentenza di primo grado che ha ritenuto che le argomentazioni fornite dal contribuente non fossero idonee a smentire quanto dichiarato nella relazione tecnica depositata dal consorzio; - è infondata l'eccezione attinente alla pretesa carenza di motivazione della cartella, in quanto la disamina dell'atto conferma la descrizione esaustiva compiuta dal giudice di primo grado; La ricorrente propone ricorso, fondato su cinque motivi, i l controricorrente si è costituitocon controricorso, entrambe le parti hanno depositatomemorie.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATOCHE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta , in relazione all' art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ. , l a violazione dell' art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992 , n . 546, i n relazione all'illegittima inclusione dei beni del ricorrente nel territorio del consorzio e nel perimetro di contribuenza e alla disapplicazione delle deliberazioni del consiglio regionale del Lazio 31 gennaio 1990 n. 1112 e 22 luglio 1993 n. 754 , nonché del piano di classificazione approvato con delibera della giunta Regione Lazio n.909 del 28 giugno 2001.

Si duole che la sentenza impugnata abbia affermato che tali doglianze avrebbero dovuto essere formulate innanzi al giudice amministrativo e che, con riferimento all' art. 7 sopra citato , il giudice di appello abbia affermato che, dalla disamina degli atti amministrativi sopra richiamati , non emergono profili di illegittimità.

Sostiene l’insussistenza nel caso di specie dei presupposti per la richiesta dell’imposta in esame, richiamando in tal senso le proprie consulenze di parte.

2. C on il secondo motivo la ricorrente lamenta , in relazione all' art. 360, comma, num. 5 cod. proc. civ. , l'ome sso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

C ontesta che la sentenza impugnata si sia limitata a respingere la domanda di esclusione dei terreni di proprietà della ricorrente dal perimetro di contribuenzasenza esporre il processo logico che ha portato ad affermare che risulta più convincente la relazione tecnica del consorzio.

3. C on il terzo motivo la ricorrente lamenta , in relazione all' art. 360, primo comma, num. 3 , cod. proc. civ. , l a violazi one o falsa applicazione dell'art.10 del r.d. 13 febbraio 1933 , n. 215 e dell’art.2967 cod. civ., nonché, in relazione all'art.360, comma 1, num.5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti.

Contesta che la CTR abbia ritenuto irrilevante il mancato rispetto dell'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza.4.

Con il quarto motivo il ricorrente la menta, in relazione all' art. 360, primo comma, num.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 860 e 2697 cod. civ., nonché dell’art. 11, comma 2, della l. regione Lazio 21 gennaio 1984 , n. 4 .

Contesta che la sentenza abbia ritenuto la sussistenza di un vantaggio o beneficio diretto sul proprio bene per effetto delle opere di bonifica poste in essere dal consorzioed e sclude che il vantaggio o il beneficio possa essere presunto dalla semplice inclusionedell'immobile nel perimetro del comprensorio sostenendo la necessità della prova di un beneficio concreto.

5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all' art. 360, primo comma, num.3 cod. proc. civ. , la violazione della legge 27 luglio 2000 , n. 212 e l’o messo esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ.

Si duole della carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'eccezione del difetto di motivazione della cartella di pagamento.

6. Occorre preliminarmente esaminare le ec cezioni di inammissibilità sollevate con il controricorso.

Con la prima il controricorrente eccepisce l’inammissibili tà del ricorso introduttivo del giudizio, sostenendo che il ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente impugnare gli atti amministrativi deliberativi, quali il piano di classifica e il piano di riparto.

Rileva che la sentenza impugnata ha avallato tale impostazione sostenendo che «gli atti dai quali si ricava l'inclusione del fondo in questione nel perimetro di contribuenza sono divenuti definitivi e inoppugnabili».

E ccepisce che nel ricorso per Cassazione non è stata sollevatanessuna censura in relazione a tale affermazione, sulla quale ritiene sia formato il cosiddetto giudicato interno , ai sensi dell'art.2909 cod. civ .Deve essere ribadito il principio per il quale, a i fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale «minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno» individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico.

Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione(Cass., Sez. 6 - 3, n. 12202 del 16/05/2017, Rv. 644289 –01; Cass. , Sez. 6 - L, n. 24783 del 08/10/2018, Rv. 650927 –01; Cass., Sez. 2, n. 10760 del 17/04/2019, Rv. 653408 –01, Cass. , Sez. 3, n. 30728 del 19/10/2022, Rv. 666050 - 01).

Si ritiene che tali principi , espressi in relazion e a pronunce di secondo grado, possano essere applicati anche a l giudizio in cassazione con riferimento astatuizioni del giudice di appello, nel rispetto delle regole del giudizio di legittimità.Nel caso in esame la ricorrente, riprendendo nel ricorso per cassazione le contestazioni relativamente alle ragioni dell’inclusione dei propri beni nel perimetro di contribuenza del consorzio (secondo motivo), lamentando la violazione di norme di legge sulla ripartizione dell’onere probatorio rispetto alla trascrizione del piano di contribuenza (terzo motivo) e contestando la sussistenza di un beneficio diretto e specifico derivante ai propri beni dalle opere di bonifica del consorzio (quarto motivo), impone una cognizione sull’intera statuizione, ovviamente nei limiti e secondo iparametri del giudizio di legittimità, che preclude la formazione dell’invocato giudicato interno.Con la seconda eccezione contesta l'ammissibilità del ricorso per la regola della cosiddetta doppia conforme, ritenendo che con il primo motivo di impugnazione la ricorrente abbia sollevato contestazioni attinenti alla valutazione della relazione tecnica di parte depositata in corso di causa, piuttosto che all'effettiva violazione delle richiamate norme di diritto.

Tale eccezione verrà esaminata più avanti unitamente al primo e al secondo motivo di impugnazione.

Con la terza il controricorrente eccepisce la formazione del cosiddetto giudicato esternocostituito dalla sentenza emessa dalla CTR di Roma, sezione staccata di Latina , intercorsa fra le stes se parti e avente ad oggetto una questione analoga al caso di specie, ma relativa a contributi consortili riferiti ad annualità diverse, anni 2004 -2009.

Tale ultima eccezione è infondata.

Ritiene, infatti, il Collegio ribadire il principio di legittimità per cui l a sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Cass. , Sez. 5, n. 38950 del 07/12/2021, Rv. 663418 – 01; Cass. , Sez. 5 n. 7417 del 15/03/2019, Rv. 653514 – 01; Cass. , Sez. 6 - 5, n. 17760 del 06/07/2018, Rv. 649640 –01).Nel caso in esame il presupposto del contributo consortile è costituito dalla sussistenza di opere di bonifica e di attività di manutenzione, circostanza di fatto suscettibile di variare nel tempo, priva del connotato della permanenza richiesto dalla giurisprudenza per la sussistenza del giudicato esterno.

7. Il primo motivo è infondato.

Con esso (v. punto 1 della presente ordinanza)si contesta: a) l’affermazione contenuta nell a sentenza impugnata, secondo cui le doglianze relative all’inclusione del perimetro di contribuenza e nel piano di classifica avrebbero dovuto essere formulate innanzi al giudice amministrativo; b) l’affermazione dell’inesistenza di profili di illegittimità dei suddetti atti amministrativi. 7.1.Occorre preliminarmente ribadire il principio consolidato per il quale, in tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i critericon cui il [OSCURATO:PERSONA] abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica.

Peraltro, il giudice tributario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi, se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell'ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l'onere probatorio gravante sul contribuente (ex multis Cass. Sez., n.6839 del 11/03/2020, Rv. 657453 –01; Cass. sez. 5, 8 ottobre 2014, n.21176, Rv. 633055 - 01 Sez. 5, n . 17066 del 21/07/2010, Rv. 614684 -01).

In tal senso la sentenza impugnata deve, quindi, essere corretta laddove ha affermato che la doglianza relativa all’illegittima inclusione dei beni immobili del ricorrente nel territorio del consorzio avrebbe dovuto essere formulata innanzi al giudice amministrativo.

Si deve affermare, tuttavia, l’infondatezza del motivo, in quanto sul merito della questione i giudici di secondo grado si sono pronunciati, laddove hanno affermato «Dalla disamina di tali atti [ndr. gli amministrativi di inclusione del bene nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica], tuttavia, non emergono profili di illegittimità».

Va, inoltre,ribadito che , q uando la cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi consortili sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio grava sul [OSCURATO:PERSONA] circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, ma tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantume non iuris ed de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria(Cass. Sez. 5, n . 17066 del 21/07/2010, Rv. 614684 –01, cit.).

Nel caso in esame la pronuncia impugnata, oltre ad affermare la legittimità degli atti amministrativi contestati, è ulteriormente entrata nel merito, accertando in concreto la sussistenza o meno dei benefici sull’immobile della ricorrente.

La sentenza ha , infatti, effettuato un’analisi delle consulenze prodotte da entrambe le parti, per concludere nel senso della ragionevolezza delle conclusionidi quella fornita dal consorzio: «Né possono assumere rilievo decisivo al riguardo le relazioni tecniche di parte in cui si afferma l'inesistenza di benefici; al contrario risulta più convincente la relazione tecnica del consorzio laddove conclude che “solo grazie all'attività di bonifica gli scoli che gli immobili producono vengono collettati regolarmente al mare senza conseguenze anche con riferimento ai fondi serventi cioè sottostanti di più bassa giacitura”».

La sentenza impugnata, dunque, correttamente si è uniformataal consolidato principio di legittimità secondo cui la ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell'ambito di un piano di classifica impongono al contribuente un onere di specifica contestazionedello stesso, onde determinare il superamento della presunzione che i fondi ivi compresi abbiano goduto dei benefici diretti e specifici dalle opere realizzate e far sì che l'onere probatorio ricada, in tal caso, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod.civ., su ll'ente che richieda i contributi consortili(Cass. sez. 6-5, 2 settembre 2016, n. 18891; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23223, Cass. sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13167; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n . 2831; Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, n 656 e 657, dopo gli interventi delle Sezioni Unite con le pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n . 11722 del 14 maggio 2010).

Nell’esercizio dei propri poteri di accertamento la sentenza ha, tuttavia, ritenuto, in linea con il giudice di primo grado,di fondare il proprio convincimento sugli esiti della consulenza di parte del controricorrente.

Ritiene il Collegio, in proposito, di ribadire che,in tema di contributi di bonifica, ove il consorziato contesti la debenza del tributo, il giudice può fondare la propria decisione su relazioni tecniche prodotte dal [OSCURATO:PERSONA], purché fornisca adeguata motivazione di tale valutazione, perché (salvi i divieti espressamente previsti dalla legge) l'ordinamento non pone preclusione all'utilizzo di prove atipiche, né assume rilievo che quelle relazioni siano state redatte da un soggetto legato da un rapporto di lavoro dipendente con la parte e siano o meno asseverate, siccome tali circostanze non incidono sulla maggiore o minore valenza probatoria del documento, atteso che l'atipicità postula l'assenza di un paradigma legale in relazione al quale condurre la verifica di ammissibilità e validità del mezzo di prova.

Si aggiunga, inoltre, che il princip io secondo cui a nessuno è consentito precostituirsi unilateralmente i mezzi destinati a fornire la prova a sé favorevole del fatto controverso non determina la generale inutilizzabilità delle dichiarazioni a sé favorevoli provenienti dalla parte processuale (Cass. Sez. 5, n.9099 del 06/06/2012, Rv. 622991 - 01) .

Il motivo, infine, presenta profili di inammissibilità laddove intende sollevare contestazioni attinenti alla valutazione della relazione tecnica di parte depositata in corso di causa, piuttos to che all'effettiva violazione delle richiamate norme di diritto.

8. Il s econdo motivo è inammissibile.

Con esso si lamenta (punto 2 della presente ordinanza) l'omesso esame di un fatto decisivo consistente nelle relazioni tecniche di parte e si contesta la mancata esplicitazione del processo logico che ha portato ad affermare che risulta più convincente la relazione tecnica del consorzio.A tale proposito si osserva che i giudici di secondo grado hanno confermato la sentenza di primo grado nella valutazione e nell'accertamento dei fatti dedotti,ritenendo fondate e condivisibili le conclusioni delle relazioni tecniche depositate dal consorzio odierno controricorrente.

Costituisce principio di legittimità consolidato quello per cui l e disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l.22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n . 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ. ed i limiti d'impugnazione della cd . d oppia conforme , ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, num. 546, non ha connotazioni di specialità.

Ne consegue che l'art. 54, comma 3-bis, del d.l. n . 83 del 2012, quando stabilisce che « le disposizioni di cui al presente articolonon si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 » , si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito (Cass. Sez.U, n . 8053 del 07/04/2014 , Rv. 629829 – 01) .

A ciò si aggiunge che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n . 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella « motivazione apparente », nel « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. Sez.

U, n.8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01 , cit. ) .

Si richiama, inoltre, il consolidato principio di legittimità secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. Sez. 6 - 1, n . 331 del 13/01/2020 , Rv. 656802 – 01 , Cass., Sez. 1, n.2568 del 12/10/1973, Rv. 366025 - 01 ) .

Da tale assunto si è fatto derivare che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. Sez. 5, n.19547 del 04/08/2017, Rv. 645292 - 01) .

Nel caso di specie la sentenza sul punto ha esplicitato le ragioni su cui ha fondato la propria decisione e, pertanto, il motivo di doglianza è da ritenere inammissibile.

9. Il terzo motivo ( v. punto 3 della presente ordinanza) , vertente sul profilo dell’omessa trascrizione del perimetro di contribuenza, è infondato.

E’, infatti, condiviso dal Collegio il principio per cui, in tema di contributi di bonifica, poiché nel sistema delineato dall'art. 10 del r.d. n.215 del 1933 gli effetti dell'inopponibilità degli atti ai terzi deriva direttamente dalla legge, che prevedela costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, la trascrizione del perimetro di contribuenza assolve esclusivamente ad una funzione di mera pubblicità-notizia, con la conseguenza che l'omissione della stessa non comporta ex se l'insussistenza dell'obbligazione di versamento del contributo consortile (Cass. Sez. 6 -5, n. 16524 del 20/06/2019, Rv. 654725 -01).

La giurisprudenza di legittimità in modo del tutto condivisibile ne ha fatto conseguire che, non costituendo la forma di pubblicità prescritta «principio fondamentale» ai sensi dell'art. 117, comma terzo, Cost., le norme emanate dalla regione a statuto ordinario nella materia della bonifica attribuita alla legislazione concorrente, bene possono prevedere forme di pubblicità legale diverse, idonee al raggiungimento dello scopo (quale, nella specie, la pubblicazione sul BURL del provvedimento amministrativo della Giunta regionale del piano di classifica e riparto, volto alla delimitazione territoriale dei fondi assoggettati a contributo) (Cass. Sez. 5, n. 7364 del 11/05/2012,Rv. 622899 - 01).10.

Il quarto motivo è infondato.

Con esso ( v. punto 4 della presente ordinanza) si c ontesta che la sentenza abbia ritenuto la sussistenza di un vantaggio o beneficio diretto sul proprio bene per effetto delle opere di bonifica.

Come già chiarito al punto

7.1. il riferimento contenuto nella cartella esattoriale ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale realizza una pre sunzione iuris tantume non iuris ed de iure , cos ì che nessun onere probatorio grava sul [OSCURATO:PERSONA] circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica.

T ale inversione dell'onere probator io non fa, tuttavia, venire il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria.

Nel caso di specie la sentenza, come sopra già evidenziato, ha ritenuto di condividere le conclusioni della consulenza tecnica del controricorrente, sul presupposto che gli scoli dell’immobile della ricorrente vengono collettati al mare senza conseguenze solamente grazie all’attività di bonifica.

Confermando la pronuncia di primogrado ha, inoltre, ha ritenuto convincente la rappresentazione dell’utilità generale e dei benefici per i singoli derivante dall’attività del [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza, pertanto, ha effettuato un accertamento in concreto giungendo a conclusioni coerenti sul le qual i ogni altro vaglio è precluso in questa sede.

11. Il quinto motivo è infondato.

Con esso (punto 5 della presente ordinanza) si contesta la carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'eccezione del difetto di motivazione della cartella di pagamento.Il motivo è, in parte , inammissi bile e , in parte,infondato.Èinammissibile nella censura svolta in relazione all’art. 360, primo comma, n . 5 cod. proc. civ. , in quanto la sentenza, con motivazione sia pure stringata , ha rinviato al contenuto della sentenza di primo grado e ne ha confermato la decisione sul presupposto che dall’esame dell’atto impugnato era da considerarsi esaustiva la descrizione compiuta dal primo giudice.

Sulpunto si richiamano i principi espressi i n relazione al secondo motivo di impugnazione (punto 8 della presente ordinanza).

Il motivo, per altro verso è infondato.

Si osserva che la richiamata CTP aveva affermato che «la cartella impugnata riporta il numero di ruolo,il codice di contributo (ovvero il tipo di beneficio), gli indici di beneficio che insieme all'aliquota e alla base imponibile assegnata determinano l'ammontare del contributo che,pertanto, può essere verificato dal contribuente».Si deve ritenere, pertanto che siano stati perfettamente rispettati i parametri imposti dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n . 212 .

Dagli elementi indicati in cartellail contribuente è stato posto nelle condizioni di approntare la propria difesa. 11.1.Non può trovare accoglimento l'ulteriore doglianza relativa alla mancata allegazione alla cartella di pagamento del relativo ruolo n. 2014/001044 reso esecutivo in data 2 ottobre 2013.

Dalla stessa esposizione del contenuto degli atti introduttivi effettuata dalla ricorrente, non risulta che sia stata sollevata questa doglianza.

La ricorrente non ha precisato in quale fase del giudizio e neanche indicato l'atto processuale n el quale ha sollevato tale eccezione.

Deve, pertanto, ritenersi che si tratti di una questione nuova il cui vaglio è precluso in questa sede.Sotto tale profilo la censura è inammissibile.

Si osserva,in ogni caso, che non esiste una specifica disposizione normativa che preveda tale obbligo di allegazione.

L'art. 25, commi 2 e 2 bis del d.p.r. n. 602 del 1973, prevede che «2.

La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. 2-bis.

La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo».

La disciplina ora riportata prevede, infatti , che la cartella di pagamento contenga l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo,ma non prevede la sua specifica allegazione.

12. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13,comma 1- quater del d .P.R. n. 115 del 2002 .

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ric orrente a pagare in favore de l controricorrent e le spese del presente giudizio, che liquida nell'i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.17096/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Francesca, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e in proprio, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma , via del Banco di S. Spirito, n.42 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di bonifica dell’[OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]: tributi locali Commara presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA]”, in Roma, Lungotevere della Vittoria, n.9; -controricorrente - avverso la sentenza del la Commissione tributaria regionale della Campanian. 9369 / 18 /16 depositata il 2 7 dicembre 2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria delProcuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un avviso di pagamento ( n . 09720130135719969), emesso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], dante causa di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente) per il pagamento di quote consortili relative all’anno 2012 in favore del [OSCURATO:PERSONA] di bonifica dell’[OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi controricorrente ) per l’importo di € 6.406,99riguardanti immobili siti nel comune di Cori. La CTR, confermando la decisione di primo grado,ha rigettato l’appello proposto dal dante causa dell’odierna ricorrente , per quanto ancora rileva,sulla base delle seguenti ragioni: - n on può trovare accoglimento la doglianza relativa all’illegittima inclusione dei beni immobili del ricorrente nel territorio del consorzio, in quanto, a) essa avrebbe dovuto essere formulata innanzi al giudice amministrativo; b) le relazioni tecniche di parte, in cui si afferma l’inesistenza del beneficio, non possono avere alcun rilievo, mentre la relazione tecnica del consorzio risulta più convincente, laddoveconclude «Solo grazie all'attività di bonifica, gli scoli che gli immobili producono vengono collettati regolarmente al mare senza conseguenze,anche con riferimento ai fondi serventi cioè terreni sottostanti di più bassa giacitura»; - è infondata l'eccezione della mancata trascrizione del perimetro di contribuenza, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, essaassolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità notizia; - i l tributo è stato determinato secondo i criteri stabiliti dal piano di classifica adottato con delibera consortile n. 74 del 1999 e approvato con delibera della giunta regionale n. 909 del 28 giugno 2001; - ove il fondo sia inserito in un piano di classifica di cui non sia contestata la legittimità, grava sul contribuente l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute in tale piano e la mancata esecuzione delle opere di manutenzione da questo previste; - l'avvenuta approvazione del piano di clas sifica e l'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento fanno presumere il prodursi di un vantaggio diretto e immediato per il fondo; - sono condivisibili le conclusioni della sentenza di primo grado che ha ritenuto che le argomentazioni fornite dal contribuente non fossero idonee a smentire quanto dichiarato nella relazione tecnica depositata dal consorzio; - è infondata l'eccezione attinente alla pretesa carenza di motivazione della cartella, in quanto la disamina dell'atto conferma la descrizione esaustiva compiuta dal giudice di primo grado; La ricorrente propone ricorso, fondato su cinque motivi, i l controricorrente si è costituitocon controricorso, entrambe le parti hanno depositatomemorie. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATOCHE 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta , in relazione all' art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ. , l a violazione dell' art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992 , n . 546, i n relazione all'illegittima inclusione dei beni del ricorrente nel territorio del consorzio e nel perimetro di contribuenza e alla disapplicazione delle deliberazioni del consiglio regionale del Lazio 31 gennaio 1990 n. 1112 e 22 luglio 1993 n. 754 , nonché del piano di classificazione approvato con delibera della giunta Regione Lazio n.909 del 28 giugno 2001. Si duole che la sentenza impugnata abbia affermato che tali doglianze avrebbero dovuto essere formulate innanzi al giudice amministrativo e che, con riferimento all' art. 7 sopra citato , il giudice di appello abbia affermato che, dalla disamina degli atti amministrativi sopra richiamati , non emergono profili di illegittimità. Sostiene l’insussistenza nel caso di specie dei presupposti per la richiesta dell’imposta in esame, richiamando in tal senso le proprie consulenze di parte. 2. C on il secondo motivo la ricorrente lamenta , in relazione all' art. 360, comma, num. 5 cod. proc. civ. , l'ome sso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. C ontesta che la sentenza impugnata si sia limitata a respingere la domanda di esclusione dei terreni di proprietà della ricorrente dal perimetro di contribuenzasenza esporre il processo logico che ha portato ad affermare che risulta più convincente la relazione tecnica del consorzio. 3. C on il terzo motivo la ricorrente lamenta , in relazione all' art. 360, primo comma, num. 3 , cod. proc. civ. , l a violazi one o falsa applicazione dell'art.10 del r.d. 13 febbraio 1933 , n. 215 e dell’art.2967 cod. civ., nonché, in relazione all'art.360, comma 1, num.5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti. Contesta che la CTR abbia ritenuto irrilevante il mancato rispetto dell'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza.4. Con il quarto motivo il ricorrente la menta, in relazione all' art. 360, primo comma, num.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 860 e 2697 cod. civ., nonché dell’art. 11, comma 2, della l. regione Lazio 21 gennaio 1984 , n. 4 . Contesta che la sentenza abbia ritenuto la sussistenza di un vantaggio o beneficio diretto sul proprio bene per effetto delle opere di bonifica poste in essere dal consorzioed e sclude che il vantaggio o il beneficio possa essere presunto dalla semplice inclusionedell'immobile nel perimetro del comprensorio sostenendo la necessità della prova di un beneficio concreto. 5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all' art. 360, primo comma, num.3 cod. proc. civ. , la violazione della legge 27 luglio 2000 , n. 212 e l’o messo esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ. Si duole della carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'eccezione del difetto di motivazione della cartella di pagamento. 6. Occorre preliminarmente esaminare le ec cezioni di inammissibilità sollevate con il controricorso. Con la prima il controricorrente eccepisce l’inammissibili tà del ricorso introduttivo del giudizio, sostenendo che il ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente impugnare gli atti amministrativi deliberativi, quali il piano di classifica e il piano di riparto. Rileva che la sentenza impugnata ha avallato tale impostazione sostenendo che «gli atti dai quali si ricava l'inclusione del fondo in questione nel perimetro di contribuenza sono divenuti definitivi e inoppugnabili». E ccepisce che nel ricorso per Cassazione non è stata sollevatanessuna censura in relazione a tale affermazione, sulla quale ritiene sia formato il cosiddetto giudicato interno , ai sensi dell'art.2909 cod. civ .Deve essere ribadito il principio per il quale, a i fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale «minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno» individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione(Cass., Sez. 6 - 3, n. 12202 del 16/05/2017, Rv. 644289 –01; Cass. , Sez. 6 - L, n. 24783 del 08/10/2018, Rv. 650927 –01; Cass., Sez. 2, n. 10760 del 17/04/2019, Rv. 653408 –01, Cass. , Sez. 3, n. 30728 del 19/10/2022, Rv. 666050 - 01). Si ritiene che tali principi , espressi in relazion e a pronunce di secondo grado, possano essere applicati anche a l giudizio in cassazione con riferimento astatuizioni del giudice di appello, nel rispetto delle regole del giudizio di legittimità.Nel caso in esame la ricorrente, riprendendo nel ricorso per cassazione le contestazioni relativamente alle ragioni dell’inclusione dei propri beni nel perimetro di contribuenza del consorzio (secondo motivo), lamentando la violazione di norme di legge sulla ripartizione dell’onere probatorio rispetto alla trascrizione del piano di contribuenza (terzo motivo) e contestando la sussistenza di un beneficio diretto e specifico derivante ai propri beni dalle opere di bonifica del consorzio (quarto motivo), impone una cognizione sull’intera statuizione, ovviamente nei limiti e secondo iparametri del giudizio di legittimità, che preclude la formazione dell’invocato giudicato interno.Con la seconda eccezione contesta l'ammissibilità del ricorso per la regola della cosiddetta doppia conforme, ritenendo che con il primo motivo di impugnazione la ricorrente abbia sollevato contestazioni attinenti alla valutazione della relazione tecnica di parte depositata in corso di causa, piuttosto che all'effettiva violazione delle richiamate norme di diritto. Tale eccezione verrà esaminata più avanti unitamente al primo e al secondo motivo di impugnazione. Con la terza il controricorrente eccepisce la formazione del cosiddetto giudicato esternocostituito dalla sentenza emessa dalla CTR di Roma, sezione staccata di Latina , intercorsa fra le stes se parti e avente ad oggetto una questione analoga al caso di specie, ma relativa a contributi consortili riferiti ad annualità diverse, anni 2004 -2009. Tale ultima eccezione è infondata. Ritiene, infatti, il Collegio ribadire il principio di legittimità per cui l a sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Cass. , Sez. 5, n. 38950 del 07/12/2021, Rv. 663418 – 01; Cass. , Sez. 5 n. 7417 del 15/03/2019, Rv. 653514 – 01; Cass. , Sez. 6 - 5, n. 17760 del 06/07/2018, Rv. 649640 –01).Nel caso in esame il presupposto del contributo consortile è costituito dalla sussistenza di opere di bonifica e di attività di manutenzione, circostanza di fatto suscettibile di variare nel tempo, priva del connotato della permanenza richiesto dalla giurisprudenza per la sussistenza del giudicato esterno. 7. Il primo motivo è infondato. Con esso (v. punto 1 della presente ordinanza)si contesta: a) l’affermazione contenuta nell a sentenza impugnata, secondo cui le doglianze relative all’inclusione del perimetro di contribuenza e nel piano di classifica avrebbero dovuto essere formulate innanzi al giudice amministrativo; b) l’affermazione dell’inesistenza di profili di illegittimità dei suddetti atti amministrativi. 7.1.Occorre preliminarmente ribadire il principio consolidato per il quale, in tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i critericon cui il [OSCURATO:PERSONA] abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica. Peraltro, il giudice tributario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi, se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell'ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l'onere probatorio gravante sul contribuente (ex multis Cass. Sez., n.6839 del 11/03/2020, Rv. 657453 –01; Cass. sez. 5, 8 ottobre 2014, n.21176, Rv. 633055 - 01 Sez. 5, n . 17066 del 21/07/2010, Rv. 614684 -01). In tal senso la sentenza impugnata deve, quindi, essere corretta laddove ha affermato che la doglianza relativa all’illegittima inclusione dei beni immobili del ricorrente nel territorio del consorzio avrebbe dovuto essere formulata innanzi al giudice amministrativo. Si deve affermare, tuttavia, l’infondatezza del motivo, in quanto sul merito della questione i giudici di secondo grado si sono pronunciati, laddove hanno affermato «Dalla disamina di tali atti [ndr. gli amministrativi di inclusione del bene nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica], tuttavia, non emergono profili di illegittimità». Va, inoltre,ribadito che , q uando la cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi consortili sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio grava sul [OSCURATO:PERSONA] circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, ma tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantume non iuris ed de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria(Cass. Sez. 5, n . 17066 del 21/07/2010, Rv. 614684 –01, cit.). Nel caso in esame la pronuncia impugnata, oltre ad affermare la legittimità degli atti amministrativi contestati, è ulteriormente entrata nel merito, accertando in concreto la sussistenza o meno dei benefici sull’immobile della ricorrente. La sentenza ha , infatti, effettuato un’analisi delle consulenze prodotte da entrambe le parti, per concludere nel senso della ragionevolezza delle conclusionidi quella fornita dal consorzio: «Né possono assumere rilievo decisivo al riguardo le relazioni tecniche di parte in cui si afferma l'inesistenza di benefici; al contrario risulta più convincente la relazione tecnica del consorzio laddove conclude che “solo grazie all'attività di bonifica gli scoli che gli immobili producono vengono collettati regolarmente al mare senza conseguenze anche con riferimento ai fondi serventi cioè sottostanti di più bassa giacitura”». La sentenza impugnata, dunque, correttamente si è uniformataal consolidato principio di legittimità secondo cui la ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell'ambito di un piano di classifica impongono al contribuente un onere di specifica contestazionedello stesso, onde determinare il superamento della presunzione che i fondi ivi compresi abbiano goduto dei benefici diretti e specifici dalle opere realizzate e far sì che l'onere probatorio ricada, in tal caso, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod.civ., su ll'ente che richieda i contributi consortili(Cass. sez. 6-5, 2 settembre 2016, n. 18891; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23223, Cass. sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13167; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n . 2831; Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, n 656 e 657, dopo gli interventi delle Sezioni Unite con le pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n . 11722 del 14 maggio 2010). Nell’esercizio dei propri poteri di accertamento la sentenza ha, tuttavia, ritenuto, in linea con il giudice di primo grado,di fondare il proprio convincimento sugli esiti della consulenza di parte del controricorrente. Ritiene il Collegio, in proposito, di ribadire che,in tema di contributi di bonifica, ove il consorziato contesti la debenza del tributo, il giudice può fondare la propria decisione su relazioni tecniche prodotte dal [OSCURATO:PERSONA], purché fornisca adeguata motivazione di tale valutazione, perché (salvi i divieti espressamente previsti dalla legge) l'ordinamento non pone preclusione all'utilizzo di prove atipiche, né assume rilievo che quelle relazioni siano state redatte da un soggetto legato da un rapporto di lavoro dipendente con la parte e siano o meno asseverate, siccome tali circostanze non incidono sulla maggiore o minore valenza probatoria del documento, atteso che l'atipicità postula l'assenza di un paradigma legale in relazione al quale condurre la verifica di ammissibilità e validità del mezzo di prova. Si aggiunga, inoltre, che il princip io secondo cui a nessuno è consentito precostituirsi unilateralmente i mezzi destinati a fornire la prova a sé favorevole del fatto controverso non determina la generale inutilizzabilità delle dichiarazioni a sé favorevoli provenienti dalla parte processuale (Cass. Sez. 5, n.9099 del 06/06/2012, Rv. 622991 - 01) . Il motivo, infine, presenta profili di inammissibilità laddove intende sollevare contestazioni attinenti alla valutazione della relazione tecnica di parte depositata in corso di causa, piuttos to che all'effettiva violazione delle richiamate norme di diritto. 8. Il s econdo motivo è inammissibile. Con esso si lamenta (punto 2 della presente ordinanza) l'omesso esame di un fatto decisivo consistente nelle relazioni tecniche di parte e si contesta la mancata esplicitazione del processo logico che ha portato ad affermare che risulta più convincente la relazione tecnica del consorzio.A tale proposito si osserva che i giudici di secondo grado hanno confermato la sentenza di primo grado nella valutazione e nell'accertamento dei fatti dedotti,ritenendo fondate e condivisibili le conclusioni delle relazioni tecniche depositate dal consorzio odierno controricorrente. Costituisce principio di legittimità consolidato quello per cui l e disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l.22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n . 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ. ed i limiti d'impugnazione della cd . d oppia conforme , ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, num. 546, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che l'art. 54, comma 3-bis, del d.l. n . 83 del 2012, quando stabilisce che « le disposizioni di cui al presente articolonon si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 » , si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito (Cass. Sez.U, n . 8053 del 07/04/2014 , Rv. 629829 – 01) . A ciò si aggiunge che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n . 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella « motivazione apparente », nel « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. Sez. U, n.8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01 , cit. ) . Si richiama, inoltre, il consolidato principio di legittimità secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. Sez. 6 - 1, n . 331 del 13/01/2020 , Rv. 656802 – 01 , Cass., Sez. 1, n.2568 del 12/10/1973, Rv. 366025 - 01 ) . Da tale assunto si è fatto derivare che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. Sez. 5, n.19547 del 04/08/2017, Rv. 645292 - 01) . Nel caso di specie la sentenza sul punto ha esplicitato le ragioni su cui ha fondato la propria decisione e, pertanto, il motivo di doglianza è da ritenere inammissibile. 9. Il terzo motivo ( v. punto 3 della presente ordinanza) , vertente sul profilo dell’omessa trascrizione del perimetro di contribuenza, è infondato. E’, infatti, condiviso dal Collegio il principio per cui, in tema di contributi di bonifica, poiché nel sistema delineato dall'art. 10 del r.d. n.215 del 1933 gli effetti dell'inopponibilità degli atti ai terzi deriva direttamente dalla legge, che prevedela costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, la trascrizione del perimetro di contribuenza assolve esclusivamente ad una funzione di mera pubblicità-notizia, con la conseguenza che l'omissione della stessa non comporta ex se l'insussistenza dell'obbligazione di versamento del contributo consortile (Cass. Sez. 6 -5, n. 16524 del 20/06/2019, Rv. 654725 -01). La giurisprudenza di legittimità in modo del tutto condivisibile ne ha fatto conseguire che, non costituendo la forma di pubblicità prescritta «principio fondamentale» ai sensi dell'art. 117, comma terzo, Cost., le norme emanate dalla regione a statuto ordinario nella materia della bonifica attribuita alla legislazione concorrente, bene possono prevedere forme di pubblicità legale diverse, idonee al raggiungimento dello scopo (quale, nella specie, la pubblicazione sul BURL del provvedimento amministrativo della Giunta regionale del piano di classifica e riparto, volto alla delimitazione territoriale dei fondi assoggettati a contributo) (Cass. Sez. 5, n. 7364 del 11/05/2012,Rv. 622899 - 01).10. Il quarto motivo è infondato. Con esso ( v. punto 4 della presente ordinanza) si c ontesta che la sentenza abbia ritenuto la sussistenza di un vantaggio o beneficio diretto sul proprio bene per effetto delle opere di bonifica. Come già chiarito al punto 7.1. il riferimento contenuto nella cartella esattoriale ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale realizza una pre sunzione iuris tantume non iuris ed de iure , cos ì che nessun onere probatorio grava sul [OSCURATO:PERSONA] circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica. T ale inversione dell'onere probator io non fa, tuttavia, venire il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria. Nel caso di specie la sentenza, come sopra già evidenziato, ha ritenuto di condividere le conclusioni della consulenza tecnica del controricorrente, sul presupposto che gli scoli dell’immobile della ricorrente vengono collettati al mare senza conseguenze solamente grazie all’attività di bonifica. Confermando la pronuncia di primogrado ha, inoltre, ha ritenuto convincente la rappresentazione dell’utilità generale e dei benefici per i singoli derivante dall’attività del [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza, pertanto, ha effettuato un accertamento in concreto giungendo a conclusioni coerenti sul le qual i ogni altro vaglio è precluso in questa sede. 11. Il quinto motivo è infondato. Con esso (punto 5 della presente ordinanza) si contesta la carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'eccezione del difetto di motivazione della cartella di pagamento.Il motivo è, in parte , inammissi bile e , in parte,infondato.Èinammissibile nella censura svolta in relazione all’art. 360, primo comma, n . 5 cod. proc. civ. , in quanto la sentenza, con motivazione sia pure stringata , ha rinviato al contenuto della sentenza di primo grado e ne ha confermato la decisione sul presupposto che dall’esame dell’atto impugnato era da considerarsi esaustiva la descrizione compiuta dal primo giudice. Sulpunto si richiamano i principi espressi i n relazione al secondo motivo di impugnazione (punto 8 della presente ordinanza). Il motivo, per altro verso è infondato. Si osserva che la richiamata CTP aveva affermato che «la cartella impugnata riporta il numero di ruolo,il codice di contributo (ovvero il tipo di beneficio), gli indici di beneficio che insieme all'aliquota e alla base imponibile assegnata determinano l'ammontare del contributo che,pertanto, può essere verificato dal contribuente».Si deve ritenere, pertanto che siano stati perfettamente rispettati i parametri imposti dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n . 212 . Dagli elementi indicati in cartellail contribuente è stato posto nelle condizioni di approntare la propria difesa. 11.1.Non può trovare accoglimento l'ulteriore doglianza relativa alla mancata allegazione alla cartella di pagamento del relativo ruolo n. 2014/001044 reso esecutivo in data 2 ottobre 2013. Dalla stessa esposizione del contenuto degli atti introduttivi effettuata dalla ricorrente, non risulta che sia stata sollevata questa doglianza. La ricorrente non ha precisato in quale fase del giudizio e neanche indicato l'atto processuale n el quale ha sollevato tale eccezione. Deve, pertanto, ritenersi che si tratti di una questione nuova il cui vaglio è precluso in questa sede.Sotto tale profilo la censura è inammissibile. Si osserva,in ogni caso, che non esiste una specifica disposizione normativa che preveda tale obbligo di allegazione. L'art. 25, commi 2 e 2 bis del d.p.r. n. 602 del 1973, prevede che «2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. 2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo». La disciplina ora riportata prevede, infatti , che la cartella di pagamento contenga l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo,ma non prevede la sua specifica allegazione. 12. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13,comma 1- quater del d .P.R. n. 115 del 2002 . P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ric orrente a pagare in favore de l controricorrent e le spese del presente giudizio, che liquida nell'i
Sentenza Cassazione n. 09590/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris